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Sentenza

Sentenza n. 1767/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento del provvedimento del Comando Generale dell‘Arma dei Carabinieri – Ufficio Operazioni, notificato in data 10.10.2025, recante diniego all’istanza di accesso agli atti del 26.09.2025, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta.

Giustizia amministrativa202514242

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso alla documentazione relativa al mantenimento del regime detentivo speciale ex art. 41-bis nei confronti di alcuni detenuti per il periodo 2015-2024

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione detentrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., il diniego notificato il 10 ottobre 2025, relativo all’istanza del 26 settembre 2025 con cui aveva chiesto copia della documentazione concernente il mantenimento del regime detentivo ex art. 41-bis nei confronti di alcuni detenuti. L’accesso era ritenuto necessario per comprovare la perdurante pericolosità dei soggetti, giustificare misure di protezione personale ed esercitare il diritto di difesa quale persona offesa in un procedimento penale. Sono stati dedotti: difetto di motivazione, per il richiamo generico a disposizioni normative senza concreta indicazione delle ragioni ostative e del pregiudizio alla riservatezza; prevalenza dell’accesso difensivo, fondato sull’esigenza di tutela giudiziale di un interesse concreto e attuale; omessa valutazione dell’accesso parziale mediante oscuramento dei dati sensibili. L’Amministrazione ha eccepito l’irricevibilità per tardiva impugnazione, sostenendo che il diniego del 10 ottobre 2025 fosse meramente riproduttivo del precedente diniego del 7 luglio 2025, nonché l’inammissibilità per mancata notifica ai controinteressati. Nel merito ha sostenuto che i documenti fossero sottratti all’accesso e che l’istanza non dimostrasse in modo adeguato la stretta necessità dell’ostensione per la difesa.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso senza esaminare le eccezioni processuali, ritenendo il gravame comunque infondato. Ha qualificato il diniego del 10 ottobre 2025 come meramente riproduttivo del precedente diniego del 7 luglio 2025: le due istanze riguardavano la medesima documentazione, presentavano già gli stessi elementi essenziali — compresa la possibile desecretazione e il collegamento con il procedimento penale — e i dinieghi erano fondati sulle medesime ragioni. Pertanto, nel rito ex art. 116 c.p.a., il termine di trenta giorni decorrente dalla conoscenza della determinazione era già decorso e la domanda di accertamento del diritto di accesso non poteva essere accolta. Il Collegio ha inoltre ritenuto legittimo il diniego nel merito. La documentazione concernente il mantenimento del regime ex art. 41-bis nei confronti di soggetti riconosciuti appartenenti a Cosa nostra rientra, per oggetto, tra le informative dei reparti dipendenti su soggetti o sodalizi collegati a organizzazioni criminali, sottratte all’accesso dall’art. 1049, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 90/2010, in relazione all’art. 24, comma 2, della legge n. 241/1990. L’accesso difensivo non prevale automaticamente: l’interessato deve dimostrare che la conoscenza dei documenti è necessaria, o strettamente indispensabile quando siano coinvolti dati sensibili o giudiziari, per la cura o difesa dei propri interessi. Nel caso concreto il ricorrente non ha dimostrato né in sede amministrativa né in giudizio un nesso di stretta indispensabilità tra i documenti e la situazione giuridica da tutelare. Le spese sono state integralmente compensate per la delicatezza della controversia e la particolare natura degli interessi coinvolti.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Il rito dell’accesso di cui all’art. 116 c.p.a. contempla un termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso, decorrente dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio.

    Il termine per impugnare il diniego di accesso decorre dalla conoscenza della determinazione; una volta scaduto, la domanda di accertamento del diritto di accesso non può essere accolta.

  • art. 24, comma 2, legge n. 241/1990

    Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati e comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso ai sensi del comma 1.

    Costituisce la base normativa per l’individuazione, da parte delle amministrazioni, delle categorie di documenti sottratte all’accesso.

  • art. 1049, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 90/2010

    Informative dei reparti dipendenti su soggetti ovvero sodalizi ritenuti collegati a organizzazioni criminali o eversive.

    Sottrae all’accesso, per la tutela dell’ordine pubblico e della prevenzione e repressione della criminalità, le informative aventi tale oggetto; il TAR vi ricomprende la documentazione richiesta sul mantenimento del regime ex art. 41-bis.

  • art. 41-bis legge n. 354/1975

    Individua il regime detentivo speciale cui si riferisce la documentazione richiesta; il contenuto della relativa documentazione è stato ritenuto riconducibile alle informative sottratte all’accesso.

  • art. 3 legge n. 241/1990

    È stato invocato dal ricorrente quale parametro dell’obbligo di motivazione del diniego, ma il motivo non è stato accolto.

  • art. 8, comma 2, d.P.R. n. 352/1992

    È stato invocato dal ricorrente per sostenere l’obbligo di valutare l’accesso parziale mediante oscuramento, ma il TAR ha respinto il ricorso ritenendo comunque operante il limite oggettivo all’accesso e non dimostrata la stretta indispensabilità.

Massime di principio

  • Nel rito ex art. 116 c.p.a., il ricorso contro il diniego di accesso deve essere proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione; una successiva istanza non riapre il termine quando abbia il medesimo oggetto della precedente e il nuovo diniego sia meramente riproduttivo, senza una nuova istruttoria o una nuova valutazione sostanziale.
  • La documentazione concernente il mantenimento del regime detentivo speciale ex art. 41-bis nei confronti di soggetti collegati a organizzazioni criminali può rientrare nella categoria delle informative dei reparti dipendenti su soggetti o sodalizi collegati a organizzazioni criminali, sottratta all’accesso ai sensi dell’art. 1049, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 90/2010, in relazione all’art. 24, comma 2, della legge n. 241/1990.
  • L’accesso difensivo non prevale automaticamente sul limite all’accesso posto a tutela dell’ordine pubblico e della prevenzione della criminalità: l’istante deve dimostrare in concreto che la documentazione richiesta è necessaria, o strettamente indispensabile quando coinvolga dati sensibili o giudiziari, per la cura o difesa della propria situazione giuridica.
  • La dimostrazione della stretta indispensabilità dell’accesso deve essere fornita dall’interessato sia nell’istanza sia nel giudizio, attraverso l’individuazione di un nesso concreto tra i documenti richiesti e le deduzioni difensive potenzialmente esercitabili; la mera allegazione dell’esistenza di un procedimento penale e della qualità di persona offesa non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoTermini e notificazione del ricorso
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivoTrasparenza e pubblicità

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