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Sentenza

Sentenza n. 1045/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento del Dirigente del IV Settore - Codice pratica SUE 03764000968-14052021-1741 - sottoscritto digitalmente dal Responsabile del procedimento Arch. Elena Grattarola e dal Dirigente Arch. Giovanna Berrino, notificato a mezzo p.e.c. prot. n. 26987 in data 26/10/2021, avente ad oggetto “PE 2021/281 – intervento ai sensi dell'art. 7 della L.R. 49/2009 presso l'immobile sito in Via Aspera censito catastalmente al foglio 49, mappale 244, per demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico del 35% cambio di destinazione d'uso da magazzino ad abitazione, costruzione di box e strada di collegamento. Diniego”; - nonché di ogni altro atto preparatorio, connesso e/o conseguente, anche se non conosciuto, ivi compresa la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10-bis L. 241/1990 sottoscritta digitalmente dal Responsabile del procedimento Arch. Elena Grattarola e dal Dirigente del IV Settore Arch. Giovanna Berrino, notificata a mezzo p.e.c. prot. n. 17576 in data 10/7/2021.

Giustizia amministrativa202200018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di permesso di costruire per demolizione e ricostruzione di un fabbricato diruto, con incremento volumetrico, mutamento di destinazione d’uso, autorimessa interrata e strada di accesso

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società aveva richiesto, ai sensi dell’art. 7 della L.R. Liguria n. 49/2009, la demolizione e ricostruzione di un fabbricato diruto, con incremento volumetrico del 35%, cambio di destinazione da magazzino ad abitazione, realizzazione di un box interrato e di una strada di accesso. Un precedente diniego, fondato sull’insufficiente dimostrazione della consistenza originaria del manufatto, era stato annullato dal TAR con sentenza n. 364/2020, che aveva qualificato l’intervento come ristrutturazione edilizia, ritenendolo ammissibile in presenza di un’accertabile consistenza preesistente. A seguito della rinnovazione del procedimento, il Comune ha nuovamente negato il titolo edilizio, sostenendo che l’area sarebbe sottoposta al vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. 42/2004, perché situata a meno di 300 metri dalla battigia, e che l’intervento, considerato unitariamente, costituirebbe nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001, comportando rilevanti sbancamenti e una radicale modifica della morfologia collinare. La ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, del principio tempus regit actum e del giudicato, per l’introduzione di motivi ostativi nuovi e già emergenti nel precedente procedimento; difetto di corrispondenza tra preavviso di rigetto e provvedimento finale; difetto di istruttoria e motivazione quanto alla distanza dalla battigia e all’effettiva sussistenza del vincolo; violazione della disciplina regionale e dell’art. 3 d.P.R. 380/2001; violazione dell’art. 9 l. 122/1989 con riguardo al box interrato; ulteriore difetto di motivazione per il generico richiamo alle tavole progettuali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto fondata la censura relativa alla mancata corrispondenza tra il preavviso e il provvedimento finale, poiché la qualificazione dell’intervento come nuova costruzione era stata introdotta soltanto nel diniego definitivo. Tale qualificazione contrastava inoltre con la precedente sentenza del TAR, che aveva riconosciuto la riconducibilità della ricostruzione del rudere alla ristrutturazione edilizia prevista dall’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001. Ha ritenuto fondata anche la censura concernente il vincolo paesaggistico: il Comune si era limitato ad affermare, senza indicare l’esatta misurazione né adeguati elementi cartografici, che l’area distava meno di 300 metri dalla battigia. In ogni caso, l’eventuale presenza del vincolo non avrebbe consentito il rigetto immediato dell’istanza, poiché l’amministrazione procedente avrebbe dovuto attivare la conferenza di servizi e acquisire il parere della Soprintendenza e l’autorizzazione paesaggistica secondo gli artt. 146 e seguenti d.lgs. 42/2004. L’annullamento è stato disposto con salvezza delle ulteriori determinazioni amministrative, nel rispetto dell’effetto conformativo della sentenza. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 7 L.R. Liguria n. 49/2009

    Disciplina regionale posta a fondamento della richiesta di demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico e mutamento di destinazione d’uso.

  • art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001

    volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza

    La ricostruzione di un edificio diruto può rientrare nella ristrutturazione edilizia quando sia possibile accertarne la consistenza preesistente.

  • art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001

    Il Comune aveva qualificato l’intervento come nuova costruzione, ma tale qualificazione è stata ritenuta illegittimamente introdotta solo nel provvedimento finale e contrastante con il precedente giudicato.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Le ragioni ostative comunicate nel preavviso devono corrispondere a quelle poste a fondamento del provvedimento finale; non è consentito introdurre per la prima volta nel diniego una distinta ragione sostanziale di rigetto.

  • art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. 42/2004

    territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare

    L’applicazione del vincolo paesaggistico richiede un’adeguata verifica e motivazione della distanza dell’area dalla linea di battigia.

  • artt. 146 e seguenti d.lgs. 42/2004

    In presenza di un possibile vincolo paesaggistico, l’amministrazione procedente deve acquisire, attraverso il procedimento previsto, il parere della Soprintendenza e l’autorizzazione paesaggistica, non potendo rigettare automaticamente l’istanza senza attivare la procedura di cogestione del vincolo.

  • art. 14 l. 241/1990

    La conferenza di servizi costituisce lo strumento procedimentale da attivare per acquisire gli assensi necessari nell’ambito di una decisione pluristrutturata, compreso l’assenso paesaggistico.

Massime di principio

  • Quando, dopo l’annullamento giurisdizionale di un diniego, l’amministrazione rinnova il procedimento, il nuovo provvedimento deve rispettare il principio conformativo derivante dalla sentenza e non può fondarsi su una qualificazione giuridica dell’intervento incompatibile con quanto accertato dal giudice.
  • Il preavviso di rigetto deve indicare in modo sostanziale e completo le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza; l’amministrazione non può introdurre per la prima volta nel provvedimento finale una nuova autonoma ragione di diniego non sottoposta al contraddittorio procedimentale.
  • La ricostruzione di un edificio diruto può costituire ristrutturazione edilizia, anziché nuova costruzione, quando sia possibile accertare la consistenza preesistente del manufatto, anche mediante un’indagine tecnica sulla base dei resti e della documentazione disponibile.
  • Il diniego fondato sul vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. 42/2004 richiede una puntuale verifica della distanza dell’area dalla linea di battigia e una motivazione idonea a indicare i criteri e i punti di misurazione utilizzati.
  • La mera eventuale sottoposizione dell’area a vincolo paesaggistico non consente di rigettare direttamente una domanda edilizia: l’amministrazione procedente deve attivare il procedimento di autorizzazione paesaggistica e acquisire gli assensi dell’autorità preposta alla tutela, anche mediante conferenza di servizi quando necessaria.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiAutorizzazione paesaggisticaPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleEffetto conformativo e riedizione del potere

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