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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/357

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/357 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcune stoffe in fibra di vetro a maglia aperta originarie della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni spedite dall’India, dall’Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32024R0357

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferma, in esito a un riesame in previsione della scadenza ex articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, la necessità di mantenere misure antidumping sulle stoffe in fibra di vetro a maglia aperta originarie della Cina. La Commissione ha ritenuto sussistente un forte rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio, fondandosi anche sull’assenza di collaborazione dei produttori cinesi e sull’esistenza di distorsioni significative nel mercato della RPC. Viene quindi istituito un dazio antidumping definitivo e ne è confermata l’estensione a importazioni spedite da India, Indonesia, Malaysia, Taiwan e Thailandia, con regole specifiche per l’applicazione delle aliquote individuali e per i nuovi produttori esportatori.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcune stoffe in fibra di vetro a maglia aperta originarie della RPC, con estensione a importazioni spedite da India, Indonesia, Malaysia, Taiwan e Thailandia per prevenire/eliminare l’elusione.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di stoffe in fibra di vetro a maglia aperta con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e peso superiore a 35 g/m2, escluse le reti/dischi in fibra di vetro, classificate ai codici NC ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 ed ex 7019 69 90 (corrispondenti codici TARIC indicati nel regolamento). La misura riguarda in via principale il prodotto originario della Repubblica popolare cinese e si estende anche alle medesime merci spedite dall’India, dall’Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dall’origine dichiarata, con alcune esenzioni nominative per specifici produttori indiani. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dalla sua entrata in vigore (giorno successivo alla pubblicazione).

Dazio antidumping definitivo sulle stoffe in fibra di vetro a maglia aperta

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/357 conclude un riesame in previsione della scadenza e mantiene le misure antidumping sulle stoffe in fibra di vetro a maglia aperta originarie della Repubblica popolare cinese. La Commissione richiama il regolamento di base (UE) 2016/1036, in particolare l’articolo 11, paragrafo 2, e fonda la decisione sulla persistenza di distorsioni significative nell’economia cinese, sull’assenza di collaborazione dei produttori esportatori cinesi e sul rischio concreto di reiterazione del dumping e del pregiudizio.

Ambito materiale e prodotto interessato

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da stoffe in fibra di vetro a maglia aperta con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e peso superiore a 35 g/m2, escluse i dischi in fibra di vetro, classificate agli attuali codici NC ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 ed ex 7019 69 90. Il prodotto è utilizzato soprattutto come materiale di rinforzo nel settore delle costruzioni, in particolare per isolamento termico esterno, rinforzo del suolo e riparazione di muri. La Commissione conferma che il prodotto esportato, il prodotto venduto sul mercato interno cinese e il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione sono prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Ricostruzione procedurale del riesame

Il regolamento riepiloga una lunga sequenza di misure antecedenti: il dazio antidumping iniziale del 2011, le successive estensioni antielusione a Malaysia, Taiwan, Thailandia, India e Indonesia, nonché alcune esenzioni individuali a produttori indiani. In seguito all’avviso di imminente scadenza, Tech-Fab Europe ha presentato il 2 agosto 2022 la domanda di riesame per conto dell’industria dell’Unione; la Commissione ha aperto formalmente il riesame il 4 novembre 2022. Il periodo dell’inchiesta di riesame è andato dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, mentre l’analisi delle tendenze per il pregiudizio ha coperto dal 1° gennaio 2019 fino alla fine di tale periodo.

Campionamento, collaborazione e uso dei dati disponibili

La Commissione ha campionato tre produttori dell’Unione, rappresentativi del 72 % della produzione stimata e del 71 % delle vendite, senza ricevere obiezioni. Nessun produttore esportatore cinese ha collaborato: per questo la Commissione ha applicato l’articolo 18 del regolamento di base e ha fondato le proprie conclusioni sui dati disponibili. Le visite di verifica hanno riguardato i principali produttori dell’Unione e l’associazione richiedente.

Distorsioni significative in Cina e costruzione del valore normale

Ampia parte del regolamento è dedicata alla dimostrazione delle distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. La Commissione descrive il modello economico cinese come caratterizzato da forte intervento pubblico, pianificazione industriale, controllo delle imprese strategiche, influenza del PCC, distorsioni nel settore finanziario, nel mercato del lavoro, nei terreni, nelle procedure concorsuali e nell’allocazione del capitale. Tali distorsioni sono considerate sistemiche e applicabili anche al settore delle fibre chimiche e al prodotto in esame.

Paese rappresentativo e benchmark dei costi

Per costruire il valore normale, la Commissione ha scelto l’India come paese rappresentativo. Ha escluso Russia, Serbia, Moldova e Macedonia del Nord per ragioni di indisponibilità o inadeguatezza dei dati, o perché le importazioni delle materie prime rilevanti provenivano in larga misura dalla Cina o da altri paesi non idonei. In India sono stati presi a riferimento i prezzi delle principali materie prime, dell’elettricità, del gas naturale e del lavoro, oltre a costi generali di produzione e a SGAV/profitti desunti da due produttori indiani del prodotto.

Margine di dumping e rischio di reiterazione

Il margine di dumping medio per le importazioni cinesi è stato calcolato nel 169 %. Tuttavia le importazioni dalla Cina nel periodo considerato sono risultate molto contenute, pari allo 0,76 % della quota di mercato dell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha quindi concluso che il dato è indicativo ma non sufficiente da solo a provare la persistenza del dumping; ha dunque verificato il rischio di reiterazione, considerando l’ampia capacità inutilizzata cinese, i prezzi all’esportazione verso mercati terzi, l’attrattiva del mercato dell’Unione e i precedenti fenomeni di elusione.

Pregiudizio all’industria dell’Unione e interesse dell’Unione

La Commissione rileva che l’industria dell’Unione, composta da 18 produttori, non ha subito un pregiudizio notevole nel periodo di riesame: produzione, vendite, capacità, utilizzo degli impianti, occupazione, produttività e investimenti sono cresciuti, mentre la redditività è rimasta positiva. Ciò non impedisce, però, di ritenere probabile che la scadenza delle misure provocherebbe un rapido deterioramento della situazione, poiché i produttori cinesi potrebbero reindirizzare verso l’UE volumi significativi a prezzi inferiori. Quanto all’interesse dell’Unione, la Commissione conclude che non vi sono motivi contrari al mantenimento delle misure: importatori e utilizzatori non hanno collaborato e non emergono elementi che facciano ritenere sproporzionato l’impatto delle misure rispetto alla tutela dell’industria europea.

Dispositivo finale e aspetti operativi

Il dispositivo istituisce il dazio definitivo, indica le aliquote per i singoli esportatori cinesi, conferma il dazio residuale, estende la misura a importazioni spedite da India, Indonesia, Malaysia, Taiwan e Thailandia, e disciplina le condizioni documentali per fruire delle aliquote individuali. Viene anche prevista la procedura per i nuovi produttori esportatori cinesi che intendano ottenere il trattamento riservato alle società collaboranti non incluse nel campione. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto della misura e aliquote del dazio

È istituito un dazio antidumping definitivo sulle stoffe in fibra di vetro a maglia aperta descritte all’articolo 1, paragrafo 1. Le aliquote applicabili al prezzo netto cif, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono: 62,9 % per Yuyao Mingda Fiberglass Co., Ltd; 48,4 % per Grand Composite Co., Ltd e la collegata Ningbo Grand Fiberglass Co., Ltd; 60,7 % per Yuyao Feitian Fiberglass Co., Ltd; 57,7 % per le società elencate nell’allegato; 62,9 % per tutte le altre importazioni originarie della RPC.

Estensione del dazio a spedizioni da paesi terzi

Il dazio è esteso alle importazioni delle medesime stoffe spedite dall’India e dall’Indonesia, salvo le produzioni di Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd, Pyrotek India Pvt. Ltd, SPG Glass Fibre Pvt. Ltd e Urja Products Private Limited; nonché alle spedizioni dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dall’origine dichiarata. Sono indicati i relativi codici TARIC per l’applicazione doganale.

Fattura commerciale e condizioni per il dazio individuale

L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione firmata e datata da un responsabile dell’impresa, con l’attestazione dell’identità del produttore, del volume e dell’esattezza delle informazioni. In mancanza, si applica il dazio residuale del 62,9 %.

Nuovi produttori esportatori

Un nuovo produttore esportatore della RPC può ottenere l’applicazione dell’aliquota media ponderata del 57,7 % se dimostra cumulativamente: mancata esportazione nell’Unione nel periodo dell’inchiesta iniziale (1 aprile 2009-31 marzo 2010), assenza di collegamenti con operatori soggetti a misure, ed esportazioni successive o impegno contrattuale irrevocabile a esportare quantitativi significativi. In tal caso la Commissione può modificare l’allegato.

Valutazione del dumping e uso dei dati disponibili

Poiché nessun produttore esportatore cinese ha collaborato, la Commissione ha applicato l’articolo 18 del regolamento di base e ha basato le proprie conclusioni su dati disponibili: domanda di riesame, informazioni dei soggetti collaboranti, dati importazioni e statistiche GTA. Il valore normale è stato costruito secondo l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo non appropriato l’uso dei prezzi e costi interni cinesi per l’esistenza di distorsioni significative.

Paese rappresentativo e fonti di costruzione del valore normale

La Commissione ha individuato l’India come paese rappresentativo appropriato, dopo avere esaminato anche Russia, Serbia, Moldova e Macedonia del Nord, escluse per carenze di dati o per la prevalenza di importazioni di origine cinese/non adeguate come benchmark. Per il calcolo sono stati usati dati GTA per le materie prime, dati indiani per elettricità, gas e lavoro, e informazioni finanziarie di Montex Glass Fibre Industries Private Limited e Pyrotek India Private Limited per SGAV e profitti.

Riflessi sul rischio di reiterazione del dumping

Il margine di dumping medio stimato per le importazioni dalla Cina è stato pari al 169 % del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto. La Commissione ha tuttavia ritenuto il volume importato troppo modesto per concludere sulla persistenza del dumping, concentrandosi quindi sul rischio di reiterazione, alla luce della forte capacità inutilizzata cinese, dell’attrattiva del mercato UE e dei prezzi cinesi inferiori sui mercati terzi.

Pregiudizio e interesse dell’Unione

La Commissione ha ritenuto che l’industria dell’Unione non avesse subito un pregiudizio notevole nel periodo di riesame, ma che la revoca delle misure avrebbe verosimilmente causato una reiterazione del pregiudizio. Non sono emersi elementi contrari all’interesse dell’Unione: gli importatori e gli utilizzatori non hanno collaborato, mentre il mantenimento delle misure è stato considerato necessario per la sostenibilità dell’industria europea e per gli obiettivi climatici dell’UE.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiedazio antidumpingpolitica commercialedifesa commercialedogane

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