Cassazione Civile, Ordinanza n. 11801/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La lite riguarda un avviso di classamento catastale con cui l'Ufficio del Territorio aveva rettificato la dichiarazione DOCFA presentata da una fondazione proprietaria di una struttura di cura, attribuendo all'immobile la categoria speciale D/4 (case di cura ed ospedali con fini di lucro) e una rendita molto più elevata rispetto a quella indicata dalla contribuente nella categoria B/2 (case di cura ed ospedali senza fine di lucro). La contribuente aveva contestato l'atto sostenendo che la propria natura di ONLUS e l'assenza di attività commerciale lucrativa all'interno della struttura dovessero impedire l'attribuzione della categoria D/4. In appello l'Agenzia aveva ottenuto riforma della decisione di primo grado sulla base delle caratteristiche strutturali dell'immobile, ritenute sintomatiche della sua specialità e della destinazione a casa di cura privata. Con il ricorso per cassazione la fondazione ha proposto due censure: 1) nullità della sentenza della CTR per motivazione apparente, lamentando la mancanza di adeguata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; 2) falsa applicazione dell'art. 10 del r.d. n. 652/1939, contestando la legittimità dell'attribuzione della categoria catastale D/4 anziché B/2, in quanto il classamento avrebbe dovuto tenere conto della natura non lucrativa dell'ente e dell'utilizzo assistenziale della struttura.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo che la motivazione della sentenza impugnata fosse apparente o mancante, perché dalla decisione di merito risultava percepibile il ragionamento seguito, fondato sui precedenti di legittimità e sull'esame delle planimetrie. Ha inoltre respinto il secondo motivo, affermando che il classamento catastale dipende dalle caratteristiche oggettive e strutturali del bene e dalla sua destinazione funzionale e produttiva, non dalla qualifica soggettiva del proprietario né dal concreto uso che questi ne faccia; pertanto, la natura di ONLUS della proprietaria e l'assenza di fine di lucro soggettivo non erano decisive. La Corte ha ribadito che, per le categorie speciali, l'eventuale attività concretamente svolta può al più costituire elemento rafforzativo dell'accertamento oggettivo. Poiché la CTR aveva fondato la decisione sull'accertamento delle caratteristiche intrinseche dell'immobile, la sentenza è stata confermata. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La riformulazione del vizio di motivazione consente in cassazione solo la denuncia dell'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, nei limiti della motivazione apparente, mancante, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancanza di motivazione rilevante come nullità ricorre solo quando la sentenza sia priva del tutto di argomentazione o contenga ragioni talmente contraddittorie da non consentire di individuare la giustificazione del decisum.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario la sentenza è nulla per difetto di motivazione solo nei casi estremi di mancanza assoluta o di motivazione meramente apparente.
art. 10 r.d. n. 652/1939
Il classamento catastale deve essere ricondotto alla disciplina del catasto e alla corretta individuazione della categoria dell'immobile secondo la sua destinazione oggettiva.
art. 61 d.P.R. n. 1142/1949
"Le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento"
Il classamento richiede il riscontro delle caratteristiche influenti sul reddito e la collocazione dell'immobile nella categoria che presenti destinazione e caratteristiche conformi o analoghe alle unità tipo.
art. 62 d.P.R. n. 1142/1949
"La destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare"
La destinazione ordinaria va determinata secondo le prevalenti consuetudini locali e in base alle caratteristiche costruttive dell'immobile.
art. 8 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Le categorie del gruppo D riguardano immobili a destinazione industriale e commerciale, speciali rispetto alle categorie ordinarie, non suscettibili di diversa destinazione se non con radicali trasformazioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione è configurabile solo nei casi estremi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è sufficiente lamentare la mera insufficienza o non persuasività della motivazione.
- Il classamento catastale va effettuato in base alla destinazione oggettiva dell'immobile, alle sue caratteristiche strutturali e alla sua potenzialità funzionale e reddituale, non alla qualifica soggettiva del proprietario o al concreto uso che questi faccia del bene.
- Per gli immobili che presentano caratteristiche tali da farli rientrare in categorie speciali, l'attività concretamente svolta all'interno può al più costituire un elemento rafforzativo dell'accertamento, ma non sostituisce la verifica oggettiva della struttura e della sua destinazione.
- La natura non lucrativa dell'ente proprietario o l'esistenza di finalità sociali dell'attività esercitata non impediscono, di per sé, l'attribuzione della categoria catastale speciale se l'immobile è oggettivamente conformato e destinato a tale categoria.
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