Cassazione Penale, Sentenza n. 16829/2024 del 22/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
De Mitri impugnava la sentenza di appello che lo aveva dichiarato colpevole per: capo A (guida nonostante revoca della patente per effetto di una misura di prevenzione ritenuta esecutiva) e capo B (porto di una mazza di legno). Le censure contestavano: 1) l'applicazione dell'art. 73 d.lgs. n.159/2011 poiché la misura di prevenzione era sospesa e non eseguita al momento del controllo (18/01/2021); 2) e 3) la mancata valutazione delle giustificazioni relative al possesso della mazza (uso come sostegno di un sedile); 4) la mancata indicazione del reato più grave ai fini della continuazione e la conseguente errata dosimetria della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte e infondato in parte. Ha accolto il primo motivo: la revoca della patente non risultava effettivamente eseguita alla data del controllo (la misura era sospesa in attesa di rivalutazione) e dunque il reato contestato al capo A, ai sensi dell'art. 73 d.lgs. n.159/2011, non sussiste; ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al capo A. Ha rigettato i secondi e terzo motivi, confermando la valutazione di colpevolezza sul porto della mazza (capo B). Ha però accolto il quarto motivo relativo alla motivazione della continuazione: i giudici di merito non hanno individuato il reato di maggior gravità né specificato le frazioni sanzionatorie applicate, sicché la decisione in ordine al trattamento sanzionatorio del capo B va rinnovata. Perciò la sentenza è annullata con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio del reato contestato al capo B, alla Corte d'appello di Firenze. Nel resto il ricorso è dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
"di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale"
Si richiede che la misura di prevenzione personale sia già eseguita e definitiva al momento della condotta; se la misura è sospesa o non ancora eseguita, non sussistono i presupposti soggettivi dell'art. 73 e la fattispecie non può trovare applicazione.
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 (comma 2)
"Gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell'art. 4, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono equiparabili alle armi improprie, per cui il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga \"senza giustificato motivo\" , mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l'ultima parte della citata disposizione occorre anche che appaiano \"chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona\""
Il porto di oggetti elencati è penalmente rilevante se avviene senza giustificato motivo; per oggetti non specificamente elencati è necessario anche verificare che, per tempo e luogo, risultino adattabili all'offesa della persona.
art. 116 Cod. strada
Normativa che disciplina le conseguenze amministrative della guida senza patente; citata in contrapposizione all'art. 73 (che è reato penale riservato a situazioni connesse a misure di prevenzione).
Sentenza Corte Costituzionale 27 ottobre 2022, n. 121
"l'art. 73 \"nel prevedere un trattamento sanzionatorio più severo...\" è finalizzata a tutelare l'ordine pubblico"
Conferma l'orientamento che l'art. 73 mira a tutelare l'ordine pubblico limitando gli spostamenti di soggetti ritenuti pericolosi; rafforza l'interpretazione secondo cui la norma richiede che la misura preventiva sia effettivamente applicata.
art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p.
Limita la possibilità per la Cassazione di sopperire a carenze motivazionali dei giudici di merito; se l'indicazione del reato più grave è mancante e ciò influisce sulla quantificazione della pena, la Cassazione non può eseguire la ridosimetria al posto del giudice e deve rinviare.
Massime di principio
- Per l'applicazione dell'art. 73 d.lgs. n.159/2011 è necessario che la misura di prevenzione personale sia stata effettivamente eseguita e definitiva al momento della condotta: la sospensione o mancata esecuzione escludono la fattispecie penale e la differenziano dall'illecito amministrativo di cui all'art. 116 CdS.
- Quando si contesta il porto di un oggetto ai sensi dell'art. 4 legge 110/1975, la difesa deve fornire elementi concreti che giustifichino il possesso ("giustificato motivo"); il giudice valuta anche le caratteristiche dell'oggetto e le circostanze di tempo e luogo per accertare la potenziale idoneità offensiva.
- La Corte d'appello deve esplicitare quale reato sia il più grave quando dichiara la continuazione tra più fattispecie e indicare le frazioni sanzionatorie applicate; l'omissione di tale indicazione incide sulla legittimità della determinazione complessiva della pena e può comportare rinvio per nuovo esame.
- In Cassazione non è consentito un riesame meramente interlocutorio o di fatto se la motivazione di merito è logica, coerente e ancorata alle risultanze probatorie: il rimedio è invece dovuto quando sussistano vizi giuridici o carenze motivazionali essenziali che impediscono la verifica della legittimità.
- Le impugnazioni che deducano carenze motivazionali devono mirare a evidenziare violazioni di specifiche regole inferenziali o lacune decisive; altrimenti la censura rischia di essere respinta per essere un mero invito al riesame del merito.
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