Cassazione Penale, Sentenza n. 51159/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (artt. 110 c.p., art. 12 d.lgs. 286/1998) con due censure principali: 1) mancato riconoscimento dello stato di necessità come causa di giustificazione, in quanto l'uso della bussola sarebbe stato finalizzato a evitare il naufragio e la morte dei migranti; 2) vizio di motivazione e violazione di legge nella attribuzione della circostanza aggravante del "fine di profitto" (art. 12, comma 3-ter, lett. b) d.lgs. 286/1998), sia nella forma diretta (comunicabilità del profitto al concorrente) che in quella indiretta (presunta aspettativa di ottenere il viaggio/altro vantaggio), con richiamo agli artt. 118 e 59 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso quanto al primo motivo (stato di necessità), ritenendo che la collaborazione dell'imputato nell'uso della bussola fosse volontaria e decisa prima della partenza, quindi incompatibile con l'esimente dell'art. 54 c.p. Ha invece accolto il secondo motivo nei limiti indicati: ha ritenuto insufficiente e contraddittoria la motivazione della Corte territoriale circa la sussistenza dell'aggravante del "fine di profitto" (in particolare nella forma "indiretta"), perché non è stato adeguatamente dimostrato né descritto il vantaggio concreto e intenzionale perseguito dall'imputato (ad es. mancata verifica se avesse già pagato o meno il prezzo del viaggio o se avesse ottenuto un'esenzione/beneficio). Perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente all'accertamento della circostanza aggravante di cui all'art. 12, comma 3-ter, lett. b), d.lgs. 286/1998, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte d'appello di Catania; per il resto il ricorso è respinto e la condanna confermata.
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 3-ter, lett. b)
La circostanza aggravante del "fine di profitto" può ricomprendere anche il profitto indiretto, ma ha natura soggettiva: va dimostrato che l'agente abbia agito intenzionalmente per conseguire un vantaggio concreto (non basta la mera consapevolezza del profitto altrui); la motivazione deve specificare quale vantaggio concreto l'imputato mirava a ottenere
codice penale, art. 54
Lo stato di necessità è una causa di giustificazione che richiede un pericolo attuale e grave non cagionato dall'agente; se la condotta illecita è stata decisa volontariamente prima del sorgere del pericolo, l'esimente non opera
codice penale, art. 118
Le circostanze personali e soggettive non sono automaticamente estendibili fra concorrenti: un'aggravante che concerne la motivazione dell'agente non può valere per chi non abbia agito con la medesima finalità
codice penale, art. 59, terzo comma
Le aggravanti putative (ritenute solo come possibilità nella percezione dell'agente) sono irrilevanti; occorre che l'aggravante sia effettivamente sussistente e dimostrata, non fondata su mere ipotesi
Massime di principio
- Lo stato di necessità non giustifica condotte volontariamente assunte antecedentemente all'insorgenza del pericolo: se l'agente si è posto volontariamente nella posizione che determina il reato, l'esimente non opera
- L'aggravante per "fine di profitto" nel favoreggiamento dell'immigrazione è soggettiva: deve risultare che l'imputato abbia agito con la finalità di trarre un vantaggio concreto; non è sufficiente la conoscenza o la semplice partecipazione al reato commesso da altri
- Il "profitto indiretto" richiede una concreta aspettativa di vantaggio (economico o altrimenti apprezzabile), chiaramente descritta e dimostrata: elementi come il pagamento del prezzo, l'esenzione dal pagamento o altri benefici vanno esplicitati e acquisiti in giudizio
- In caso di concorso di persone, la Corte deve distinguere tra profitto diretto dei promotori e la posizione soggettiva dei concorrenti: l'eventuale estensione dell'aggravante va motivata specificamente
- Se la motivazione sulla sussistenza di una circostanza aggravante è contraddittoria o lacunosa (es. non chiarisce fatti essenziali emersi dalle dichiarazioni dell'imputato), la Corte di legittimità può annullare limitatamente a quel punto e rinviare per nuovo giudizio
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