Sentenza n. 1091/2026 - Napoli, Sezione 1
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione del Direttore Generale della So.Re.Sa. s.p.a. n. 202 del 26 giugno 2025, comunicata alla soc. Santex in data 2 luglio 2025, di aggiudicazione alla Fater s.p.a., della proposta di aggiudicazione del Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, di cui alla relazione del 19 maggio 2025, e della graduatoria di gara; - di tutti gli atti e i verbali di gara, e relativa approvazione, ivi compresi, in particolare, i verbali della Commissione giudicatrice: n. 1 del 28 gennaio 2025; n. 2 del 28 gennaio 2025; n. 3 del 4 febbraio 2025; n. 4 del 5 febbraio 2025; n. 5 del 10 febbraio 2025; n. 6 dell’11 febbraio 2025; n. 7 del 20 febbraio 2025; n. 8 del 10 marzo 2025; n. 9 del 13 marzo 2025; n. 10 del 25 marzo 2025; n. 11 dell’8 aprile 2025; n. 12 dell’11 aprile 2025; n.13 del 15 aprile 2025; n. 14 del 2 maggio 2025, e relativi allegati, nonché del subprocedimento di verifica della offerta del primo graduato risultata anormalmente bassa; - in quanto occorrer possa, della lex specialis di gara, e, in particolare, del bando di gara, del Disciplinare e relativi allegati, del Capitolato Tecnico e relativi allegati, e dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante; - di ogni altro atto ad essi presupposto, anche di natura istruttoria e di programmazione, connesso e/o consequenziale; e per la condanna - della resistente al risarcimento del danno, in via preferenziale, in forma specifica, mediante l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con conseguente aggiudicazione della gara alla ricorrente, con declaratoria di inefficacia del contratto laddove nelle more stipulato con Fater s.p.a. (per il subentro nel quale la ricorrente si dichiara disponibile), e in via subordinata per equivalente, nella misura che verrà indicata in corso di causa. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Santex S.p.A. il 7/10/2025: per l’annullamento: - della Relazione della Commissione di gara, a firma del Presidente dott.ssa Nadia Ruffini, depositata in giudizio in data 29 agosto 2025; - di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto n. 2 della gara per la fornitura ospedaliera di ausili per incontinenza, nonché gli atti di gara e il punteggio attribuito alla ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, classificatasi seconda con 88,00 punti rispetto agli 88,10 punti dell’aggiudicataria, ha contestato l’attribuzione di zero punti per i sub-criteri relativi alla presenza di sistemi o sostanze dermoprotettive e lenitive, al controllo degli odori e all’indicatore di cambio. Ha dedotto la violazione della lex specialis e l’erronea applicazione dell’art. 16 del disciplinare, sostenendo di avere documentato tali caratteristiche mediante schede tecniche, autocertificazioni, studi e certificati. La stazione appaltante aveva ritenuto necessaria, per ciascun prodotto, la presentazione di certificazioni o rapporti di prova risalenti a non più di diciotto mesi prima del bando. La ricorrente ha inoltre impugnato, con motivi aggiunti, la relazione della Commissione depositata in giudizio. La controinteressata ha eccepito la tardività del ricorso, assumendo che il termine decorresse dalla pubblicazione dell’aggiudicazione sulla piattaforma telematica.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di tardività, ritenendo che la sola pubblicazione della determina di aggiudicazione sulla piattaforma telematica non assicurasse la piena conoscenza degli atti lesivi e che il termine decorresse dalla comunicazione integrativa del 2 luglio 2025, con cui erano stati messi a disposizione i verbali e gli allegati dai quali risultava l’attribuzione di zero punti. Nel merito, ha accolto il ricorso: la prescrizione relativa alle certificazioni e ai rapporti di prova con data non anteriore a diciotto mesi riguardava i requisiti funzionali di cui alla lettera A dell’allegato A7, non le caratteristiche dei prodotti di cui alla lettera B. Per queste ultime, la lex specialis consentiva che la caratteristica fosse desunta da schede tecniche, studi o altra documentazione, anche proveniente da laboratori certificati. La documentazione prodotta dalla ricorrente era quindi idonea a fondare l’attribuzione del punteggio. È stata superata la prova di resistenza, poiché anche il riconoscimento di uno solo dei punteggi controversi avrebbe consentito alla ricorrente di superare l’aggiudicataria, distante appena 0,10 punti. Il TAR ha annullato l’aggiudicazione. Ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti perché rivolti contro una relazione della Commissione priva di autonoma natura provvedimentale e di interesse attuale all’impugnazione. Non ha provveduto sulla domanda di caducazione del contratto e di subentro, non essendo comprovata la stipulazione del contratto, e ha respinto la domanda risarcitoria per equivalente per carenza di allegazioni probatorie. So.Re.Sa. e la controinteressata sono state condannate, ciascuna per metà, alle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 90 d.lgs. 36/2023
La comunicazione dell’aggiudicazione e la messa a disposizione degli atti di gara rilevano ai fini della piena conoscenza dell’atto lesivo e della decorrenza del termine per impugnare.
art. 120 c.p.a.
Il termine per impugnare l’aggiudicazione decorre, in presenza di contestazioni che richiedono la conoscenza dei verbali e degli atti di gara, dalla loro effettiva messa a disposizione, non dalla sola pubblicazione della determina sulla piattaforma telematica.
Massime di principio
- La sola pubblicazione della determina di aggiudicazione sulla piattaforma telematica non determina necessariamente la piena conoscenza degli atti lesivi né fa decorrere il termine di impugnazione quando la censura richiede la conoscenza dei verbali e degli allegati di gara; il termine decorre dalla loro effettiva messa a disposizione dell’operatore interessato.
- Nell’interpretazione della lex specialis, un obbligo documentale riferito espressamente ai requisiti funzionali e ai relativi test di laboratorio non può essere esteso alle caratteristiche dei prodotti se la disciplina di gara prevede, per queste ultime, che la prova possa risultare da schede tecniche, studi o altra documentazione, anche proveniente da laboratori certificati.
- Quando la lex specialis collega l’attribuzione del punteggio a una caratteristica del prodotto e consente che essa sia desunta da una pluralità di documenti, non è legittimo azzerare il punteggio per la sola mancata produzione di uno specifico tipo documentale non imposto per quel parametro.
- La prova di resistenza è superata quando il riconoscimento anche del punteggio relativo a uno solo dei criteri controversi è sufficiente, alla luce del distacco in graduatoria, a determinare il sorpasso dell’aggiudicatario da parte del ricorrente.
- La relazione della commissione di gara priva di autonoma efficacia provvedimentale non è autonomamente impugnabile in assenza di uno specifico interesse attuale alla sua caducazione, potendo le relative motivazioni essere contestate insieme all’atto lesivo finale.
- La domanda risarcitoria per equivalente deve essere respinta quando il ricorrente non fornisca allegazioni e prova degli elementi costitutivi del danno.
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