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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24271/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 18/02/2022 che aveva riformato la sentenza di primo grado. Bizzarri deduce la nullita' per mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello e censura la valutazione dell'elemento oggettivo e soggettivo dei reati contestati (cap. 8 e 11), chiedendo acquisizione di una consulenza tecnica di parte e contestando la valutazione delle dichiarazioni testimoniali. Agazzani censura l'omessa determinazione del momento consumativo del reato (rilevante ai fini della prescrizione), l'omessa valutazione di testimonianze favorevoli e la sproporzione della pena (con richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6 c.p.). Palomba deduce vizio in relazione all'elemento soggettivo della ricettazione, lamenta omessa assunzione di prova decisiva e insufficiente motivazione, sostenendo che la responsabilita' sarebbe stata fondata su elementi inconsistenti e chiede il riconoscimento delle attenuanti generiche e revisione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di Agazzani riguardante l'omessa determinazione del tempus commissi delicti e ha dichiarato estinti per prescrizione i reati a lui ascritti: annulla senza rinvio la sentenza nei confronti di AGAZZANI Roberto. Per effetto dell'orientamento giurisprudenziale la declaratoria di prescrizione e' stata estesa anche a BIZZARRI Gian Luca per il capo 11, con annullamento senza rinvio. Inoltre, per BIZZARRI e in relazione al capo 8 la Corte ha accolto la censura sulla mancata decisione e acquisizione della consulenza di parte in contraddittorio (nullita' per violazione del diritto di difesa) e, constatata la prescrizione di quel reato, ha annullato senza rinvio la condanna. Il ricorso di PALOMBA Vincenzo e' stato dichiarato inammissibile per aspecificita' delle censure, con condanna di Palomba al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'.

Norme richiamate

  • art. 334 c.p. (ultimo comma)

    reato contestato (concorso nel reato proprio); la data di consumazione e' rilevante ai fini della prescrizione

  • artt. 477 e 482 c.p.

    falsita' materiale in certificati (modelli di certificazione della revisione) contestata nel capo 8

  • art. 110 c.p.

    concorso di persone nel reato, richiamato nei capi in cui e' contestata la partecipazione plurima

  • art. 601 c.p.p.; art. 190 c.p.p.; art. 495 c.p.p. comma 1; art. 603 c.p.p. comma 1

    principi processuali sulla rinnovazione dell'istruttoria in appello, ammissione di prove nuove e diritto al contraddittorio; la mancata pronuncia formale su prova nuova puo' determinare la nullita' per violazione del diritto di difesa

  • artt. 157 e 161 c.p.

    norme sul computo della prescrizione e sugli effetti degli atti interruttivi che hanno consentito il calcolo dell'estinzione del reato per prescrizione

  • art. 62 c.p., comma 1, n. 6

    circostanza attenuante invocata da Agazzani per aver contribuito ad elidere o attenuare le conseguenze del reato

  • art. 103 Codice della Strada

    norma richiamata nella difesa per argomentare sulla necessita' o meno della revisione dei veicoli e sulla rilevanza ai fini dell'elemento soggettivo

  • Giurisprudenza (Cass., ex multis, Sent. 21/11/2019, Bonometti; Sent. 26/02/2019, Masoni)

    principio secondo cui la declaratoria di prescrizione ottenuta da un ricorrente puo' estendersi ai coimputati quando la questione riguarda un dato oggettivo comune

Massime di principio

  • Se il momento consumativo del reato e' indeterminato e rilevante ai fini della prescrizione, i giudici di merito devono motivare espressamente la datazione; l'omessa decisione su tale questione e' vizio che puo' condurre all'annullamento per Cassazione e alla declaratoria di prescrizione.
  • La richiesta e l'ammissione di prove nuove in appello devono essere decise in udienza e con rispetto del principio del contraddittorio: l'ammissione di prova nuova senza formale pronuncia o senza consentire il contraddittorio puo' determinare nullita' della sentenza per lesione del diritto di difesa.
  • La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione ottenuta da un imputato puo' estendersi ai coimputati quando la questione che ha determinato la prescrizione riguarda un elemento oggettivo comune a tutti (es. data di consumazione).
  • Nel reato di ricettazione, una volta provata la detenzione della cosa provento di reato, grava sull'imputato l'onere di giustificare la lecita provenienza; la mancanza di spiegazioni idonee puo' essere valutata come prova dell'elemento soggettivo.
  • I motivi di ricorso devono confrontarsi specificamente con il nucleo motivazionale della decisione impugnata; la genericita' o la mancata relazione tra censure e motivazione produce aspecificita' e puo' determinare l'inammissibilita' del ricorso.
  • La Cassazione puo' condannare il ricorrente al versamento alla Cassa delle ammende quando ravvisa profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita' o condotte processuali gravemente imprudenti.

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