Sentenza n. 3870/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento per l'annullamento, previa sospensione cautelare: a) delle Ricevute di annullamento (cd. scarto) degli effetti delle comunicazioni dell'opzione esercitata ai sensi dell'articolo 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, emesse dall'Agenzia delle Entrate nelle date 21 e 27 marzo 2026, con la quale l'Amministrazione finanziaria, in applicazione del punto 3.2 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 340450 del 1° dicembre 2021, ha dichiarato «non effettuate» le comunicazioni dell'opzione precedentemente acquisite ai prot.: 26031117282445606 per un importo di credito pari ad euro 328.224,65; 26030812572028783 per un importo di credito pari ad euro 76.572,60; 26031218563522189 per un importo di credito pari ad euro 44.018,65; 26030812573248788 per un importo di credito pari ad euro 76.588,20; 26031218563622193 per un importo di credito pari ad euro 78.586,30; 26030812574848796 per un importo di credito pari ad euro 31.053,75; 26031217482357019 per un importo di credito pari ad euro 367.068,00; 26031217482367020 per un importo di credito pari ad euro 19.044,35; 26031218563632195 per un importo di credito pari ad euro 80.586,35; 26031214252965961 per un importo di credito pari ad euro 352.514,50; 26031214252915963 per un importo di credito pari ad euro 64.853,10; 26031218563642196 per un importo di credito pari ad euro 409.508,45; 26031218563642197 per un importo di credito pari ad euro 304.456,10, per un totale crediti pari ad euro 2.233.075 ; b) nonché, per quanto possa occorrere, delle Ricevute di sospensione prodromica alle ricevute di annullamento, emessa nelle date 9,1 e 13 marzo 2026 ai sensi dell'art. 122-bis del d.l. n. 34/2020; c) ove occorra, in parte qua, del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 340450 del 1° dicembre 2021, con particolare riferimento al punto 3.2 (nella parte posta a fondamento del provvedimento qui principalmente impugnato) e all'art. 3 (nella parte in cui dispone che la comunicazione dell'esito del controllo avvenga mediante mero inserimento nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia); d) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto e/o ignoto al ricorrente; nonché per il risarcimento dei danni eventualmente derivati all’impresa dall’illegittima perdita del corrispettivo dei lavori eseguiti da parte e/o al Condominio ricorrente dalla perdita del benefico economico derivante dall’opzione esercitata ai sensi del dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020; nonché per il risarcimento dei danni eventualmente derivati all’impresa dall’illegittima perdita del corrispettivo dei lavori eseguiti da parte e/o al Condominio ricorrente dalla perdita del benefico economico derivante dall’opzione esercitata ai sensi del dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ricevute di sospensione e di annullamento, mediante scarto, delle comunicazioni dell'opzione per lo sconto in fattura relativa a crediti da superbonus, nonché il provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate sui controlli preventivi antifrode
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui l'Agenzia delle Entrate ha considerato non effettuate tredici comunicazioni dell'opzione per lo sconto in fattura, per crediti complessivi pari a euro 2.233.075, dopo la sospensione prevista dall'art. 122-bis del d.l. n. 34/2020. In via preliminare hanno sostenuto la giurisdizione del giudice amministrativo, qualificando lo scarto come atto amministrativo preventivo e inibitorio, distinto da un accertamento tributario, incidente soltanto sulla modalità di fruizione e circolazione del credito. Nel merito hanno dedotto: difetto di motivazione, per il generico richiamo ai controlli di coerenza con l'Anagrafe tributaria; violazione del contraddittorio procedimentale; difetto di istruttoria, per l'asserito ricorso a controlli automatizzati senza verifica concreta; violazione dell'art. 122-bis, per omessa indicazione dello specifico profilo di rischio riscontrato; violazione dei principi di buona fede, collaborazione e proporzionalità, poiché l'assenza di indicazioni sull'anomalia avrebbe impedito la correzione o la ripresentazione delle comunicazioni. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria per i danni derivanti dalla perdita del beneficio fiscale e del corrispettivo dei lavori.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, senza esaminare i motivi di merito. Ha ritenuto che il superbonus sia un'agevolazione fiscale e che lo sconto in fattura e la cessione del credito costituiscano modalità alternative di fruizione della detrazione, non istituti autonomi. La sequenza prevista dagli artt. 119, 121 e 122-bis del d.l. n. 34/2020 è stata considerata funzionalmente unitaria e interamente inserita nel rapporto tributario. Lo scarto, pur non costituendo un accertamento definitivo sulla spettanza del credito e pur avendo finalità preventiva antifrode, sterilizza gli effetti fiscali della comunicazione, impedisce l'emersione e la circolazione del credito e, nel caso concreto, preclude anche la fruizione ordinaria della detrazione, poiché il condominio non aveva effettuato il pagamento mediante bonifico parlante. L'atto è stato quindi ricondotto alla categoria del diniego di agevolazione impugnabile davanti al giudice tributario ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 546/1992. La giurisdizione tributaria è stata ritenuta determinata dalla natura del rapporto e dagli effetti dell'atto, non dalla sua forma, denominazione o dalla qualificazione della posizione soggettiva. L'impugnazione congiunta del provvedimento generale del Direttore dell'Agenzia e degli atti individuali di scarto non ha radicato la giurisdizione amministrativa, poiché l'impugnazione degli atti individuali a contenuto tributario costituisce l'elemento principale della controversia; il giudice tributario può conoscere dell'atto generale presupposto e, se necessario, disapplicarlo. È stata indicata la competenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, davanti alla quale la controversia può essere riproposta ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e complessità della questione e per il contrasto giurisprudenziale esistente.
Norme richiamate
art. 119 d.l. n. 34/2020
Disciplina la detrazione fiscale del Superbonus, quale agevolazione fruibile ordinariamente in dichiarazione dei redditi.
art. 121 d.l. n. 34/2020
Consente, in alternativa alla detrazione diretta, lo sconto in fattura o la cessione del credito; tali strumenti costituiscono modalità alternative di fruizione dell'agevolazione fiscale.
art. 122-bis d.l. n. 34/2020
Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata.
Attribuisce all'Agenzia delle Entrate il potere di sospendere e sottoporre a controllo preventivo le comunicazioni con profili di rischio e di considerarli non effettuati se i rischi sono confermati; lo scarto sterilizza gli effetti fiscali dell'opzione.
art. 2 d.lgs. n. 546/1992
tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati
Radica la giurisdizione tributaria in base alla natura tributaria del rapporto controverso, senza distinguere tra diritto soggettivo e interesse legittimo.
art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 546/1992
il diniego o la revoca di agevolazioni
Lo scarto della comunicazione di opzione è riconducibile alla categoria del diniego di agevolazione, anche se l'atto ha una diversa denominazione.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione dopo la declinatoria del giudice amministrativo.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- La controversia relativa allo scarto delle comunicazioni dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito derivante da agevolazioni fiscali edilizie appartiene alla giurisdizione tributaria quando l'atto incide sull'efficacia fiscale dell'opzione e sulla fruibilità, emersione o circolazione del credito d'imposta.
- La finalità preventiva e antifrode del controllo previsto dall'art. 122-bis del d.l. n. 34/2020 non muta la natura tributaria del rapporto nel quale il potere è esercitato: la natura della controversia dipende dall'incidenza dell'atto sul beneficio fiscale, non dalla sua qualificazione come controllo preventivo anziché accertamento tributario.
- Lo scarto della comunicazione di opzione, che determina la qualificazione della comunicazione come non effettuata e impedisce l'utilizzo o la circolazione del credito, è riconducibile alla categoria del diniego di agevolazione di cui all'art. 19, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 546/1992, anche se formalmente denominato ricevuta di annullamento o scarto.
- La giurisdizione tributaria è determinata dalla natura sostanziale del rapporto e dagli effetti dell'atto, non dalla sua forma, dal nomen iuris o dalla qualificazione della posizione del destinatario come diritto soggettivo o interesse legittimo.
- Quando sono impugnati congiuntamente un atto amministrativo generale presupposto e atti individuali applicativi a contenuto tributario, la presenza di questi ultimi radica la giurisdizione tributaria sull'intera controversia; il giudice tributario può conoscere dell'atto generale presupposto e, se necessario, disapplicarlo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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