Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 562/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta) n. 1596/2025, resa tra le parti, con la quale è stato accolto il ricorso R.G. 1451/2024 per l’annullamento: - della determinazione dirigenziale n. 325 del 29.08.2024 avente ad oggetto: «Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 5 posti di assistenti sociali a tempo pieno e indeterminato, inquadrati “nell’area dei funzionari e dell'elevata qualificazione», CCNL Funzioni Locali 16.11.2022, da destinare al Distretto Socio Sanitario n. 39. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA nella parte in cui i suelencati controinteressati sono stati dichiarati idonei; - dei verbali n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, relativi ai lavori della Commissione esaminatrice, redatti tra il 12.01.2024 e il 19.08.2024; - della determinazione n. 368 del 30.11.2023, nella parte in cui ammette al concorso i controinteressati; - del Bando di concorso, pubblicato il 09.10.2023 e approvato con determina dirigenziale n. 320 del 06.10.2023, ove interpretato nel senso di ritenere che tra i requisiti di ammissione siano comprese o equiparate le lauree triennali.

Giustizia amministrativa202501056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sez. IV, n. 1596/2025, che aveva annullato parzialmente gli atti del concorso per cinque posti di assistente sociale, nella parte relativa all’ammissione e all’inserimento in graduatoria di candidati in possesso di lauree triennali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (candidata e comune)

Prevale il privato

La controversia

La candidata Ivana Plano ha appellato la sentenza con cui il TAR aveva accolto il ricorso di Sonia Carrozza, collocata al venticinquesimo posto della graduatoria definitiva del concorso bandito dal Comune di Bagheria, quale Comune capofila del Distretto Socio-Sanitario n. 39, per cinque posti a tempo pieno e indeterminato di assistente sociale nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione. L’appellante ha dedotto, in primo luogo, l’inammissibilità del ricorso originario per mancata impugnazione dell’elenco degli ammessi, della relativa rettifica e della graduatoria provvisoria entro il termine decadenziale. Ha inoltre contestato la carenza di interesse della ricorrente originaria, sostenendo che la collocazione al venticinquesimo posto non le avrebbe consentito un’utilità concreta, non essendo tra i vincitori e non potendo fondare un interesse attuale sulla mera eventualità dello scorrimento. Nel merito ha sostenuto che il bando consentisse la partecipazione anche agli assistenti sociali iscritti alla sezione B dell’albo e in possesso delle lauree triennali Classe 06 o L-39. Ha invocato il favor partecipationis, nonché i principi di proporzionalità e ragionevolezza nella determinazione dei requisiti di accesso, affermando che, in assenza di una fonte normativa che individuasse in modo autoritativo il titolo necessario, l’amministrazione avrebbe potuto ammettere i candidati titolari di laurea triennale.

La decisione

Il CGARS ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto alla dedotta tardività o inammissibilità, ha rilevato che la lesione concreta, attuale e definitiva per il candidato si manifesta con la graduatoria definitiva, non con l’elenco degli ammessi o con la graduatoria provvisoria, aventi natura preparatoria ed endoprocedimentale. La mancata impugnazione della rettifica dell’elenco degli ammessi era inoltre irrilevante, poiché i candidati ivi inseriti non erano stati collocati tra gli idonei nella graduatoria definitiva. È stata respinta anche l’eccezione di carenza di interesse: il candidato può contestare la graduatoria per ottenere un miglioramento della posizione, in vista di eventuali scorrimenti, soprattutto quando la graduatoria abbia validità biennale e sia destinata anche al reclutamento presso altri enti del Distretto, come previsto dal bando. Nel merito, il Collegio ha condiviso la ricostruzione del TAR secondo cui il bando richiedeva tassativamente il diploma di laurea del vecchio ordinamento in Servizio Sociale o equipollente, la laurea specialistica 57/S o la laurea magistrale LM-87, senza includere le lauree triennali Classe 06 e L-39. Il D.I. 9 luglio 2009 ha equiparato i titoli di secondo livello, mentre il D.M. 11 novembre 2011 ha equiparato il diploma universitario triennale in Servizio Sociale alle lauree triennali Classe 06 e L-39, senza rendere queste ultime equipollenti alle lauree vecchio ordinamento, specialistiche o magistrali richieste dal bando. Il CCNL Funzioni Locali 2019-2021 non può modificare le equipollenze o equiparazioni nazionali dei titoli di studio, disciplinate dalle fonti ministeriali, né legittimare l’ammissione di titoli non previsti dalla lex specialis. L’appello è stato quindi rigettato, con condanna solidale dell’appellante e del Comune al pagamento delle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori in favore dell’appellata ricorrente in primo grado.

Norme richiamate

  • art. 3 del bando di concorso

    Diploma di laurea vecchio ordinamento in Servizio Sociale ed equipollenti, o Laurea specialistica (L.S. – D.M. 509/99) o Laurea magistrale (LM – D.M.270/2004) equiparate ai sensi del D. I. del 9 luglio 2009 e ss.mm.ii.

    La clausola individua in modo chiaro e tassativo i titoli di studio richiesti e non comprende le lauree triennali Classe 06 e L-39.

  • art. 8 del bando di concorso

    La previsione della destinazione della graduatoria anche al reclutamento presso gli altri Comuni del Distretto Socio-Sanitario n. 39 contribuisce a fondare l’interesse concreto della candidata al miglioramento della posizione.

  • D.I. 9 luglio 2009

    Equipara, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, la laurea vecchio ordinamento in Servizio Sociale alle lauree specialistiche 57/S e magistrali LM-87, titoli di secondo livello.

  • D.M. 11 novembre 2011

    Equipara il diploma universitario triennale in Servizio Sociale alle lauree triennali Classe 06 e L-39, senza equiparare queste ultime alle lauree vecchio ordinamento, specialistiche o magistrali.

  • D.M. 509/1999

    Disciplina il sistema delle lauree specialistiche e delle lauree triennali, rilevante per distinguere i titoli di primo e secondo livello.

  • D.M. 270/2004

    Disciplina il sistema delle lauree magistrali e delle lauree triennali, confermando la distinzione tra titoli di primo e secondo livello.

Massime di principio

  • Nel concorso pubblico, la lesione concreta, attuale e definitiva della posizione del candidato si realizza, di regola, con la graduatoria definitiva; l’elenco degli ammessi e la graduatoria provvisoria, in quanto atti preparatori ed endoprocedimentali suscettibili di modifica, non richiedono autonoma impugnazione immediata quando la contestazione riguarda la posizione finale dei concorrenti.
  • Il candidato collocato in graduatoria ha un interesse concreto e attuale a contestare l’ammissione di concorrenti collocati in posizione migliore per ottenere un miglioramento della propria posizione, anche in vista di eventuali scorrimenti, quando la graduatoria abbia validità e finalità di reclutamento ulteriori rispetto alle sole assunzioni iniziali.
  • Le lauree triennali Classe 06 e L-39 in ambito di servizio sociale non sono equipollenti alle lauree del vecchio ordinamento, alle lauree specialistiche 57/S o alle lauree magistrali LM-87, salvo un’espressa previsione normativa che disponga tale equipollenza o equiparazione.
  • L’equiparazione di un diploma universitario triennale alle lauree triennali Classe 06 e L-39 non comporta l’equiparazione di queste ultime ai titoli di secondo livello o alla laurea del vecchio ordinamento richiesti da una lex specialis concorsuale.
  • Il contratto collettivo nazionale di lavoro può disciplinare l’ordinamento professionale e i requisiti di accesso alle aree del personale, ma non può modificare le equipollenze o equiparazioni nazionali dei titoli di studio stabilite dalla normativa ministeriale.
  • Quando la lex specialis individua espressamente e senza ambiguità i titoli di studio richiesti, il favor partecipationis non consente di ammettere titoli diversi non previsti dal bando, né di sostituire l’interpretazione testuale con una lettura estensiva fondata sulla proporzionalità del requisito.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoGraduatorie e scorrimento
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.