Cassazione Penale, Sentenza n. 2773/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Avverso il decreto del 20/06/2024 con cui il GIP ha dichiarato inammissibile l'istanza difensiva presentata da Consonni, volta alla sostituzione della pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, proposta dopo l'emissione di un decreto penale di condanna per guida in stato di ebbrezza. Il ricorrente denunciava violazione di legge (art. 459, comma 1-ter, ultimo periodo, c.p.p.) e abnormità del provvedimento perché il GIP aveva respinto l'istanza senza emettere il decreto di giudizio immediato, determinando una stasi del procedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto abnorme il provvedimento del GIP che, dopo il decreto penale, ha rigettato l'istanza di sostituzione della pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità (ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada) senza emettere decreto di giudizio immediato, alla luce della disciplina introdotta dall'art. 28 del d.lgs. n. 150/2022 e della giurisprudenza (Sez. 4, n. 48348 del 14/11/2023, Petullà). Di conseguenza ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato che la norma, come riformata, disciplina la procedura da seguire quando l'interessato chiede l'applicazione della sanzione sostitutiva dopo decreto penale; ne deriva che il rifiuto dell'istanza senza emissione del decreto di giudizio immediato è procedimentalmente anomalo.
art. 186, comma 9-bis, codice della strada
Norma sostanziale che consente, in talune ipotesi (quali la guida in stato di ebbrezza), la sostituzione della pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità; la Corte ha ritenuto applicabile la regola procedurale richiamata ogni qualvolta sia proposta l'istanza dopo decreto penale di condanna.
art. 28, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Intervento normativo che ha introdotto disposizioni procedurali (collegate all'art. 459 c.p.p.) uniformanti la disciplina dell'istanza di sostituzione della pena dopo decreto penale, richiedendo al giudice procedure specifiche (tra cui l'emissione del decreto di giudizio immediato) e impedendo decisioni che determinino stasi del procedimento.
Cass. Sez. 4, n. 48348 del 14/11/2023 (Petullà)
Giurisprudenza di legittimità richiamata come principio consolidato: è abnorme rigettare l'istanza di sostituzione senza emettere decreto di giudizio immediato, poiché la nuova disciplina dettata dal d.lgs. n. 150/2022 detta una regola generale per tutte le ipotesi analoghe.
Massime di principio
- Quando, a seguito di un decreto penale di condanna, l'interessato chiede la sostituzione della pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità (es. ex art. 186 c.d.s.), il giudice non può limitarsi a dichiarare l'istanza inammissibile senza valutare e, se del caso, emettere il decreto di giudizio immediato: il mancato esercizio di questa opzione può essere considerato abnorme e determinare l'annullamento del provvedimento.
- La disciplina introdotta dall'art. 28 d.lgs. n. 150/2022 e l'interpretazione della Cassazione valgono come regola generale di procedura per tutte le ipotesi in cui si chieda la sanzione sostitutiva dopo decreto penale; quindi le difese devono invocare espressamente l'applicazione della regola e il giudice deve conformarsi.
- Se il GIP rigetta l'istanza senza emettere il decreto di giudizio immediato, la parte interessata può ottenere l'annullamento del provvedimento per abnormità e la trasmissione degli atti al giudice competente per il prosieguo; non è necessario il rinvio quando l'illegittimità è evidente e richiede l'intervento di merito.
- Consiglio pratico per difensori: in casi analoghi chiedere espressamente al GIP l'emissione del decreto di giudizio immediato e, in caso di rifiuto o inazione, impugnare tempestivamente fondando il ricorso sulla violazione delle nuove regole procedurali e sulla giurisprudenza consolidata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2744/2025 del 23/01/2025
- Sentenza penale · 23 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2745/2025 del 23/01/2025
- Sentenza penale · 23 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2746/2025 del 23/01/2025
- Sentenza penale · 23 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2747/2025 del 23/01/2025
- Sentenza penale · 23 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2750/2025 del 23/01/2025
- Sentenza penale · 23 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2753/2025 del 23/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →