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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44432/2022 del 22/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello che li aveva condannati per due distinti episodi di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.): Urso e De Stradis per un episodio del 11/7/2014 e Carati per un episodio del 22/7/2014, consistiti nell'esibizione del dito medio e nell'uso di insulti verso agenti della Polizia penitenziaria. I motivi di ricorso contestavano: la mancata percezione dell'offesa da parte del pubblico ufficiale e la conseguente insussistenza del reato; l'assenza del requisito della pluralità delle persone presenti; la richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; e, per Carati, la violazione del divieto del bis in idem rispetto a una precedente sentenza per manifestazione non autorizzata (art. 18 TULPS).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito: le condotte integrano il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, la presenza di più persone comprende anche i manifestanti civili e è sufficiente che l'offesa sia stata concretamente percepibile; il bis in idem non operava per Carati perché l'organizzazione della manifestazione non autorizzata e il gesto oltraggioso sono condotte distinte; la particolare tenuità e le attenuanti generiche non sono state accolte alla luce della portata offensiva e del contesto eversivo dei fatti. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e sanzionati con euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 341-bis c.p. (oltraggio a pubblico ufficiale)

    la Corte ha ritenuto configurabile il reato quando il pubblico ufficiale abbia avuto la possibilità di percepire il gesto o le parole offensive; la presenza di più persone, necessaria per la fattispecie, può comprendere manifestanti civili terzi rispetto agli imputati

  • art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto)

    sebbene applicabile ratione temporis, la Corte ha escluso la tenuità perché i fatti avevano una portata oltraggiosa non modesta e si collocavano in un contesto di protesta di forte matrice eversiva

  • art. 649-bis c.p.p. (preclusione per bis in idem)

    la Corte ha valutato che non sussiste identità del fatto rilevante ai fini del divieto di doppio processo tra l'organizzazione di una manifestazione non autorizzata e l'atto oltraggioso compiuto nel corso della stessa, trattandosi di condotte materialmente diverse

  • art. 18 TULPS (contravvenzione richiamata nel primo procedimento)

    la precedente condanna per manifestazione non autorizzata non determina automaticamente il divieto del bis in idem rispetto a un successivo procedimento per oltraggio, quando i fatti siano diversi nella condotta

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (principi sul ne bis in idem, giurisprudenza Grande Stevens)

    richiamo a giurisprudenza Corte EDU (Grande Stevens c. Italia, 4 marzo 2014)

    la Corte di Cassazione ha preso in considerazione i principi internazionali ma li ha ritenuti non ostativi alla conclusione che qui le fattispecie siano diverse per natura e portata

Massime di principio

  • Per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale la presenza di più persone può essere costituita anche da manifestanti civili: non è necessario che siano terzi 'estranei' all'evento processuale se siano comunque terzi rispetto all'oltraggio
  • Non occorre che il pubblico ufficiale abbia effettivamente percepito l'offesa; è sufficiente che la percezione fosse possibile o ragionevolmente certa per configurare il reato
  • Il divieto del bis in idem richiede identità del fatto rilevante: processi basati su condotte diverse (es. organizzazione di una manifestazione vs compiere gesti oltraggiosi durante la stessa) non integrano automaticamente il divieto
  • La particolare tenuità del fatto (art. 131-bis) è esclusa quando l'offesa abbia una portata non modesta o sia collocata in un contesto caratterizzato da forte carica di protesta o eversiva; una precedente applicazione dell'art. 131-bis non vincola automaticamente i giudici in fatto diversamente valutato
  • Il rigetto delle attenuanti generiche può essere motivato dal contesto e dalla gravita' complessiva della condotta; la valutazione è rimessa al giudice di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione se logica e non contraddittoria
  • Chi propone ricorso privo di fondatezza rischia condanna alle spese processuali e sanzioni per cassa delle ammende; è dunque importante valutare attentamente la novità e la forza dei motivi di cassazione prima di proporre impugnazioni

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