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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14462/2026 del 15/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti, che durante la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina avevano percepito la borsa di studio prevista dall'art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, hanno chiesto in giudizio il riconoscimento di un'adeguata remunerazione asseritamente dovuta in base alla direttiva 93/16/CEE, il risarcimento del danno per tardiva o inesatta attuazione del diritto comunitario e l'adeguamento della borsa di studio mediante incremento annuale secondo l'inflazione programmata ovvero rideterminazione triennale in relazione al miglioramento stipendiale dei medici neoassunti. In appello e poi in cassazione hanno censurato il rigetto della domanda, sostenendo che il blocco degli aggiornamenti della borsa fosse contrario al diritto comunitario; hanno inoltre contestato l'assorbimento del motivo sulla legittimazione passiva dei ministeri, hanno dedotto una questione di prescrizione del diritto azionato e hanno impugnato la statuizione sulle spese di lite, sia quanto alla mancata compensazione sia quanto all'asserita eccessività della liquidazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi tre motivi, richiamando il principio già affermato dalle Sezioni Unite secondo cui per i medici specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1992/1993 al 2005/2006 l'importo della borsa di studio non è soggetto né all'incremento annuo in base al tasso programmato di inflazione né all'adeguamento triennale, in ragione del blocco normativo degli aggiornamenti. Ha inoltre precisato che il diritto comunitario non disciplina il quantum della remunerazione degli specializzandi e non impone una misura economica uniforme. Il quarto motivo è stato ritenuto in parte assorbito e comunque infondato, perché la Corte d'appello aveva pronunciato sull'assorbimento della questione di legittimazione passiva e non aveva omesso di decidere. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché riferito a una statuizione sulla prescrizione che non risultava dalla sentenza impugnata. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile per la parte relativa alla compensazione delle spese, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito, e per la parte relativa all'asserita eccessività della liquidazione, perché formulata in modo generico. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con condanna anche ex art. 96, comma 3, c.p.c. e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    Prevede la borsa di studio per i medici specializzandi, ma non fonda un diritto all'adeguamento invocato dai ricorrenti nei termini pretesi.

  • direttiva 93/16/CEE

    Non è stata ritenuta fonte di una misura economica determinata della remunerazione degli specializzandi né di un obbligo di adeguamento automatico.

  • direttiva 75/362/CEE

    Secondo la Corte, mira al reciproco riconoscimento dei diplomi e non all'armonizzazione del trattamento economico dei medici specializzandi.

  • direttiva 75/363/CEE

    Non disciplina il quantum della remunerazione degli specializzandi e non impone l'equivalenza materiale delle formazioni o dei relativi trattamenti economici.

  • art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, conv. in l. n. 438 del 1992

    Ha disposto il blocco degli aggiornamenti della borsa di studio, poi richiamato dalla giurisprudenza come base della non spettanza degli incrementi richiesti.

  • art. 1, comma 33, l. n. 549 del 1995

    Richiamato insieme alle altre norme come elemento della disciplina che ha consolidato il blocco degli aggiornamenti.

  • art. 3, comma 36, l. n. 537 del 1993

    Richiamato come norma che si inserisce nella sequenza normativa di blocco/disciplinazione degli adeguamenti.

  • art. 1, comma 66, l. n. 662 del 1996

    Richiamato come disposizione rilevante nel medesimo quadro normativo sul blocco degli incrementi.

  • art. 32, comma 12, l. n. 449 del 1997

    Richiamato come parte della sequenza normativa che ha impedito l'aggiornamento automatico della borsa.

  • art. 22 l. n. 488 del 1999

    Richiamato nel quadro delle disposizioni che hanno mantenuto il blocco degli adeguamenti.

  • art. 36 l. n. 289 del 2002

    Richiamato nel medesimo contesto di disciplina del blocco dell'adeguamento della borsa.

  • art. 118, primo comma, ultimo periodo, disp. att. c.p.c.

    Consente il rinvio alla motivazione di precedenti decisioni della Corte.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti per censurare un asserito omesso esame, ma la Corte ha escluso l'omissione di pronuncia.

  • art. 39 d.lgs. 368/99

    Richiamato dai ricorrenti in modo ritenuto incomprensibile rispetto al contenuto del motivo.

  • art. 6 d.lgs. 257/91

    Richiamato dai ricorrenti in modo ritenuto incomprensibile rispetto al contenuto del motivo.

  • art. 276 c.p.c.

    È menzionato per osservare che non è stata censurata la decisione di assorbimento.

  • artt. 92 e 97 c.p.c.

    Invocati per contestare le spese; la Corte ribadisce la discrezionalità della compensazione e pone le spese a carico solidale dei soccombenti.

  • art. 385 c.p.c.

    Richiamato per regolare la condanna alle spese del giudizio di legittimità secondo soccombenza.

  • art. 4, comma 2, d.m. 55/2014

    Usato per la liquidazione delle spese, con aumento per ciascuno dei soccombenti successivo al primo.

  • d.m. 147/2022

    Indicato come tabella vigente ratione temporis per la liquidazione delle spese.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Fondamento della condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • Per i medici specializzandi iscritti nei corsi degli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006, la borsa di studio non è soggetta né all'incremento annuale in base al tasso programmato di inflazione né all'adeguamento triennale, quando la normativa nazionale abbia disposto il blocco degli aggiornamenti in modo continuativo.
  • Le direttive europee richiamate in materia di formazione medica specialistica perseguono il reciproco riconoscimento dei diplomi e non impongono l'armonizzazione del trattamento economico o la fissazione di una misura minima della remunerazione degli specializzandi.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice d'appello abbia espressamente dichiarato assorbita la questione, poiché l'assorbimento è esso stesso una decisione processuale.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si riferisca a una statuizione non effettivamente contenuta nella sentenza impugnata.
  • La scelta di compensare o meno le spese di lite rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la mancata compensazione non richiede una specifica motivazione; la contestazione della liquidazione è inammissibile se formulata in modo generico senza indicare la specifica violazione dei parametri applicati.
  • Quando il ricorso si ponga in contrasto con un indirizzo giurisprudenziale consolidato e manifestamente infondato, può giustificarsi anche la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieMutuoImpugnazioniSpese di liteRetribuzione e TFR
RamiBancario e finanziarioProcesso civileLavoro
IstitutiOnere della provaGiudicato

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