Sentenza del 21/01/2015 n. 148 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Avviso bonario - Invio prima della notificazione della cartella di pagamento - Obbligo - Nullità della conseguente cartella di pagamento - Art. 36-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità o la nullità della cartella per omessa comunicazione del cosiddetto avviso bonario prima della sua notificazione. Secondo la tesi del contribuente, la comunicazione preventiva dell'esito della liquidazione automatizzata sarebbe stata necessaria per consentirgli di conoscere le irregolarità riscontrate, correggere eventuali errori e regolarizzare la propria posizione.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La cartella di pagamento resta valida anche se non è stata preceduta dalla comunicazione dell'esito della liquidazione prevista dall'art. 36-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973. La norma non stabilisce infatti che l'omissione della comunicazione comporti la nullità della cartella. Inoltre, tale comunicazione ha principalmente una funzione informativa e preventiva, volta a evitare la reiterazione di errori e a consentire la regolarizzazione di irregolarità formali; non costituisce quindi un adempimento essenziale per l'esercizio del diritto di difesa o del contraddittorio rispetto alla cartella.
Norme richiamate
Art. 36-bis, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La comunicazione dell'esito della liquidazione
La disposizione prevede la comunicazione dell'esito della liquidazione, ma non collega alla sua omissione una sanzione espressa di nullità della successiva cartella di pagamento. La comunicazione ha natura informativa e orientativa, non essendo necessariamente un presupposto di validità della riscossione.
Massime di principio
- L'omessa comunicazione dell'avviso bonario o dell'esito della liquidazione non determina automaticamente la nullità della cartella di pagamento, salvo che una specifica norma preveda espressamente tale conseguenza.
- La comunicazione prevista dall'art. 36-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 serve principalmente a informare il contribuente, prevenire errori futuri e consentire la regolarizzazione di aspetti formali; non costituisce di per sé una garanzia imprescindibile del contraddittorio.
- Per contestare validamente una cartella emessa senza previa comunicazione non è sufficiente invocare l'omissione formale: occorre dimostrare una concreta lesione del diritto di difesa oppure contestare specificamente il fondamento sostanziale della pretesa tributaria.
- Il principio è riferito alla liquidazione automatizzata e alla disciplina dell'art. 36-bis; non esclude che altre disposizioni prevedano obblighi di contraddittorio preventivo o sanzioni diverse in specifiche procedure tributarie.
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