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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16352/2022 del 20/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce dalla pretesa degli eredi di un soggetto deceduto di ottenere il riconoscimento della natura fiduciaria di una serie di trasferimenti di quote, culminati nell'intestazione del 99,5% delle quote di una società agricola a un familiare acquisito. Gli attori avevano domandato, in via principale, la petizione ereditaria ex art. 533 c.c. con condanna alla ritrasferimento delle quote al fiduciante e, in subordine, la revindica delle quote. Il tribunale aveva rigettato la domanda; la corte d'appello aveva confermato, ritenendo non provata la fiducia; la Cassazione aveva poi rigettato il primo ricorso. Successivamente i soccombenti avevano proposto ricorso per revocazione della sentenza di Cassazione, articolando tre motivi e denunciando errori di fatto: 1) la Corte avrebbe erroneamente percepito il contenuto della sentenza d'appello, ritenendo non riconosciuto il requisito della forma scritta del negozio fiduciario, mentre la corte territoriale avrebbe invece fondato la decisione proprio sull'assenza di prova scritta; 2) sarebbe stata erroneamente ricostruita la sequenza temporale dei trasferimenti fiduciari delle partecipazioni; 3) sarebbe stata malamente interpretata la dichiarazione resa dal de cuius a un istituto di credito, dalla quale si sarebbe desunta la reale volontà di non separarsi dal bene ma di preservarlo per gli eredi. I ricorrenti sostenevano quindi che la decisione di legittimità fosse affetta da errori revocatori ex art. 395, n. 4, c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile perché il preteso errore sulla motivazione della sentenza impugnata riguardava un punto controverso già deciso e, dunque, non costituiva una mera svista percettiva, ma una valutazione di merito non emendabile con revocazione. Ha poi ritenuto inammissibili anche il secondo e il terzo motivo perché tendevano a contestare l'apprezzamento delle prove e la ricostruzione dei fatti compiuta nei precedenti gradi e poi avallata in Cassazione, ossia un errore di giudizio e non un errore di fatto revocatorio. Ha quindi condannato i ricorrenti alle spese, al pagamento di una somma per lite temeraria ex art. 385, comma 3, c.p.c., e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 533 c.c.

    norma posta a fondamento della domanda di petizione ereditaria proposta dagli eredi

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    la revocazione è ammessa solo per errore di fatto, non per contestazioni valutative o di giudizio su fatti discussi e decisi

  • art. 391-bis c.p.c.

    disciplina la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione richiamando i presupposti dell'art. 395 c.p.c.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per il vaglio di ammissibilità del ricorso in camera di consiglio

  • art. 385, comma 3, c.p.c.

    applicato per la condanna per colpa grave/lite temeraria del ricorrente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    comporta l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    parametro richiamato per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • La revocazione della sentenza di cassazione per errore di fatto è ammissibile solo se l'errore riguarda un fatto la cui inesistenza o esistenza emerga in modo immediato e obiettivo dagli atti, senza necessità di ulteriori valutazioni ermeneutiche.
  • Non integra errore revocatorio la censura che, sotto la veste dell'errore di fatto, contesti l'interpretazione degli atti o la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito o avallata dalla Cassazione.
  • Se il fatto asseritamente mal percepito è stato oggetto di discussione tra le parti e di espressa decisione, la revocazione è inammissibile perché il vizio assume natura valutativa e non meramente percettiva.
  • Quando la ratio decidendi si fonda su più argomenti autonomi e concorrenti, la censura deve investire tutte le basi della decisione; la mancata impugnazione di uno dei pilastri logici rende infondato il rimedio.
  • La proposizione di un ricorso per revocazione che miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito può integrare colpa grave e legittimare la condanna aggravata alle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTestamentoPossesso
RamiProcesso civileSuccessioniDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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