Cassazione Civile, Sentenza n. 22732/2020 del 20/10/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'avviso di rettifica e di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale relativo all'acquisto di un terreno (atto 30/10/2001). In appello la CTR aveva ridotto il valore accertato; la Cassazione aveva però cassato la prima decisione per vizio di motivazione e rinviato. In sede di rinvio la CTR rigettava il ricorso del contribuente e lo condannava alle spese. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione deducendo: (i) violazione dell'art. 384, comma 2 c.p.c. e art. 112 c.p.c. per mancato rispetto del dictum della Cassazione e motivazione carente; (ii) omissione di pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità nonostante la vittoria del contribuente in Cassazione; (iii) omesso esame di fatti decisivi (presenza di servitù di gasdotto, linea di alta tensione, vincoli per zona sismica, pericolo frana e inondazione, uso prevalente a parcheggio) che incidevano sul valore del terreno e che erano stati provati in giudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo: la CTR, in sede di rinvio, non ha esaminato e motivato sul rilevante materiale probatorio fornito dal contribuente (servitù, linea AT, vincoli ambientali e uso a parcheggio) che sono fatti decisivi per la determinazione del valore del terreno. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti indicati e la causa è stata rinviata alla CTR del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, affinché riesamini la questione tenendo conto di tali circostanze e decida anche sulle spese del presente grado. Gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 384 c.p.c., comma 2
Invocato dal ricorrente per sostenere che il giudice del rinvio non aveva rispettato il dictum della Cassazione; la Corte precisa che le indicazioni della Cassazione sono orientative e non vincolano rigidamente il giudice di rinvio, il quale però deve motivare su fatti decisivi quando dedotti dalle parti.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nella doglianza per ragioni processuali relative alla completa motivazione; la sentenza lo menziona a supporto delle censure sulla correttezza della motivazione.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Riferimento principale: la censura riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti. La Corte applica la nuova formulazione (post d.lgs. 40/2006) secondo cui è consentito il ricorso per cassazione per omesso esame di fatto decisivo effettivamente dibattuto.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
Citate nelle censure iniziali (violazione e falsa applicazione di norme), ma non determinate nella decisione perché il terzo motivo (omesso esame) è stato quello accolto; la Corte ha ritenuto assorbite le altre doglianze.
art. 27, comma 2, d.lgs. n. 40/2006
Richiamato per spiegare la modifica dell'art. 360 c.p.c.: dopo il d.lgs. n. 40/2006 il ricorso per cassazione è ammesso solo per omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non più per generiche carenze di motivazione.
Massime di principio
- Se la Cassazione annulla una decisione per vizio di motivazione, il giudice di rinvio non è vincolato a ripetere le stesse conclusioni, ma deve esaminare e motivare specificamente sui fatti che la Cassazione ha indicato come rilevanti o su quelli che le parti hanno dedotto come decisivi.
- Dopo il d.lgs. n. 40/2006 la Corte di Cassazione può cassare per 'omesso esame' solo quando il fatto decisivo è stato effettivamente posto in discussione dalle parti; quindi chi deduce fatti rilevanti (es. servitù, vincoli urbanistici/ambientali, uso prevalente) deve documentarli e il giudice deve valutarli e motivare la loro incidenza sul valore.
- Se il contribuente produce prove amministrative (es. comunicazioni del comune) che riconoscono vincoli o servitù, il giudice deve esplicitamente considerarle o spiegare perché le ritiene irrilevanti; l'omessa valutazione può determinare la cassazione.
- La determinazione del valore delle aree edificabili richiede una motivazione che colleghi gli elementi tecnici e probatori al valore attribuito; l'accertamento dell'inserimento nel PRG è rilevante ma non esime il giudice dall'esaminare altri vincoli concreti che abbassano il valore.
- Il giudice del rinvio deve anche pronunciarsi sulle spese di giudizio delle fasi precedenti (incluso il grado di legittimità) quando la questione è stata sollevata; l'omessa decisione sulle spese può essere rimessa al giudice di rinvio con richiesta motivata.
- In casi simili al contribuente conviene documentare fin dall'inizio tutte le circostanze che deprezzano il bene (servitù, linee aeree, rischi naturali, uso effettivo) e richiedere espressamente che il giudice le valuti; se il giudice non lo fa, ciò costituisce valido motivo di cassazione per omesso esame.
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