Cassazione Penale, Sentenza n. 24734/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che aveva rigettato il suo appello avverso l'ordinanza del GIP che aveva respinto le richieste di misura cautelare (arresti domiciliari per Ferrari e Cavallaro; divieto di dimora a Roma per D'Andrea). Il ricorso prospettava due censure: (1) errore di interpretazione della disciplina di utilizzabilità delle intercettazioni disposte in un diverso procedimento (art. 270 comma 1 c.p.p. e modifica introdotta dal d.l. n.161/2019 conv. L.137/2020), sostenendo che la norma richiede la posteriorità solo del procedimento in cui le intercettazioni vengono usate (procedimento ad quer), e non di entrambi; (2) comunque, anche escludendo le intercettazioni, il restante compendio probatorio sarebbe stato idoneo a sostenere la gravità indiziaria necessaria per le misure cautelari. Il Tribunale del riesame aveva invece escluso l'utilizzabilità delle intercettazioni provenienti da un procedimento iscritto anteriormente al 31/08/2020 (Procura di Catanzaro) e, una volta espunte tali intercettazioni, aveva ritenuto insufficiente il residuo materiale indiziario ai fini cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore. In diritto ha richiamato la decisione delle Sezioni Unite del 18 aprile 2024, che ha confermato l'orientamento secondo cui la disciplina estensiva dell'art. 270 comma 1 c.p.p. opera solo quando sia il procedimento in cui sono state compiute le intercettazioni sia il procedimento diverso nel quale si vogliono utilizzare sono stati iscritti successivamente al 31/08/2020; pertanto le intercettazioni disposte dalla Procura di Catanzaro (procedimento iscritto prima di tale data) non erano utilizzabili nel presente procedimento. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto non manifestamente errata la valutazione del Tribunale del riesame circa l'inidoneità del compendio indiziario residuo: il ricorrente non ha indicato con specificità quali altri elementi, e con quale rilevo indiziario "di gravità", avrebbero consentito l'applicazione delle misure, limitandosi a contestazioni generiche o a rinvio a memorie precedenti; la censura è stata pertanto qualificata come dissenso valutativo non ammissibile in sede di legittimità. Conclusione: rigetto del ricorso.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
indicata come norma relativa alla partecipazione nell'azione penale (concorso di persone nel reato) presente nell'imputazione provvisoria
art. 319 cod. pen.
norma contestata in relazione al reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (parte dell'addebito provvisorio)
art. 321 cod. pen.
norma contestata (connessa alla fattispecie corruttiva o illecito connesso alle condotte contestate)
art. 270, comma 1 cod. proc. pen.
la Corte, richiamando la decisione delle Sezioni Unite, interpreta la disposizione nella versione estensiva introdotta dal d.l. n.161/2019 (conv. L.137/2020) nel senso che essa consente l'utilizzazione di intercettazioni poste in un diverso procedimento solo se sia il procedimento che le ha generate sia quello in cui si intendono usare sono stati iscritti dopo il 31/08/2020
d.l. n.161 del 2019, convertito con modificazioni dalla L. 137/2020
d.l. n.161/2019, conv. L.137/2020
la modifica normativa ha ampliato la possibilità di utilizzare intercettazioni da procedimenti diversi, ma le Sezioni Unite hanno chiarito il requisito temporale dell'iscrizione dei procedimenti
art. 12 cod. proc. pen.
richiamato in relazione alla valutazione della eventuale connessione tra procedimenti; il Tribunale ha osservato l'assenza di connessione tra le contestazioni
art. 273 cod. proc. pen.
norma richiamata in ordine ai presupposti per l'applicazione delle misure cautelari (gravità indiziaria): il Tribunale ha ritenuto che, espunte le intercettazioni, il residuo materiale non soddisfacesse il requisito della gravità indiziaria ai sensi di tale disposizione
Massime di principio
- La utilizzabilità di intercettazioni effettuate in un procedimento diverso è subordinata alla condizione temporale prevista dall'art. 270 c.p.p. così come interpretato dalle Sezioni Unite: entrambe le iscrizioni dei procedimenti devono essere successive al 31/08/2020 perché la disciplina estensiva sia operativa.
- Se elementi probatori fondamentali (es. intercettazioni) sono dichiarati inutilizzabili, il giudice delle misure deve riconsiderare se il residuo materiale indiziario sia ancora idoneo a fondare la grave indiziarietà richiesta per la misura cautelare; la mera esistenza di indizi sparsi non è sufficiente.
- In sede di legittimità la Corte non reintegra o sostituisce la valutazione di merito del giudice delle misure: il ricorso che fa critica valutativa generica senza indicare specificamente quali elementi e con quale forza indiziaria sostengono le misure è destinato a essere rigettato come dissenso valutativo.
- Il pubblico ministero che impugna un rigetto di misure cautelari deve indicare con precisione e analiticamente quali ulteriori elementi probatori, aliunde acquisiti, sostengono la gravità indiziaria e la necessità della misura, soprattutto quando gli elementi più pregnanti sono stati esclusi.
- La connessione tra procedimenti (art. 12 c.p.p.) e la data di iscrizione dei procedimenti sono fattori decisivi per stabilire la liceità dell'utilizzo di intercettazioni tra procedimenti diversi; occorre verificarli attentamente in fase cautelare.
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