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Sentenza

Sentenza n. 5338/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento a) del provvedimento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 9 ottobre 2025, notificato in pari data, fascicolo ANAC USAN/1628/2025 sd, con cui è stata iscritta, con pubblicazione a far data dal 10 ottobre 2025, annotazione a carico della società ricorrente nell'area B del casellario informatico degli operatori economici, esecutori dei contratti pubblici di lavori, servizi, e forniture, secondo quanto stabilito dal regolamento per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la notizia segnalata dalla stazione appaltante, Comune di Limatola (BN), ovvero per la risoluzione contrattuale dell'affidamento avente ad oggetto il “completamento e adeguamento dell'impianto sportivo di Limatola, con la costruzione di un campo polifunzionale coperto - C.I.G. 9107015286” nei confronti dell'operatore economico (O.E.) Arpe Appalti S.r.l. - C.F. 03803270614 per grave inadempimento ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016; b) per quanto occorra, della nota prot. ANAC n. 79107 del 26 maggio 2025 di avvio del procedimento di annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016; c) per quanto occorra, della nota prot. ANAC n. 0048332 del 27 marzo 2025 con cui il Comune di Limatola ha segnalato di aver disposto, con determinazione del Responsabile del Settore area tecnica n. 145 del 24 marzo 2025 (Sett. n. 36), la risoluzione del contratto d'appalto rep. n. 2 del 15 settembre 2023, stipulato con l'operatore economico ARPE APPALTI S.r.l. - C.F. 03803270614, avente ad oggetto i "Lavori di completamento e adeguamento dell'impianto sportivo di Limatola, con la costruzione di un campo polifunzionale coperto" - CIG 9107015286, per grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 108, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016; d) per quanto occorra, se ed in quanto lesive, delle controdeduzioni della stazione appaltante (S.A.) acquisite al protocollo ANAC con note n. 97270 del 3 luglio 2025 e n. 122060 del 12 settembre 2025; e) di tutti gli atti preparatori, presupposti, connessi e consequenziali, eventualmente esistenti, non conosciuti dalla ricorrente, se ed in quanto lesivi per i suoi interessi.

Giustizia amministrativa202513854

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annotazione ANAC nel casellario informatico degli operatori economici relativa alla risoluzione per grave inadempimento di un contratto di lavori pubblici

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente e stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato l'annotazione disposta dall'ANAC in relazione alla risoluzione, da parte del Comune, del contratto avente a oggetto lavori di completamento e adeguamento di un impianto sportivo. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, il difetto di istruttoria, la carenza dei presupposti di fatto e l'illogicità e irragionevolezza dell'annotazione. Ha sostenuto che l'ANAC non avrebbe considerato le responsabilità della stazione appaltante nei ritardi e nell'inadempimento, indicate nelle sospensioni dei lavori, nella mancata applicazione dell'adeguamento prezzi, nel mancato pagamento del primo SAL, nella mancata autorizzazione al subappalto, nelle modifiche e varianti ai lavori e nell'irregolarità contributiva del Comune. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 17 del regolamento ANAC sul casellario e il difetto di istruttoria, sostenendo che il procedimento fosse stato concluso oltre il termine perentorio di 180 giorni, calcolato dalla segnalazione del Comune del 27 marzo 2025 anziché dalla comunicazione di avvio del procedimento del 26 maggio 2025.

La decisione

Il TAR ha respinto entrambi i motivi. Quanto al primo, ha ritenuto che l'art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 consenta l'iscrizione nel casellario delle risoluzioni contrattuali potenzialmente indicative di significative o persistenti carenze nell'esecuzione del contratto. In base al regolamento ANAC, l'archiviazione è riservata alle segnalazioni manifestamente infondate o inconferenti. L'ANAC, nella gestione del casellario, non svolge una funzione arbitrale e non deve accertare in modo completo l'effettiva imputabilità dell'inadempimento, questione normalmente rimessa al giudice ordinario competente sui rapporti contrattuali. L'archiviazione è doverosa soltanto quando emerga ictu oculi un uso abnorme, manifestamente irragionevole o sproporzionato del potere di risoluzione, quando sia stato violato il procedimento di cui all'art. 108, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 50/2016, oppure quando vi siano prove pronte, liquide e inconfutabili dell'assenza di imputabilità dell'inadempimento all'operatore economico. Nel caso concreto non sono stati ravvisati vizi manifesti della risoluzione comunale. La documentazione evidenziava ritardi, sospensione unilaterale delle lavorazioni, mancata produzione o verifica delle strutture metalliche, contabilizzazione nel primo SAL di opere non eseguite e un quadro di contestazioni circostanziato. Le doglianze dell'impresa sulle varianti, sull'adeguamento prezzi e sulle responsabilità della stazione appaltante non risultavano puntualmente documentate né idonee a dimostrare un abuso manifesto del potere di risoluzione. L'ANAC aveva pertanto svolto un'istruttoria coerente con i limiti del proprio potere, mentre l'accertamento definitivo delle reciproche responsabilità contrattuali spettava al giudice ordinario. Quanto al secondo motivo, il TAR ha stabilito che il termine di 180 giorni previsto dall'art. 17 del regolamento ANAC decorre dalla comunicazione di avvio del procedimento di annotazione, non dalla segnalazione della stazione appaltante. Poiché l'avvio era stato comunicato il 26 maggio 2025 e l'annotazione era stata adottata il 9 ottobre 2025, il procedimento si era concluso tempestivamente. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione integrale delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016

    contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 80

    La disposizione attribuisce all'ANAC il potere di iscrivere nel casellario anche informazioni utili alla verifica dei gravi illeciti professionali; tra esse rientrano le risoluzioni contrattuali potenzialmente indicative di significative o persistenti carenze nell'esecuzione di precedenti contratti.

  • art. 80, comma 5, lett. c-ter, d.lgs. n. 50/2016

    significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione

    Le risoluzioni contrattuali riconducibili a significative o persistenti carenze nell'esecuzione possono costituire notizia utile per il casellario e per la verifica del grave illecito professionale.

  • art. 108, commi 3 e 4, d.lgs. n. 50/2016

    Il rispetto del procedimento di risoluzione contrattuale costituisce un parametro per escludere la manifesta infondatezza della segnalazione; l'ANAC deve disporre l'archiviazione quando la violazione procedimentale sia manifesta.

  • art. 8, comma 2, lett. b, regolamento ANAC per la gestione del casellario informatico, delibera n. 861/2019

    le informazioni e i dati emersi nel corso di esecuzione dei contratti pubblici

    Le risoluzioni contrattuali rientrano tra le informazioni e i dati pubblicabili nel casellario.

  • art. 18 regolamento ANAC per la gestione del casellario informatico, delibera n. 861/2019

    L'archiviazione è riservata alle notizie manifestamente infondate e inconferenti.

  • art. 17 regolamento ANAC per la gestione del casellario informatico, delibera n. 861/2019

    Il dirigente entro il termine di 180 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione di avvio del procedimento

    Il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento di annotazione decorre dalla comunicazione di avvio del procedimento effettuata dall'ANAC, non dalla precedente segnalazione della stazione appaltante.

Massime di principio

  • Nel procedimento di gestione del casellario informatico, l'ANAC può annotare la notizia di una risoluzione contrattuale quando essa sia potenzialmente indicativa di significative o persistenti carenze nell'esecuzione del contratto, senza dover definire in modo pieno e definitivo l'imputabilità dell'inadempimento.
  • L'ANAC deve archiviare una segnalazione relativa a una risoluzione contrattuale soltanto quando la sua manifesta infondatezza o inconferenza emerga immediatamente, ad esempio per la violazione evidente del procedimento di risoluzione, per un uso abnorme del relativo potere o per prove pronte e liquide dell'assenza di imputabilità dell'inadempimento all'operatore economico.
  • L'ANAC, nell'annotare una risoluzione contrattuale, non svolge una funzione arbitrale e non può essere trasformata nel giudice delle controversie sull'esecuzione del contratto; l'accertamento complesso delle reciproche responsabilità contrattuali spetta al giudice ordinario competente.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sull'annotazione deve verificare se l'ANAC abbia svolto un'istruttoria coerente con la funzione informativa del casellario e se sussistano elementi manifesti di abuso o infondatezza della risoluzione, senza sostituirsi all'accertamento di merito dei rapporti contrattuali.
  • Il termine di 180 giorni previsto dall'art. 17 del regolamento ANAC per concludere il procedimento di annotazione decorre dalla comunicazione di avvio del procedimento all'operatore economico, non dalla segnalazione iniziale della stazione appaltante.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoQualificazione delle imprese e SOAAnticorruzione e vigilanza ANAC
RamiContratti pubbliciAutorità indipendenti e regolazione
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTermini del procedimentoEccesso di potere

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