Cassazione Penale, Sentenza n. 16695/2023 del 19/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava che la Corte di Appello non avesse motivato la decisione in relazione alle circostanze attenuanti generiche specificamente invocate in appello e che avesse violato il divieto di reformatio in peius, avendo aumentato la pena complessiva rispetto a quella fissata dal Tribunale nonostante non vi fosse impugnazione del pubblico ministero
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi del ricorso: 1) ha rilevato la mancata motivazione della Corte di Appello circa le circostanze attenuanti generiche, integrando violazione di legge; 2) ha accertato la violazione del divieto di reformatio in peius poiché la pena complessiva è stata aumentata in assenza di impugnazione da parte del PM. Per tali ragioni ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti penali. Tuttavia, nel frattempo entrambi i reati si erano estinti per prescrizione; la Cassazione ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento agli effetti penali e ha rigettato il ricorso quanto agli effetti civili, lasciando ferme le statuizioni civili del primo grado.
Norme richiamate
Divieto di reformatio in peius (principio processuale penale)
La Corte ha applicato il principio secondo cui la posizione dell'imputato non può essere peggiorata in appello quando l'appello è proposto soltanto dall'imputato e il pubblico ministero non ha impugnato; l'aumento della pena senza impugnazione del PM integra violazione di tale divieto
Obbligo di motivazione della decisione giudiziale
La sentenza di appello doveva esprimere valutazioni specifiche sulle circostanze attenuanti generiche dedotte in appello; l'omessa valutazione configura violazione di legge perché impedisce di comprendere le ragioni della decisione
Prescrizione del reato (estinzione del reato per prescrizione)
La Corte ha rilevato che, mentre il giudizio di cassazione era in corso, i reati si sono estinti per prescrizione; per questo ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali
Massime di principio
- Se in appello l'imputato deduce specifiche circostanze attenuanti, la Corte di Appello è tenuta a motivare espressamente il rigetto; l'assenza di motivazione può determinare l'annullamento per violazione di legge
- La regola della reformatio in peius impedisce alla Corte di Appello di aggravare la posizione dell'imputato quando solo l'imputato ha impugnato e il pubblico ministero non ha proposto appello; ogni aumento della pena in tali condizioni è viziato
- Quando la Cassazione accerta vizi limitati al trattamento sanzionatorio (ad es. calcolo della pena o reformatio in peius), l'annullamento può essere circoscritto agli effetti penali; se nel frattempo è intervenuta la prescrizione, gli effetti penali vengono meno, mentre le statuizioni civili possono restare in piedi
- La prescrizione sopravvenuta durante il giudizio di legittimità può portare all'annullamento senza rinvio della sentenza per gli effetti penali; è però necessario verificare separatamente la sorte delle domande civili
- Per evitare annullamenti è fondamentale che ogni decisione di merito contenga un'esplicita trattazione dei motivi principali di gravame, specie quelli relativi alle circostanze attenuanti e al calcolo della pena
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