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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22732/2020 del 20/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'avviso di rettifica e di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale relativo all'acquisto di un terreno (atto 30/10/2001). In appello la CTR aveva ridotto il valore accertato; la Cassazione aveva però cassato la prima decisione per vizio di motivazione e rinviato. In sede di rinvio la CTR rigettava il ricorso del contribuente e lo condannava alle spese. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione deducendo: (i) violazione dell'art. 384, comma 2 c.p.c. e art. 112 c.p.c. per mancato rispetto del dictum della Cassazione e motivazione carente; (ii) omissione di pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità nonostante la vittoria del contribuente in Cassazione; (iii) omesso esame di fatti decisivi (presenza di servitù di gasdotto, linea di alta tensione, vincoli per zona sismica, pericolo frana e inondazione, uso prevalente a parcheggio) che incidevano sul valore del terreno e che erano stati provati in giudizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo: la CTR, in sede di rinvio, non ha esaminato e motivato sul rilevante materiale probatorio fornito dal contribuente (servitù, linea AT, vincoli ambientali e uso a parcheggio) che sono fatti decisivi per la determinazione del valore del terreno. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti indicati e la causa è stata rinviata alla CTR del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, affinché riesamini la questione tenendo conto di tali circostanze e decida anche sulle spese del presente grado. Gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c., comma 2

    Invocato dal ricorrente per sostenere che il giudice del rinvio non aveva rispettato il dictum della Cassazione; la Corte precisa che le indicazioni della Cassazione sono orientative e non vincolano rigidamente il giudice di rinvio, il quale però deve motivare su fatti decisivi quando dedotti dalle parti.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nella doglianza per ragioni processuali relative alla completa motivazione; la sentenza lo menziona a supporto delle censure sulla correttezza della motivazione.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Riferimento principale: la censura riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti. La Corte applica la nuova formulazione (post d.lgs. 40/2006) secondo cui è consentito il ricorso per cassazione per omesso esame di fatto decisivo effettivamente dibattuto.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4

    Citate nelle censure iniziali (violazione e falsa applicazione di norme), ma non determinate nella decisione perché il terzo motivo (omesso esame) è stato quello accolto; la Corte ha ritenuto assorbite le altre doglianze.

  • art. 27, comma 2, d.lgs. n. 40/2006

    Richiamato per spiegare la modifica dell'art. 360 c.p.c.: dopo il d.lgs. n. 40/2006 il ricorso per cassazione è ammesso solo per omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non più per generiche carenze di motivazione.

Massime di principio

  • Se la Cassazione annulla una decisione per vizio di motivazione, il giudice di rinvio non è vincolato a ripetere le stesse conclusioni, ma deve esaminare e motivare specificamente sui fatti che la Cassazione ha indicato come rilevanti o su quelli che le parti hanno dedotto come decisivi.
  • Dopo il d.lgs. n. 40/2006 la Corte di Cassazione può cassare per 'omesso esame' solo quando il fatto decisivo è stato effettivamente posto in discussione dalle parti; quindi chi deduce fatti rilevanti (es. servitù, vincoli urbanistici/ambientali, uso prevalente) deve documentarli e il giudice deve valutarli e motivare la loro incidenza sul valore.
  • Se il contribuente produce prove amministrative (es. comunicazioni del comune) che riconoscono vincoli o servitù, il giudice deve esplicitamente considerarle o spiegare perché le ritiene irrilevanti; l'omessa valutazione può determinare la cassazione.
  • La determinazione del valore delle aree edificabili richiede una motivazione che colleghi gli elementi tecnici e probatori al valore attribuito; l'accertamento dell'inserimento nel PRG è rilevante ma non esime il giudice dall'esaminare altri vincoli concreti che abbassano il valore.
  • Il giudice del rinvio deve anche pronunciarsi sulle spese di giudizio delle fasi precedenti (incluso il grado di legittimità) quando la questione è stata sollevata; l'omessa decisione sulle spese può essere rimessa al giudice di rinvio con richiesta motivata.
  • In casi simili al contribuente conviene documentare fin dall'inizio tutte le circostanze che deprezzano il bene (servitù, linee aeree, rischi naturali, uso effettivo) e richiedere espressamente che il giudice le valuti; se il giudice non lo fa, ciò costituisce valido motivo di cassazione per omesso esame.

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