Ordinanza n. 672/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento finale del procedimento a firma del responsabile SUAP del Comune di Gravedona ed Uniti e del provvedimento della Provincia di Como di chiusura procedimento con esito negativo in data 22.1.2026, pratica n. 08866620969-18112024-1049-SUAP 7377-08866620969, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e, in subordine, per l’annullamento dell’art. 54 delle N.T.A. del P.G.T. di Gravedona ed Uniti. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti: del parere negativo reso dal Comune di Gravedona ed Uniti nell’ambito del medesimo procedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento finale negativo del procedimento SUAP e provvedimento provinciale di chiusura negativa, nonché il parere negativo comunale impugnato con motivi aggiunti; in subordine, art. 54 delle N.T.A. del P.G.T.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento finale negativo adottato dal responsabile SUAP del Comune e il provvedimento della Provincia di Como di chiusura del procedimento con esito negativo, relativi a una pratica SUAP per l’avvio di un’attività. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il parere negativo reso dal Comune nel medesimo procedimento. In via subordinata ha chiesto l’annullamento dell’art. 54 delle N.T.A. del P.G.T. comunale. Il testo dell’ordinanza non espone in dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti, limitandosi a rilevare la complessità della controversia e il possibile impatto dell’attività sulla tutela ambientale e sulla salute.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che la controversia presenti profili di rilevante complessità, tali da richiedere un approfondito esame non effettuabile nella fase cautelare. Quanto al periculum in mora, ha escluso che il pregiudizio prospettato dalla ricorrente possieda i requisiti di gravità e irreparabilità. In ogni caso, nel bilanciamento degli interessi, ha ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla tutela dell’ambiente e della salute, potenzialmente compromesso dall’avvio dell’attività. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riferimento al fumus boni iuris, al periculum in mora e al bilanciamento degli interessi coinvolti.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando la controversia presenta questioni di rilevante complessità che richiedono un approfondito esame incompatibile con la fase sommaria, il giudice può ritenere non adeguatamente apprezzabile il fumus boni iuris e respingere l’istanza, senza definire il merito della controversia.
- Il periculum in mora richiede la dimostrazione di un pregiudizio concretamente grave e irreparabile; la sua mera prospettazione non è sufficiente a ottenere la sospensione dell’atto impugnato.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico alla tutela dell’ambiente e della salute può prevalere sull’interesse privato all’immediato avvio di un’attività, qualora quest’ultima sia potenzialmente pregiudizievole per tali beni.
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