Cassazione Penale, Sentenza n. 13277/2024 del 02/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva ritenuto la responsabilità per condotte violente e minacciose. La cassazione rileva che il ricorso è generico e manifestamente infondato, riproponendo censure già formulate in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Il ricorrente propone una lettura alternativa della fattispecie (resi come mera resistenza passiva), mentre la sentenza impugnata aveva invece accertato minacce e violenze, anche con l'uso di un coltellino, supportate da dichiarazioni convergenti delle persone offese. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata ancorata alla gravità della condotta e a precedenti penali per due rapine e lesioni personali continuate, ritenuti rilevanti nonostante siano stati commessi sette anni prima.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi non possono essere meramente reiterativi rispetto a quanto già discusso in appello: è necessario confrontarsi specificamente e criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Argomentazioni generiche o che si limitano a ribadire il proprio dissenso senza confutare i punti motivazionali del giudice di merito sono frequentemente dichiarate inammissibili.
- La convergenza delle dichiarazioni delle persone offese e l'uso di un'arma, anche se di piccolo taglio, possono rafforzare la valutazione di gravità della condotta e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
- Precedenti penali di rilievo possono incidere sulla valutazione delle attenuanti generiche anche se risalgono a diversi anni prima, quando la gravità e la natura delle condotte pregresse sono particolarmente significative.
- La condanna alle spese processuali e alla Cassa delle ammende è una conseguenza possibile per ricorsi dichiarati manifestamente infondati o inammissibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13191/2024 del 02/04/2024
- Sentenza penale · 2 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13193/2024 del 02/04/2024
- Sentenza penale · 2 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13198/2024 del 02/04/2024
- Sentenza penale · 2 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13199/2024 del 02/04/2024
- Sentenza penale · 2 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13200/2024 del 02/04/2024
- Sentenza penale · 2 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13201/2024 del 02/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →