Cassazione Penale, Sentenza n. 7536/2022 del 02/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per falso ideologico (art. 483 c.p. in relazione all'art. 76 D.P.R. n. 445/2000) perché, in qualità di presidente della Cooperativa Nuova Faro, aveva depositato alla Camera di Commercio una dichiarazione sostitutiva attestando falsamente l'assenza di protesti tra i componenti del consiglio; in realtà uno dei consiglieri aveva emesso un assegno privo di provvista poi protestato. Con il primo motivo si deduceva l'erronea qualificazione della condotta come dolosa (dolo) invece che colposa, sostenendo che si trattava di compilazione di un modulo prestampato e di mancato approfondimento di fatto personalissimo di un terzo; con il secondo motivo si censurava la sostanziale mancanza di motivazione in ordine al rifiuto di applicare la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso sul primo motivo ritenendolo, in gran parte, aspecifico e comunque non fondato: ha ritenuto sufficiente la motivazione della Corte d'appello sul punto, rilevando che l'imputato avrebbe potuto e dovuto accertare tramite una semplice visura l'esistenza del protesto e quindi che sussisteva la coscienza e volontà di dichiarare il falso (dolo). Il ricorso è stato invece accolto limitatamente al secondo motivo: la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata nella parte relativa al diniego del beneficio di cui all'art. 131-bis c.p., perché la Corte d'appello ha escluso la tenuità con un richiamo generico e senza effettuare la valutazione complessiva richiesta dall'art. 133 c.p. e dalla giurisprudenza della Corte (Sez. U, Tushaj). La decisione è stata pertanto annullata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per nuovo esame esclusivamente sul punto dell'applicabilità dell'art. 131-bis; il resto della sentenza (condanna e benefici concessi in sede di primo grado) è stato confermato.
Norme richiamate
art. 483 c.p.
Falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico: è stato ritenuto integrato dalla dichiarazione sostitutiva contenente dati non corrispondenti al vero
art. 76 D.P.R. n. 445/2000
Sanziona le dichiarazioni mendaci rese in dichiarazioni sostitutive; qui invocato in relazione alla dichiarazione alla Camera di Commercio
art. 47 D.P.R. n. 445/2000
Disciplina la dichiarazione sostitutiva di atto notorio; il falso è stato commesso nell'ambito di tale dichiarazione
art. 2, comma 1, lett. b), D.M. 274/1997
Indica i requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti per l'iscrizione; la dichiarazione attestava falsamente il possesso di tali requisiti
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Regime dei motivi di ricorso per cassazione: la Corte richiama l'onere di specificazione dei vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà, illogicità) e sanziona l'aspecificità
art. 131-bis c.p.
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito debba motivare compiutamente la valutazione della sua applicabilità richiamando i criteri di cui all'art. 133
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo) che devono essere valutati anche ai fini dell'art. 131-bis
Giurisprudenza: Sez. U, n. 13681/2016 (Tushaj)
Principio richiamato: per riconoscere o escludere la causa di non punibilità per particolare tenuità occorre una valutazione equilibrata e complessiva delle peculiarità della fattispecie concreta
Massime di principio
- Per i reati di falso in dichiarazioni sostitutive, il dolo può essere desunto anche dalla possibilità di un controllo semplice e diretto (es. visura camerale) che avrebbe permesso di conoscere la falsità: la mancata verifica può integrare la volontà di eludere il dovere di verità
- In sede di ricorso per cassazione, chi censura la motivazione deve indicare con precisione quale vizio si deduca (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) e quali parti della motivazione ne risultino affette; la genericità comporta l'inammissibilità
- Il rifiuto di concedere la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede motivazione specifica e basata su una valutazione congiunta dei criteri dell'art. 133 c.p.; un richiamo generico al fatto che il reato è contro la fede pubblica non è sufficiente
- La presenza di un modulo prestampato o di fatti 'personalissimi' riferibili a terzi non esclude automaticamente la responsabilità dolosa di chi dichiara: va valutato se il dichiarante poteva agevolmente accertare il dato dichiarato
- La Corte di merito, in caso di dubbio sulla tenuità, deve esplicitare le ragioni del diniego del beneficio e soppesare modalità della condotta, grado di colpevolezza e danno/pericolo; in mancanza, la decisione è annullabile con rinvio
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