Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29006/2026 del 30/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputati)

La controversia

La Corte d'appello aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati rispettivamente ascritti a tre imputati, ma aveva confermato le statuizioni civili in favore della parte civile. I ricorrenti hanno impugnato solo il capo civile, sostenendo: 1) che la costituzione di parte civile era avvenuta prima della riforma del 2022, con conseguente applicazione dell'art. 573 c.p.p. nel testo anteriore; 2) che la conferma delle statuizioni civili, nel contesto della prescrizione, era stata adottata in violazione dell'art. 578 c.p.p. e della presunzione di innocenza, perché la Corte territoriale avrebbe sostanzialmente formulato un giudizio di colpevolezza penale anziché limitarsi al piano civile; 3) che il giudice d'appello aveva omesso di valutare elementi favorevoli alla difesa, tra cui le dichiarazioni dei testi a discarico, le dichiarazioni dell'imputata Goffredo, la credibilità della parte civile e l'incidenza della precedente decisione del giudice del lavoro; 4) che erano state indebitamente utilizzate le dichiarazioni rese da una teste nel processo civile, nonostante la sua audizione ex art. 210 c.p.p., la facoltà di non rispondere e la dedotta violazione degli artt. 500, comma 3, 210, 191 c.p.p. e del diritto di difesa, in assenza dei presupposti per l'acquisizione ex art. 238 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi. Ha affermato che, in presenza di parte civile e dopo la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, il giudice dell'impugnazione deve prima valutare se ricorrano i presupposti per un proscioglimento nel merito secondo le regole penalistiche; solo in caso contrario può passare alla conferma o meno delle statuizioni civili secondo il criterio civilistico del "più probabile che non". Nel caso concreto, la Corte d'appello non aveva rispettato tale sequenza logica e aveva trascurato doglianze decisive sulla attendibilità delle prove e sull'utilizzabilità di alcune dichiarazioni. Perciò la sentenza è stata annullata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Norme richiamate

  • art. 372 c.p.

    norma incriminatrice richiamata per i primi due imputati, ai quali era contestato il falso testimoniale

  • art. 378 c.p.

    norma incriminatrice richiamata per la terza imputata, contestata per favoreggiamento personale

  • art. 573 c.p.p.

    nel testo anteriore alla riforma del 2022 è invocato come disciplina applicabile all'impugnazione sulle sole statuizioni civili quando la parte civile si è costituita prima della riforma

  • art. 578 c.p.p.

    il giudice dell'impugnazione, dichiarato estinto il reato per prescrizione, decide sugli interessi civili, ma deve prima verificare l'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento nel merito senza formulare giudizi di colpevolezza penale

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come parametro dell'illecito aquiliano da accertare ai fini civili dopo l'estinzione del reato

  • art. 2054 c.c.

    richiamato tra le norme civilistiche applicabili alla valutazione del danno e della responsabilità civile

  • art. 2059 c.c.

    richiamato quale base civilistica della domanda risarcitoria per danno non patrimoniale

  • art. 530 c.p.p.

    il giudice deve valutare se sussistano i presupposti per l'assoluzione nel merito; la regola del comma 2 opera anche in presenza di prove insufficienti o contraddittorie

  • art. 129 c.p.p.

    impone il proscioglimento immediato solo quando la prova dell'innocenza emerga in modo evidente dagli atti

  • art. 6 CEDU

    presunzione di innocenza: impedisce che, nella decisione sulle statuizioni civili dopo la prescrizione, il giudice formulI un giudizio di colpevolezza penale

  • art. 3 direttiva (UE) 2016/343

    richiamato come parametro della presunzione di innocenza

  • art. 4 direttiva (UE) 2016/343

    richiamato come parametro della presunzione di innocenza

  • art. 48 CDFUE

    richiamato come parametro della presunzione di innocenza

  • art. 117 Cost.

    parametro costituzionale di recepimento degli obblighi convenzionali e unionisti

  • art. 11 Cost.

    richiamato in relazione al vincolo derivante dal diritto dell'Unione europea

  • art. 238 c.p.p.

    consente l'acquisizione di verbali di prove assunte nel giudizio civile definito con sentenza passata in giudicato; nel caso concreto la Corte rileva la mancanza delle condizioni per un uso pienamente legittimo delle dichiarazioni

  • art. 500 c.p.p.

    richiamato dai ricorrenti per contestare l'utilizzazione delle dichiarazioni rese nel diverso procedimento

  • art. 210 c.p.p.

    richiamato perché la teste era esaminata come persona già imputata in procedimento connesso e si era avvalsa della facoltà di non rispondere

  • art. 191 c.p.p.

    invocato per denunciare l'inutilizzabilità delle dichiarazioni acquisite in violazione delle regole di prova

  • art. 622 c.p.p.

    richiamato in via subordinata dai ricorrenti per il rinvio al giudice civile competente in grado di appello

  • art. 578-bis c.p.p.

    menzionato in contrapposizione all'art. 578 c.p.p.; non applica al caso il medesimo criterio di giudizio penale-civile

  • art. 372 c.p.p.

    non presente nel testo

  • art. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880

    Sezioni Unite richiamate per affermare che, in presenza di parte civile, il giudice deve comunque verificare la possibilità di proscioglimento nel merito prima di decidere sulle statuizioni civili

  • sentenza Corte cost. n. 182 del 2021

    ha chiarito che, ex art. 578 c.p.p., il giudizio sulle statuizioni civili non può tradursi in un giudizio di colpevolezza penale, ma deve restare nei limiti della responsabilità civile

  • sentenza Corte cost. n. 2 del 2026

    ha confermato la legittimità costituzionale e convenzionale del diritto vivente formatosi dopo Sez. U. Calpitano

Massime di principio

  • Quando il reato è estinto per prescrizione e vi è parte civile costituita, il giudice dell'impugnazione deve svolgere una cognizione bifasica: prima verificare se sia possibile un proscioglimento nel merito secondo le regole penalistiche; solo se tale verifica è negativa può esaminare la domanda civile con il criterio del "più probabile che non".
  • La conferma delle statuizioni civili ex art. 578 c.p.p. non può fondarsi su un giudizio, neppure implicito, di colpevolezza penale dell'imputato; il controllo del giudice deve restare confinato all'accertamento della responsabilità civile da illecito aquiliano.
  • In presenza di prove insufficienti o contraddittorie, il giudice non può arrestarsi alla declaratoria di prescrizione senza prima valutare se, applicando l'art. 530, commi 1 e 2, c.p.p., ricorrano i presupposti per l'assoluzione nel merito.
  • L'omessa valutazione di specifiche doglianze difensive rilevanti ai fini del dubbio ragionevole, della attendibilità delle fonti e dell'utilizzabilità di dichiarazioni provenienti da altri procedimenti integra vizio decisivo della motivazione sulle statuizioni civili.
  • Le dichiarazioni formate in altro giudizio possono essere utilizzate nel processo penale solo entro i limiti rigorosi previsti dal codice di rito; l'uso di tali dichiarazioni senza adeguata verifica dei presupposti normativi e del contraddittorio difensivo è censurabile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.