Sentenza n. 1027/2026 - Genova, Sezione 2
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento - della Deliberazione di Giunta Regionale 2 settembre 2022, n. 857 (pubblicata in B.U.R.L. 21 settembre 2022), avente ad oggetto Individuazione di due nuove aree contigue al Parco naturale regionale di Montemarcello Magra Vara, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 394/1991 e dell’art. 4-bis della L.R. 12/1995; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, in quanto lesivo degli interessi della società ricorrente e, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a) della Delibera di Giunta Regionale 7 luglio 2022, n. 642, avente ad oggetto “Promozione di intesa con l’Ente Parco di Montemarcello Magra Vara per l’individuazione di due nuove aree contigue al Parco naturale regionale di Montemarcello Magra Vara, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 394/1991 e dell’art. 4 bis della l.r. 12/1995”; b) del Parere del Direttore dell’Ente Parco di Montemarcello–Magra–Vara, proposta n. 21 del 18 agosto 2022; c) della deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco Montemarcello Magra Vara n. 21 del 22 agosto 2022 “Approvazione intesa con Regione Liguria per l’individuazione di due nuove aree contigue al Parco naturale regionale di Montemarcello Magra Vara”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Care S.r.l. il 3/3/2023: per l’annullamento della Deliberazione di Giunta Regionale 28 dicembre 2022, n. 1376 (pubblicata in B.U.R.L. 25 gennaio 2023), avente ad oggetto Rettifica D.G.R. n. 642/2022 e D.G.R. n. 857/2022 – Area contigua al Parco naturale regionale di Montemarcello Magra Vara, ai sensi dell’art. 32 della legge 394/1991 e s.m.i. e dell’art. 4 bis della l.r. n. 12/1995 e s.m.i.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti regionali e dell’Ente Parco relativi all’individuazione di due nuove aree contigue al Parco naturale regionale di Montemarcello Magra Vara, nonché la successiva delibera regionale di rettifica
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la deliberazione regionale che ha individuato due nuove aree contigue al Parco, nonché gli atti presupposti e la successiva deliberazione di rettifica, deducendo il pregiudizio derivante dall’inclusione dei propri immobili nelle aree interessate. In particolare, ha sostenuto che tale inclusione avrebbe reso sostanzialmente impossibile l’avvio di attività edilizie connesse al proprio oggetto sociale, in ragione del vincolo paesaggistico derivante dall’assoggettamento delle aree alla tutela prevista dall’art. 142, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 42/2004 e dell’incertezza circa il regime giuridico applicabile. La Regione Liguria ha eccepito il difetto di interesse a ricorrere e ha contestato nel merito la fondatezza delle censure.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, inammissibile per difetto di interesse. Ha ritenuto che la mera imposizione del vincolo paesaggistico non determini l’inedificabilità dell’area né impedisca in assoluto la trasformazione dei fabbricati esistenti, comportando soltanto la necessità di ottenere previamente l’autorizzazione paesaggistica prevista dall’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004. Ha inoltre escluso che sussista, allo stato, un’incertezza attuale sul regime applicabile, poiché gli ulteriori vincoli concreti sulle aree contigue devono essere definiti attraverso la pianificazione prevista dall’art. 32, comma 1, della legge n. 394/1991. Non essendo dimostrato un interesse diretto, concreto e attuale all’annullamento degli atti impugnati, la domanda non è stata esaminata nel merito. La società è stata condannata a pagare alla Regione Liguria 2.000 euro, oltre accessori di legge, mentre le spese sono state compensate nei rapporti con le altre parti.
Norme richiamate
art. 32 l. 394/1991
L’individuazione delle aree contigue non determina da sola la definizione di tutti gli ulteriori vincoli concreti, che devono essere rimessi alla necessaria pianificazione.
art. 142, comma 1, lett. f), d.lgs. 42/2004
L’inclusione dell’area tra quelle tutelate paesaggisticamente non comporta automaticamente l’inedificabilità dell’area.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Il vincolo paesaggistico impone il previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi assoggettati a tutela, senza escludere in via assoluta l’attività edilizia o la trasformazione dei fabbricati.
Massime di principio
- La mera imposizione di un vincolo paesaggistico non determina automaticamente l’inedificabilità dell’area né rende di per sé impossibile la trasformazione degli immobili esistenti; essa comporta, per gli interventi soggetti a tutela, la necessità del previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
- L’impugnazione di un atto che assoggetta un’area a tutela è ammissibile solo in presenza di un interesse diretto, concreto e attuale; il semplice timore di future limitazioni edilizie, in assenza di un provvedimento applicativo o di vincoli concreti già definiti, non è sufficiente.
- L’individuazione di un’area contigua a un parco non esaurisce la disciplina degli ulteriori vincoli e delle modalità di utilizzazione dell’area, che devono essere stabiliti mediante la pianificazione prevista dalla legge quadro sulle aree protette.
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