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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/370

Regolamento delegato (UE) 2024/370 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le procedure di valutazione della conformità per i prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano e le norme per la designazione degli organismi di valutazione della conformità coinvolti nelle procedure

Normativa europea32024R0370

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina il sistema di valutazione della conformità per i prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano, in attuazione dell’articolo 11 della direttiva (UE) 2020/2184. Definisce le procedure da seguire, i requisiti per gli organismi notificati e le regole per la dichiarazione UE di conformità, ponendo al centro l’accreditamento e l’imparzialità degli organismi di controllo. L’applicazione è differita al 31 dicembre 2026, con una ulteriore proroga al 31 dicembre 2032 per taluni prodotti già coperti da certificazione nazionale valida.

Stabilisce le procedure di valutazione della conformità e le regole di notifica degli organismi per i prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti destinati a entrare in contatto con le acque destinate al consumo umano, purché siano realizzati con materiali finali soggetti ai requisiti minimi di igiene fissati dalla decisione di esecuzione (UE) 2024/368. Rileva per fabbricanti, importatori e rappresentanti autorizzati stabiliti nell’Unione, nonché per gli organismi di valutazione della conformità e per le autorità di notifica degli Stati membri. Include anche i prodotti assemblati e i singoli componenti, con criteri specifici di classificazione del rischio; si applica nell’Unione ed è direttamente applicabile negli Stati membri, con decorrenza generale dal 31 dicembre 2026 e differimento al 31 dicembre 2032 per alcuni prodotti già conformi ai requisiti nazionali con certificato nazionale ancora valido a tale data.

Regolamento delegato (UE) 2024/370: procedure di valutazione della conformità per i prodotti a contatto con le acque destinate al consumo umano

Il regolamento delegato (UE) 2024/370 integra la direttiva (UE) 2020/2184 definendo il sistema armonizzato di valutazione della conformità per i prodotti destinati a entrare in contatto con le acque destinate al consumo umano. La disciplina si colloca nel quadro dell’articolo 11 della direttiva, che mira a garantire che tali prodotti non compromettano la salute, né alterino le caratteristiche organolettiche dell’acqua, né favoriscano la crescita microbica o il rilascio di contaminanti.

Contesto e finalità

Il regolamento si coordina con la decisione di esecuzione (UE) 2024/368, che fissa i requisiti minimi di igiene e i metodi di prova e accettazione dei materiali finali, e con la decisione di esecuzione (UE) 2024/365, rilevante per le composizioni metalliche. L’obiettivo è assicurare un’applicazione uniforme nell’Unione, evitando difformità tra i sistemi nazionali e garantendo che sul mercato siano immessi solo prodotti conformi ai requisiti minimi di igiene.

Definizioni e perimetro applicativo

L’articolo 1 fornisce le definizioni operative, centrali per la corretta individuazione dell’oggetto della disciplina: materiali, materiali finali, prodotti, prodotti assemblati, componenti, provini e prova abbreviata. Sono inoltre definiti i soggetti della filiera rilevanti ai fini della conformità, ossia fabbricante, importatore e rappresentante autorizzato, nonché gli organismi di valutazione della conformità e gli organismi notificati.

Il regolamento riguarda i prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano e che sono realizzati con materiali finali soggetti ai requisiti minimi di igiene. La disciplina si estende ai prodotti assemblati e ai singoli componenti, con una logica di classificazione fondata sul gruppo di rischio più elevato del componente rilevante. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri.

Procedure di valutazione della conformità

L’articolo 2 distingue due modelli procedurali, in funzione del livello di rischio del prodotto.

Per i prodotti nei gruppi di rischio 1 o 2, e per le composizioni metalliche nei gruppi A o B, si applicano:

  • il modulo B, ossia l’esame UE per tipo, con valutazione di un provino di produzione;
  • il modulo D, ossia la conformità basata sulla garanzia della qualità nel processo di produzione.

In tale regime l’organismo notificato effettua tutte le prove pertinenti previste dalla decisione (UE) 2024/368, svolge un’ispezione iniziale del sito di produzione e successive ispezioni annuali per valutare il sistema qualità e prelevare provini. Le prove abbreviate annuali possono essere svolte dall’organismo notificato o da un soggetto che agisce per suo conto; esse possono anche essere eseguite dal fabbricante nel sistema qualità. Se la conformità è dimostrata, l’organismo rilascia un certificato valido cinque anni, che può essere revocato in esito all’ispezione annuale.

Per i prodotti nei gruppi di rischio 3 o 4, e per le composizioni metalliche nei gruppi C o D, si applicano:

  • il modulo B, con esame UE per tipo;
  • il modulo C, ossia conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione.

In questo secondo regime i provini sono forniti dal fabbricante, importatore o rappresentante autorizzato. Anche in questo caso, se la conformità è dimostrata, l’organismo notificato rilascia un certificato valido cinque anni; il fabbricante deve garantire e dichiarare che il prodotto corrisponde al tipo certificato e soddisfa le prescrizioni del regolamento.

Prodotti assemblati e componenti

Per i prodotti assemblati, la procedura applicabile si determina considerando il componente classificato nel gruppo di rischio più elevato, secondo una graduazione in cui GR1 è il rischio più elevato e GR4 il più basso. La stessa logica vale per la fabbricazione del singolo componente: il regime dipende dal gruppo di rischio del componente stesso. In pratica, il componente più critico governa il livello di controllo richiesto per l’intero prodotto assemblato.

Dichiarazione UE di conformità

Quando una procedura di valutazione dimostra il rispetto dei requisiti minimi di igiene, il fabbricante o il rappresentante autorizzato deve redigere una dichiarazione UE di conformità secondo il modello dell’allegato. La responsabilità della conformità grava sul fabbricante, che deve mantenere la dichiarazione aggiornata e tradurla nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui il prodotto è immesso sul mercato.

Autorità di notifica e organismi notificati

Gli articoli 3 e 4 disciplinano l’architettura istituzionale della notifica. Ogni Stato membro designa un’autorità di notifica incaricata di valutare, notificare e controllare gli organismi di valutazione della conformità; può anche affidare tali funzioni a un organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.

La delega a soggetti non pubblici è ammessa, ma tali soggetti devono essere persone giuridiche e rispettare requisiti analoghi a quelli delle autorità pubbliche; resta ferma la responsabilità piena dell’autorità di notifica. Sono richiesti assenza di conflitti di interesse, obiettività, imparzialità, separazione tra valutazione e decisione, riservatezza e adeguata dotazione di personale competente.

L’articolo 5 pone requisiti stringenti per gli organismi notificati: personalità giuridica, indipendenza, accreditamento presso un organismo nazionale di accreditamento, base tecnica sulla norma EN ISO/IEC 17065:2017, adeguate competenze del personale, integrità professionale, assenza di pressioni, copertura assicurativa di responsabilità civile, segreto professionale e partecipazione alle attività di normazione pertinenti. È inoltre richiesto che l’organismo sia in grado di svolgere tutti i compiti per i quali è stato notificato, con adeguate risorse, procedure e mezzi tecnici.

Subappalto, domanda e procedura di notifica

L’articolo 6 consente il ricorso a subappaltatori e affiliate, ma solo se questi rispettano i requisiti applicabili e previa informazione all’autorità di notifica; il cliente deve prestare consenso. L’organismo notificato mantiene la piena responsabilità delle attività affidate a terzi e deve conservare la documentazione rilevante.

L’articolo 7 prevede che l’organismo presenti domanda di notifica all’autorità dello Stato membro di stabilimento, allegando descrizione delle attività, delle procedure per cui chiede la competenza e certificati di accreditamento. L’articolo 8 stabilisce che la notifica alla Commissione e agli altri Stati membri avvenga tramite lo strumento elettronico della Commissione; l’organismo può operare solo in assenza di obiezioni entro due settimane. L’articolo 9 disciplina l’assegnazione del numero identificativo e la pubblicazione dell’elenco degli organismi notificati.

Vigilanza successiva e modifiche della notifica

Se un organismo notificato non è più conforme ai requisiti o non adempie ai propri obblighi, l’autorità di notifica deve limitare, sospendere o revocare la notifica in funzione della gravità della violazione, informandone immediatamente Commissione e altri Stati membri. In caso di cessazione o modifica della notifica, lo Stato membro deve garantire la gestione dei fascicoli da parte di un altro organismo notificato oppure la loro disponibilità alle autorità competenti su richiesta.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 31 dicembre 2026. È però prevista una disciplina transitoria: per i prodotti che, al 31 dicembre 2026, risultano conformi ai requisiti nazionali di igiene e dispongono ancora di un certificato nazionale di conformità valido, l’applicazione è rinviata al 31 dicembre 2032. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Definizioni chiave

L’articolo 1 definisce nozioni fondamentali come materiale, materiale finale, prodotto, prodotto assemblato, componente, provino, requisiti minimi di igiene, fabbricante, importatore, rappresentante autorizzato, valutazione della conformità, organismo di valutazione della conformità, organismo notificato, accreditamento, organismo nazionale di accreditamento, messa a disposizione sul mercato, immissione sul mercato e prova abbreviata. Le definizioni rinviano in più punti alla decisione di esecuzione (UE) 2024/368 e, per le composizioni metalliche, alla decisione di esecuzione (UE) 2024/365.

Procedure di valutazione della conformità

L’articolo 2 distingue due regimi in base alla classificazione di rischio del prodotto. Per i gruppi di rischio 1 o 2, o per le composizioni metalliche nei gruppi A o B della decisione (UE) 2024/365, si applicano il modulo B (esame UE per tipo) e il modulo D (conformità basata sulla garanzia della qualità nel processo di produzione), con ispezione iniziale e annuale del sito di produzione e possibilità di prove abbreviate annuali. Per i gruppi di rischio 3 o 4, o per le composizioni metalliche nei gruppi C o D, si applicano il modulo B e il modulo C (conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione). In entrambi i casi, se il prodotto è conforme, l’organismo notificato rilascia un certificato valido cinque anni; nel regime del modulo D il certificato può essere revocato a seguito dell’ispezione annuale.

Prodotti assemblati e componenti

Per i prodotti assemblati, la procedura applicabile è determinata in base al componente classificato nel gruppo di rischio più elevato; per la fabbricazione del singolo componente si guarda invece al rischio del componente stesso. In tal modo la classificazione del rischio del componente più critico governa il regime di conformità dell’intero prodotto assemblato.

Dichiarazione UE di conformità

Se la procedura di valutazione della conformità dimostra il rispetto dei requisiti minimi di igiene, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato deve redigere una dichiarazione UE di conformità secondo il modello dell’allegato. Il fabbricante assume la responsabilità della conformità del prodotto; la dichiarazione deve essere costantemente aggiornata e tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro di immissione sul mercato.

Autorità di notifica

L’articolo 3 impone agli Stati membri di designare un’autorità di notifica responsabile della valutazione, della notifica e del controllo degli organismi di valutazione della conformità, anche in relazione all’articolo 5. È ammesso che tali funzioni siano svolte da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008. Se le funzioni sono delegate a un soggetto privato, questo deve essere persona giuridica, rispettare mutatis mutandis le prescrizioni dell’articolo 4 e coprire la propria responsabilità civile; l’autorità di notifica resta pienamente responsabile dei compiti affidati.

Prescrizioni per le autorità di notifica

L’articolo 4 richiede assenza di conflitti di interesse, obiettività e imparzialità, separazione tra valutazione e decisione di notifica, divieto di svolgere attività di organismi di valutazione della conformità o consulenza commerciale, tutela della riservatezza e disponibilità di personale competente sufficiente.

Requisiti per gli organismi notificati

L’articolo 5 prevede che l’organismo sia istituito secondo il diritto nazionale e dotato di personalità giuridica, indipendente dal fabbricante, importatore, rappresentante autorizzato e dai prodotti valutati. Deve essere accreditato da un organismo nazionale di accreditamento in base al regolamento (CE) n. 765/2008 e alla norma EN ISO/IEC 17065:2017. Sono inoltre richieste indipendenza operativa, assenza di conflitti di interesse, integrità professionale, risorse adeguate, competenze tecniche del personale, copertura assicurativa di responsabilità civile, segreto professionale e partecipazione alle attività di normazione pertinenti.

Affiliazioni e subappalto

L’articolo 6 consente il ricorso a subappaltatori o affiliate solo se questi rispettano i requisiti dell’articolo 5, con informazione all’autorità di notifica e previa accettazione del cliente. L’organismo notificato resta integralmente responsabile dei compiti svolti da subappaltatori e affiliate e deve tenere a disposizione dell’autorità i documenti sulla qualificazione dei medesimi e sul lavoro svolto.

Domanda, notifica e pubblicità degli organismi notificati

L’articolo 7 disciplina la domanda di notifica, da presentare all’autorità dello Stato membro di stabilimento, corredata da descrizione delle attività, delle procedure per cui si chiede la competenza e dai certificati di accreditamento. L’articolo 8 prevede che la notifica alla Commissione e agli altri Stati membri avvenga tramite lo strumento elettronico della Commissione; l’organismo può operare solo se non vi sono obiezioni entro due settimane. L’articolo 9 attribuisce un numero identificativo e impone la pubblicazione e l’aggiornamento dell’elenco degli organismi notificati.

Modifica, limitazione o revoca della notifica

L’articolo 10 dispone che, se un organismo notificato non è più conforme o non adempie ai propri obblighi, la notifica può essere limitata, sospesa o revocata in proporzione alla gravità della violazione, con immediata informazione alla Commissione e agli altri Stati membri. In caso di limitazione, sospensione, revoca o cessazione dell’attività, lo Stato membro deve assicurare la gestione dei fascicoli da parte di un altro organismo notificato o la loro messa a disposizione delle autorità competenti.

Entrata in vigore e applicazione differita

L’articolo 11 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 31 dicembre 2026. Per i prodotti risultati conformi ai requisiti nazionali di igiene e con certificato nazionale di conformità ancora valido al 31 dicembre 2026, l’applicazione è rinviata al 31 dicembre 2032. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesicurezza dei prodottisalute pubblicaaccreditamentovalutazione della conformitàmercato interno

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