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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/371

Regolamento delegato (UE) 2024/371 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo specifiche armonizzate per la marcatura dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano

Normativa europea32024R0371

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato stabilisce regole uniformi per la marcatura dei prodotti che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano, in attuazione dell’articolo 11, paragrafo 11, della direttiva (UE) 2020/2184. La marcatura deve comprendere un simbolo armonizzato e il testo informativo "ADATTO ALL’ACQUA POTABILE", con requisiti precisi di dimensione, visibilità, indelebilità e lingua. L’obiettivo è garantire un’identificazione chiara dei prodotti conformi e rafforzare la tutela della salute umana e la sicurezza delle acque potabili.

Specifiche armonizzate per la marcatura dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti destinati a essere utilizzati in impianti nuovi o, in caso di riparazione o ricostruzione, in impianti esistenti per l’estrazione, il trattamento, lo stoccaggio o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano, e che sono destinati a venire a contatto con tali acque. Riguarda la marcatura da apporre sul prodotto, sull’imballaggio e sulla documentazione tecnica e amministrativa che accompagna il prodotto. Si applica a decorrere dal 31 dicembre 2026 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. È richiamato in collegamento con la dichiarazione UE di conformità rilasciata ai sensi del regolamento delegato (UE) 2024/370.

Marcatura armonizzata dei prodotti a contatto con acque destinate al consumo umano

Il regolamento delegato (UE) 2024/371 stabilisce specifiche comuni per la marcatura dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano, in attuazione dell’articolo 11, paragrafo 11, della direttiva (UE) 2020/2184. La misura completa il quadro della direttiva volto a garantire che i materiali non compromettano la salute umana né alterino le caratteristiche dell’acqua, e si coordina con il regolamento delegato (UE) 2024/370 sulla dichiarazione UE di conformità.

Ambito di applicazione

Le prescrizioni riguardano i prodotti destinati a essere impiegati in impianti nuovi o, in caso di riparazione o ricostruzione, in impianti esistenti per l’estrazione, il trattamento, lo stoccaggio o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano, purché tali prodotti siano destinati a venire a contatto con l’acqua. La marcatura deve comparire sul prodotto, sull’imballaggio e sulla documentazione tecnica e amministrativa che accompagna il prodotto.

Contenuto della marcatura

La marcatura deve includere il simbolo previsto nell’allegato e il testo informativo "ADATTO ALL’ACQUA POTABILE". Il simbolo deve avere un’altezza minima di 5 mm e, se non può essere apposto direttamente sul prodotto, deve comparire sull’imballaggio e nella documentazione. Il simbolo deve essere indelebile e visibile su una o più superfici del prodotto, oltre che sui documenti e sull’imballaggio.

Requisiti di visibilità, grafica e collocazione

Il testo informativo deve essere collocato sotto il simbolo, in lettere maiuscole, con carattere Helvetica Bold e con dimensione minima di 5 mm. Il colore e la presentazione devono consentire di distinguere chiaramente il simbolo. È ammessa l’apposizione di altre etichette sul prodotto, sulla documentazione e sull’imballaggio, purché non compromettano la visibilità, la leggibilità e il significato della marcatura. Tutti gli elementi della marcatura devono essere posizionati vicino alle altre etichette.

Lingue utilizzabili

La documentazione deve riportare il testo informativo nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto è immesso sul mercato, salvo diversa disposizione dello Stato membro interessato. Sull’imballaggio, il testo deve comparire in almeno una lingua ufficiale di tale Stato membro. Sono ammesse ulteriori lingue, a condizione che riproducano le medesime informazioni; in caso di traduzione, questa deve essere collocata sotto il testo nelle lingue obbligatorie.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione decorre dal 31 dicembre 2026. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il regolamento integra la direttiva (UE) 2020/2184 e dà attuazione all’articolo 11, paragrafo 11, che impone alla Commissione di stabilire specifiche armonizzate per una marcatura ben visibile, leggibile e indelebile sui prodotti conformi alle prescrizioni applicabili ai materiali a contatto con acqua destinata al consumo umano.

Ambito dei prodotti interessati

Le regole riguardano i prodotti destinati agli impianti nuovi o agli impianti esistenti, in caso di riparazione o ricostruzione, per estrazione, trattamento, stoccaggio o distribuzione di acque destinate al consumo umano, quando tali prodotti sono destinati a venire a contatto con l’acqua.

Contenuto della marcatura

La marcatura deve includere il simbolo riportato nell’allegato e il testo informativo "ADATTO ALL’ACQUA POTABILE". Il simbolo deve avere un’altezza minima di 5 mm. Se non può essere apposto sul prodotto, il simbolo di dimensione minima deve figurare sull’imballaggio e nella documentazione accompagnatoria.

Modalità di apposizione e requisiti grafici

Il simbolo deve essere indelebile e visibile su una o più superfici del prodotto, su tutti i documenti tecnici e amministrativi che accompagnano il prodotto e sull’imballaggio. Il testo informativo deve essere visibile, collocato sotto il simbolo, in maiuscolo, in Helvetica Bold, con caratteri di almeno 5 mm. Colore e presentazione devono consentire di distinguere chiaramente il simbolo.

Lingue e traduzioni

Il testo informativo nella documentazione deve essere redatto nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto è immesso sul mercato, salvo diversa disposizione nazionale. Sull’imballaggio deve comparire in almeno una lingua ufficiale di tale Stato membro. Sono ammesse altre lingue, purché riportino le stesse informazioni; le eventuali traduzioni devono essere collocate sotto il testo nelle lingue obbligatorie.

Coesistenza con altre etichette

È consentito apporre altre etichette sul prodotto, sulla documentazione e sull’imballaggio, a condizione che non compromettano la visibilità, la leggibilità e il significato della marcatura. Tutti gli elementi della marcatura devono essere posizionati vicino alle altre etichette.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 31 dicembre 2026.

Come è indicizzato

Materieacque destinate al consumo umanosicurezza dei prodottimarcatura ed etichettaturaarmonizzazione tecnicasanità pubblica

Testo integrale

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