Sentenza del 27/05/2015 n. 10909 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Lazio, denunciando la nullità della decisione per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 2, c.p.c. e dell'art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546/1992. La CTR aveva confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento relativo alla ripresa a tassazione, per l'anno 2003, di costi sostenuti dalla contribuente per transigere una controversia civile, limitandosi ad affermare che i rilievi dell'Ufficio si fondavano su presunzioni e contestazioni generiche. Secondo l'Agenzia, la motivazione non spiegava le ragioni per cui l'appello era stato respinto e richiamava in modo solo apparente la sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondata la censura. La motivazione della CTR è stata qualificata come apparente e, in parte, come richiamo meramente formale e non criticamente meditato alla decisione di primo grado. Il giudice regionale non aveva esaminato in modo concreto le ragioni dell'appello né indicato gli elementi probatori e il percorso logico-giuridico che giustificavano la decisione. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia e per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza derivante, tra l'altro, da una motivazione inesistente, apparente o affetta da gravi vizi strutturali.
Art. 132, comma 2, n. 2, c.p.c.
indicazione della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sentenza deve esporre le ragioni di fatto e di diritto che sostengono la decisione; una motivazione meramente apparente non soddisfa tale requisito.
Art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992
concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto
Anche le sentenze tributarie devono contenere una motivazione effettiva, idonea a rendere comprensibile il percorso logico e giuridico seguito dal giudice.
Art. 111 Cost.
tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati
Il principio costituzionale della motivazione richiede una giustificazione reale e controllabile della decisione, non una formula generica o una mera petizione di principio.
Art. 383, comma 1, c.p.c.
rinvio al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata
Quando la sentenza viene cassata per un vizio di motivazione o per altri errori, la causa può essere rinviata al giudice di merito per un nuovo esame.
Massime di principio
- Una sentenza d'appello non può limitarsi a confermare la decisione di primo grado con formule generiche o con un richiamo non ragionato: deve confrontarsi concretamente con i motivi di impugnazione.
- La motivazione è apparente quando enuncia conclusioni, come l'asserita genericità delle contestazioni o l'assenza di prova, senza indicare quali elementi siano stati valutati e perché conducano a quella conclusione.
- Il richiamo per relationem alla sentenza di primo grado è ammissibile solo se consente di ricostruire un percorso argomentativo completo, coerente e riferito alle specifiche censure dell'appello.
- In presenza di una motivazione apparente o incomprensibile, la decisione è nulla e può essere cassata anche senza che la Corte di cassazione esamini direttamente il merito della pretesa tributaria.
- Il rinvio non implica automaticamente che abbia ragione l'Amministrazione sul recupero fiscale: comporta soltanto che il giudice tributario dovrà riesaminare la controversia con una motivazione effettiva e verificabile.
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