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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26849/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Istanza di restituzione presentata dal terzo interessato Adriano Pappalardo (responsabile della Pinball House s.r.l.) relativa ad alcuni beni mobili non registrati rinvenuti nei locali della ditta Desyland e oggetto di sequestro/confisca di prevenzione. Le due autorità giudiziarie hanno dato luogo a un conflitto negativo di competenza circa quale giudice dovesse decidere sulla richiesta di restituzione: il Tribunale di Catania ha ritenuto la competenza della Corte di appello (dove pende il gravame sulla confisca), mentre la Corte territoriale aveva ritrasmesso gli atti al Tribunale invitandolo a rivedere il provvedimento

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato la competenza della Corte d'appello di Catania a decidere sull'istanza di restituzione e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte territoriale. La decisione si fonda sul principio per cui, se la confisca di prevenzione non è definitiva e pende gravame, le questioni che impattano sull'oggetto della confisca e sulla titolarità dei beni reclamati da terzi devono essere decise dal giudice investito dell'appello, mentre la disciplina di cui all'art. 104-bis c.p.p. (con riguardo alla gestione/amministrazione dei beni sequestrati) non si estende alle controversie di titolarità sollevate da terzi estranei al procedimento di prevenzione

Norme richiamate

  • art. 28 cod. proc. pen.

    Rilevata l'ammissibilità del conflitto perché due giudici hanno contemporaneamente rifiutato di provvedere indicando ciascuno la competenza dell'altro, attivando la procedura prevista dall'art. 28

  • art. 104-bis cod. proc. pen.

    "aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112"

    La norma disciplina la concentrazione delle attribuzioni gestorie in capo al giudice che dispone il sequestro con riguardo alla gestione/amministrazione dei beni sequestrati; non va estesa alle controversie di accertamento della titolarità dei beni reclamati da terzi quando la confisca è gravata in appello

  • art. 23 del codice antimafia (d.lgs. 159/2011)

    Il terzo interessato ha l'onere di far valere il proprio titolo sui beni appresi secondo la disciplina prevista; la richiesta di restituzione deve essere supportata dalla prova del titolo

  • artt. 91 disp. att. cod. proc. pen.

    La competenza per la revoca o modificazione del sequestro preventivo è attribuita al giudice procedente nelle ipotesi previste; la disciplina aiuta a individuare i casi in cui compete al giudice che ha emesso il provvedimento

  • art. 279 cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio secondo cui, in pendenza di impugnazione, il riesame della misura spetta al giudice investito del gravame, connesso al potere-dovere di verificare la pericolosità del proposto

  • legge 17 ottobre 2017, n. 161 (modifica art. 104-bis c.p.p.)

    Ha esteso la regola di concentrazione gestionale al giudice che ha disposto il sequestro per talune categorie di beni, ma non ha toccato le norme che individuano la competenza a revocare il sequestro preventivo o a decidere su contestazioni di titolo quando la confisca è impugnata

Massime di principio

  • Se la confisca di prevenzione non è definitiva e pende impugnazione, le questioni che incidono direttamente sull'oggetto della confisca (compresa la verifica della titolarità reclamata da terzi) spettano al giudice investito dell'appello.
  • Occorre distinguere nettamente tra problemi di gestione/amministrazione dei beni sequestrati (rientranti nella competenza del giudice che ha disposto il sequestro ai sensi dell'art. 104-bis) e contestazioni di titolarità da parte di terzi estranei al procedimento: le prime restano in capo al giudice delegato; le seconde, se la confisca è gravata, sono di competenza del giudice dell'istanza di gravame.
  • Il terzo che reclama la restituzione ha l'onere di provare il proprio titolo (art. 23 codice antimafia); l'assenza di documentazione probatoria può comportare il rigetto della richiesta.
  • La soluzione della competenza in caso di conflitto negativo si ottiene ricorrendo all'art. 28 c.p.p.; quando due giudici si rifiutano di provvedere, la Corte di legittimità decide quale autorità sia competente.
  • Se la confisca diventa definitiva, le istanze relative alla misura e alla gestione dei beni possono rientrare nella competenza del giudice che ha emesso il provvedimento impositivo; in pendenza di gravame, invece, prevale il principio del riesame in sede di appello.

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