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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/355

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/355 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 per quanto riguarda il riferimento al certificato dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche e all’autocertificazione di tali produttori nei documenti amministrativi

Normativa europea32024R0355

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 per allinearlo alla nuova disciplina tecnica dei documenti scambiati nella circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa. In particolare sostituisce i riferimenti al vecchio dato/documento con il nuovo dato relativo alla certificazione e all’autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche. Vengono inoltre aggiornati i richiami normativi, alcune note esplicative del certificato e le indicazioni da riportare nei documenti amministrativi e nei casi di autocertificazione.

Modifica le modalità di indicazione del certificato e dell’autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche nei documenti amministrativi relativi alla circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa.

Ambito di applicazione

Si applica ai documenti amministrativi utilizzati per la circolazione di bevande alcoliche nell’ambito del regime delle accise, in particolare ai documenti di cui agli articoli 20, 26, 36 e 38 della direttiva (UE) 2020/262. Riguarda i piccoli produttori indipendenti stabiliti negli Stati membri che rientrano nelle definizioni della direttiva 92/83/CEE e, se lo Stato membro lo consente, anche l’autocertificazione della produzione annuale e del rispetto dei criteri previsti. Ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri; si applica dal 13 febbraio 2024.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/355: aggiornamento dei riferimenti al certificato e all’autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche

Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 per adeguarlo alla nuova struttura dei messaggi/documenti relativi alla circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa. La Commissione chiarisce che i riferimenti contenuti nei documenti amministrativi devono ora richiamare il nuovo dato introdotto nel sistema dei documenti scambiati, dedicato alla certificazione e all’autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche.

Contesto normativo e finalità

Il provvedimento si inserisce nel quadro della direttiva 92/83/CEE, in particolare dell’articolo 23 bis, che consente agli Stati membri di rilasciare un certificato annuale ai piccoli produttori indipendenti o, se previsto, di consentire l’autocertificazione della produzione annuale totale e del rispetto dei criteri stabiliti. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 disciplina le informazioni da riportare nei documenti amministrativi per la circolazione dei prodotti ai sensi della direttiva (UE) 2020/262; il presente atto aggiorna tale disciplina per allinearla al regolamento delegato (UE) 2022/1636, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2024/296.

Ambito applicativo

Le modifiche riguardano i documenti amministrativi utilizzati per la circolazione delle bevande alcoliche nell’ambito dei regimi di accisa, in particolare quelli previsti dagli articoli 20, 26, 36 e 38 della direttiva (UE) 2020/262. Sono interessati i piccoli produttori indipendenti che rientrano nelle definizioni richiamate dalla direttiva 92/83/CEE (articolo 4, paragrafo 2; articolo 9 bis, paragrafo 2; articolo 13 bis, paragrafo 4; articolo 18 bis, paragrafo 3; articolo 22, paragrafo 2) e, in caso di facoltà esercitata dallo Stato membro, i soggetti che autocertificano la propria qualifica e produzione.

Modifiche alla compilazione dei documenti amministrativi

La principale modifica riguarda la casella 17 v dei documenti amministrativi. Il testo introduttivo viene sostituito per richiedere una formula standardizzata che indichi che il prodotto descritto è stato fabbricato da un determinato produttore, con le diciture ulteriori previste nei casi pertinenti. L’articolo 5, paragrafo 1, viene riformulato per stabilire espressamente che lo status dei piccoli produttori indipendenti è dichiarato nella casella 17 v secondo l’allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1636.

Autocertificazione e dati identificativi aggiuntivi

Il nuovo articolo 4 disciplina l’ipotesi in cui lo Stato membro consenta l’autocertificazione: in tal caso, lo status del produttore e la produzione annuale sono indicati nel documento amministrativo. Inoltre, se gli speditori delle bevande alcoliche non coincidono con i piccoli produttori indipendenti autocertificati, deve essere indicato anche il numero SEED o, in alternativa, la partita IVA del produttore. La disposizione richiama espressamente il numero nel sistema per lo scambio di dati relativi alle accise di cui al regolamento (UE) n. 389/2012.

Aggiornamento delle note esplicative del certificato

Le note esplicative dell’allegato sono aggiornate su due profili. In primo luogo, il numero progressivo del certificato è definito come composto da 14 cifre: anno di rilascio, codice paese di due lettere e identificativo nazionale alfanumerico di 10 cifre assegnato dallo Stato membro in cui è stabilito il piccolo produttore indipendente; viene indicato anche un esempio numerico. In secondo luogo, la casella 3 del certificato deve contenere i dati necessari per l’identificazione dell’autorità competente, compreso, se del caso, il numero di riferimento dell’ufficio doganale secondo il regolamento delegato (UE) 2022/1636.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è differita al 13 febbraio 2024, data coerente con l’applicazione del nuovo dato previsto dal regolamento delegato (UE) 2022/1636. Trattandosi di un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento del riferimento nella casella 17 v

L’articolo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 è modificato sostituendo la parte introduttiva con la formula relativa alla casella 17 v: "Il prodotto descritto è stato fabbricato da" seguita, se del caso, dalle diciture previste.

Autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti

Il nuovo articolo 4 disciplina l’autocertificazione: quando i piccoli produttori indipendenti rientrano nelle definizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, all’articolo 9 bis, paragrafo 2, all’articolo 13 bis, paragrafo 4, all’articolo 18 bis, paragrafo 3, o all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 92/83/CEE, e lo Stato membro consente l’autocertificazione, lo status del produttore e la produzione annua sono dichiarati nel documento amministrativo ai sensi dell’articolo 5.

Contenuto dei documenti amministrativi

L’articolo 5, paragrafo 1, è riscritto per prevedere che nei documenti amministrativi di cui agli articoli 20, 26, 36 e 38 della direttiva (UE) 2020/262 lo status dei piccoli produttori indipendenti sia dichiarato nella casella 17 v, secondo l’allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1636, con la dicitura "Si certifica che il prodotto descritto è stato fabbricato da" seguita, se del caso, dalle diciture previste.

Indicazione del numero SEED o della partita IVA

L’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, stabilisce che, se gli speditori delle bevande alcoliche non coincidono con i piccoli produttori indipendenti autocertificati, nella casella 17 v deve essere indicato anche il numero SEED di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 389/2012, oppure la partita IVA dei produttori.

Aggiornamento delle note esplicative del certificato

Nell’allegato, il punto 5 viene sostituito per definire il numero progressivo del certificato: 14 cifre, composte dall’anno di rilascio, da un codice paese di due lettere conforme al regolamento delegato (UE) 2022/1636 e da un identificativo nazionale alfanumerico di 10 cifre; è fornito un esempio. Il punto 8 è sostituito per precisare che nella casella 3 del certificato vanno indicati i dati dell’autorità competente, incluso, se del caso, il numero di riferimento dell’ufficio doganale secondo il regolamento delegato (UE) 2022/1636.

Decorrenza temporale

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo a decorrere dal 13 febbraio 2024, in coerenza con l’entrata in applicazione del nuovo dato previsto dal regolamento delegato (UE) 2022/1636.

Come è indicizzato

Materieaccisebevande alcolichecooperazione amministrativacircolazione dei prodotti soggetti ad accisa

Testo integrale

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