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Sentenza

Sentenza n. 2790/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'ottemperanza alla sentenza n. 2781/2024 emessa dal Consiglio di Stato e notificata in forma esecutiva e mai eseguita dall'Autorità Amministrativa;

Giustizia amministrativa202600716

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2781/2024, confermativa dell’annullamento della revoca della procedura concorsuale di stabilizzazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già impiegato per quattordici anni dal Comune con contratti a tempo determinato, aveva partecipato alla procedura di stabilizzazione per la copertura di un posto a tempo indeterminato e parziale di istruttore tecnico direttivo, indetta con delibera di Giunta comunale n. 121 del 18 dicembre 2014. La procedura era giunta all’ammissione dei candidati e alla nomina della commissione di concorso. La Giunta comunale aveva poi revocato la procedura con delibera n. 59 del 19 aprile 2018. Tale revoca era stata annullata dal TAR con sentenza n. 4800/2019, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2781/2024, notificata al Comune in forma esecutiva. Secondo il ricorrente, l’amministrazione non aveva riattivato il concorso né adottato gli atti necessari per dare esecuzione al giudicato. È stata quindi proposta azione di ottemperanza, con richiesta subordinata di nomina di un commissario ad acta e, nell’eventualità dell’impossibilità di eseguire il giudicato, di risarcimento dei danni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che il Comune, dopo l’annullamento giudiziale della revoca della procedura di stabilizzazione, non aveva dato seguito al concorso, senza che dagli atti emergesse alcun elemento contrario e non essendosi l’amministrazione costituita. Il giudice ha ordinato al Comune di eseguire il giudicato e di riattivare la procedura concorsuale entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. In caso di inutile decorso del termine, previa espressa istanza notificata dal ricorrente, il Prefetto di Benevento dovrà intervenire quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario e con un ulteriore termine di 90 giorni. Il compenso e le spese del commissario saranno posti a carico dell’amministrazione inadempiente e liquidati con separata ordinanza. La nomina o l’insediamento del commissario non escludono la persistente responsabilità del Comune né impediscono l’adozione degli atti necessari all’ottemperanza. La domanda risarcitoria subordinata non è stata esaminata, poiché allo stato non era prevedibile l’impossibilità di eseguire il giudicato. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e restituzione del contributo unificato ove dovuto e versato.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 6, d.l. 101/2013, convertito dalla l. 125/2013

    La disposizione è richiamata quale base normativa della procedura di stabilizzazione mediante concorso pubblico.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è utilizzato per ottenere l’esecuzione del giudicato amministrativo mediante l’adozione degli atti necessari e, in caso di inerzia, attraverso la nomina di un commissario ad acta.

Massime di principio

  • L’annullamento giudiziale della revoca di una procedura concorsuale impone all’amministrazione di riattivare il procedimento nello stato in cui si trovava, adottando gli atti necessari a dare concreta esecuzione al giudicato, quando la procedura non sia stata successivamente definita per altre ragioni legittime.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’inerzia dell’amministrazione successiva a una sentenza di annullamento può essere contrastata mediante l’ordine di esecuzione entro un termine assegnato dal giudice e, in caso di ulteriore inadempimento, mediante la nomina di un commissario ad acta su istanza della parte.
  • La nomina o l’insediamento del commissario ad acta non esclude la persistente responsabilità dell’amministrazione inadempiente e non impedisce all’ente di adottare gli atti comunque necessari per l’esecuzione del giudicato.
  • La domanda risarcitoria proposta in via subordinata per l’eventuale impossibilità di eseguire il giudicato non deve essere esaminata quando tale impossibilità non sia attuale né prevedibile allo stato della decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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