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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15162/2023 del 11/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 17/12/2020 con cui il giudice dell'esecuzione ha rifiutato di applicare la disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra: 1) il reato di violenza privata aggravata dalla connessione mafiosa (art. 610 c.p.) commesso nell'ottobre 2009 e giudicato con sentenza definitiva del 26/04/2014; e 2) vari reati associativi e reati fine (associazione di tipo mafioso art. 416-bis, detenzione/porto illegale di armi, danneggiamento, omicidio/lesioni conseguenti ad altro delitto aggravato dalla connessione mafiosa) giudicati con sentenza definitiva del 17/10/2017. Il ricorrente sosteneva che il reato di violenza privata fosse espressione del medesimo disegno criminoso nato da maggio 2009 con la costituzione di una nuova consorteria e quindi prevedibile sin dall'adesione all'associazione, giustificando la continuazione tra i reati.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che non può riconoscersi la continuazione tra il reato associativo e il reato fine quando quest'ultimo non risultava programmato nelle linee essenziali sin dal momento costitutivo del sodalizio. Nel caso concreto il giudice dell'esecuzione ha correttamente ritenuto che la violenza privata contro Cuomo fosse collegata a una rottura interna e a un evento contingente non prevedibile all'atto dell'adesione al gruppo criminale; quindi mancava la previsione unitaria e specifica ab origine richiesta per la continuazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Disciplina della continuazione contestata: la Corte ha ritenuto che l'applicabilità richiede prova che i reati siano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento costitutivo del sodalizio.

  • art. 610 cod. pen.

    Reato di violenza privata aggravata dalla connessione mafiosa: il fatto concreto è stato valutato come evento contingente derivante da una frattura interna e non come reato programmato ab origine.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Associazione per delinquere di tipo mafioso: il giudizio sulla relazione tra il reato associativo e i reati fine richiede che i reati fine fossero previsti e decisi sin dalla costituzione dell'associazione.

  • art. 10 e art. 12 legge 14/10/1974, n. 497

    Aggravanti per la connessione mafiosa: rilevanti ai fini della qualificazione dei reati, ma non sufficienti a provare la programmabilità ab origine richiesta per la continuazione.

  • art. 635 cod. pen.

    Delitto di danneggiamento, qui aggravato dalla connessione mafiosa; trattato come reato fine collegato ma la sua riconducibilità alla continuazione dipendeva dalla prevedibilità ab origine.

  • art. 586 cod. pen.

    Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, con aggravante per connessione mafiosa; la Corte ha valutato l'elemento temporeo e progettuale rispetto all'associazione.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di concorso di reati e responsabilità; la Corte ha invece richiamato la giurisprudenza secondo cui per la continuazione tra associazione e reati fine occorre la previsione specifica ab origine, principio rilevante anche ai fini della disciplina del concorso di reati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale applicata per la liquidazione delle spese e per il versamento alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità.

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione tra un reato associativo e i reati fine è necessario dimostrare che i reati fine fossero programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento costitutivo dell'associazione; la mera strumentalità o utilità dei reati per il sodalizio non è sufficiente.
  • Eventi contingenti, rotture interne o azioni legate a circostanze imprevedibili non possono essere considerate come previste ab origine e dunque non legittimano la continuazione.
  • Il giudizio si concentra sul momento genetico della deliberazione criminosa: devono emergere elementi ideativi e volitivi specifici relativi al singolo fatto già all'atto della formazione del vincolo associativo.
  • In casi simili è utile produrre prove documentali o dichiarazioni che attestino piani, decisioni o programmazioni criminali antecedenti al singolo reato fine per dimostrare la previsione ab origine.
  • La qualificazione aggravata per collegamenti mafiosi (norme su aggravanti) non sostituisce il requisito della prevedibilità unitaria richiesto per la continuazione; sono profili distinti da valutare separatamente.

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