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Sentenza

Sentenza n. 1135/2026 - Genova, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600549

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera consiliare di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio e delibera di Giunta di approvazione del PFTE e dichiarazione di pubblica utilità per il primo stralcio della viabilità di accesso al parcheggio di interscambio presso la stazione ferroviaria di Busalla

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria ha impugnato gli atti del procedimento espropriativo relativo all'ampliamento e alla rettificazione della viabilità di accesso al parcheggio di interscambio modale presso la stazione ferroviaria di Busalla, che prevedono la demolizione del suo immobile. Ha dedotto: 1) violazione dell'art. 12 d.P.R. 327/2001, perché la dichiarazione di pubblica utilità era stata riferita al comma 1, lett. b), e comunque perché il PFTE non sarebbe equiparabile al progetto definitivo richiesto dalla norma; 2) difetto di istruttoria e di motivazione sulla gestione dell'elevato rischio idrogeologico, essendosi il progetto limitato a indicare una quota di sicurezza rispetto al torrente Scrivia; 3) insufficiente illustrazione dell'inserimento della viabilità nel disegno urbanistico complessivo e della sua autonoma funzionalità; 4) mancata ponderazione comparativa tra l'interesse pubblico all'opera e quello privato alla conservazione di un immobile residenziale legittimo sotto il profilo edilizio. La ricorrente aveva acquistato l'immobile all'asta nel 2024, dopo che l'avviso di vendita aveva dato conto del vincolo e della possibile demolizione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso nel merito e, in applicazione del criterio della ragione più liquida, ha ritenuto superfluo esaminare le eccezioni comunali di tardività e difetto di interesse. Ha considerato il riferimento all'art. 12, comma 1, lett. b), un errore materiale, riconoscendo che la delibera aveva inteso richiamare la lett. a); ha inoltre stabilito che, ai fini espropriativi, il PFTE previsto dal d.lgs. 36/2023 presenta contenuti e funzione sostanziale corrispondenti al progetto definitivo della disciplina previgente e può quindi fondare la dichiarazione di pubblica utilità. Ha respinto la censura sul rischio idrogeologico: il progetto si inserisce in un'istruttoria articolata e riguarda l'ampliamento e la rettificazione di una strada esistente, le cui quote sono vincolate dagli innesti con ponti, stazione merci e parcheggio. Ha respinto anche le censure sulla funzionalità e sull'inserimento urbanistico: il PFTE illustra i benefici per la sicurezza dei mezzi pesanti, la variante esterna alla SS 35, l'interscambio gomma-ferro e la riduzione del traffico nel centro abitato. Ha ritenuto sussistente e prevalente l'interesse pubblico e proporzionata l'espropriazione, necessaria per l'opera; ha inoltre osservato che la conformità edilizia dell'immobile non ne impedisce l'espropriabilità e che l'area era già destinata alla viabilità dal PUC, circostanza conosciuta prima dell'acquisto. La somma stimata per la cessione bonaria era di € 65.474, oltre agli adeguamenti e alle somme previste dal PRIS, ed era superiore al prezzo d'acquisto di € 46.500. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 12 d.P.R. 327/2001

    Pertanto, quantomeno ai fini espropriativi, al PFTE è stata riconnessa la funzione sostanziale in precedenza assegnata al progetto definitivo di cui all’art. 12 del D.P.R. n. 327/01, talché l’impugnata DGC n. 124/25 ha legittimamente effettuato la dichiarazione di pubblica utilità sulla base di tale livello progettuale.

    Ai fini espropriativi, l'approvazione del PFTE previsto dal d.lgs. 36/2023 può assolvere la funzione attribuita dalla disciplina previgente all'approvazione del progetto definitivo, consentendo la dichiarazione di pubblica utilità.

  • art. 41 d.lgs. 36/2023

    L’art. 41 e l’Allegato I.7 del nuovo Codice gli attribuiscono un contenuto dettagliato che prevede l’individuazione compiuta delle opere da realizzare, della loro localizzazione, delle aree interessate, dei vincoli esistenti e di tutti gli elementi necessari per acquisire autorizzazioni e approvazioni, consentendo anche l’indizione della conferenza di servizi decisoria (cfr. art. 14 comma 3, ultimo periodo, L. n. 241/90), nonché l’avvio e la definizione della procedura espropriativa con previsione degli indennizzi e del piano manutentivo (cfr. art. 41, comma 6, lett. e. in combinato con gli artt. 6 e 20 dell’Allegato n. 1.7 del nuovo Codice).

    Il PFTE ha un contenuto progettuale dettagliato, comprensivo degli elementi necessari anche per l'avvio e la definizione della procedura espropriativa; perciò, nel nuovo sistema, può svolgere ai fini espropriativi la funzione del progetto definitivo.

  • art. 14, comma 3, l. 241/1990

    L’art. 41 e l’Allegato I.7 del nuovo Codice gli attribuiscono un contenuto dettagliato che prevede l’individuazione compiuta delle opere da realizzare, della loro localizzazione, delle aree interessate, dei vincoli esistenti e di tutti gli elementi necessari per acquisire autorizzazioni e approvazioni, consentendo anche l’indizione della conferenza di servizi decisoria (cfr. art. 14 comma 3, ultimo periodo, L. n. 241/90), nonché l’avvio e la definizione della procedura espropriativa con previsione degli indennizzi e del piano manutentivo (cfr. art. 41, comma 6, lett. e. in combinato con gli artt. 6 e 20 dell’Allegato n. 1.7 del nuovo Codice).

    La disposizione è richiamata per evidenziare che il livello di dettaglio del PFTE consente anche l'indizione della conferenza di servizi decisoria.

  • art. 6 Allegato I.7 d.lgs. 36/2023

    L’art. 41 e l’Allegato I.7 del nuovo Codice gli attribuiscono un contenuto dettagliato che prevede l’individuazione compiuta delle opere da realizzare, della loro localizzazione, delle aree interessate, dei vincoli esistenti e di tutti gli elementi necessari per acquisire autorizzazioni e approvazioni, consentendo anche l’indizione della conferenza di servizi decisoria (cfr. art. 14 comma 3, ultimo periodo, L. n. 241/90), nonché l’avvio e la definizione della procedura espropriativa con previsione degli indennizzi e del piano manutentivo (cfr. art. 41, comma 6, lett. e. in combinato con gli artt. 6 e 20 dell’Allegato n. 1.7 del nuovo Codice).

    La disposizione è richiamata, insieme all'art. 41, comma 6, lett. e), per collegare al PFTE la previsione degli indennizzi e la possibilità di avviare e definire la procedura espropriativa.

  • art. 20 Allegato I.7 d.lgs. 36/2023

    L’art. 41 e l’Allegato I.7 del nuovo Codice gli attribuiscono un contenuto dettagliato che prevede l’individuazione compiuta delle opere da realizzare, della loro localizzazione, delle aree interessate, dei vincoli esistenti e di tutti gli elementi necessari per acquisire autorizzazioni e approvazioni, consentendo anche l’indizione della conferenza di servizi decisoria (cfr. art. 14 comma 3, ultimo periodo, L. n. 241/90), nonché l’avvio e la definizione della procedura espropriativa con previsione degli indennizzi e del piano manutentivo (cfr. art. 41, comma 6, lett. e. in combinato con gli artt. 6 e 20 dell’Allegato n. 1.7 del nuovo Codice).

    La disposizione è richiamata, in combinazione con l'art. 41, comma 6, lett. e), per sostenere che il PFTE comprende gli elementi utili all'avvio e alla definizione della procedura espropriativa.

  • art. 60 c.p.a.

    Alla nuova camera di consiglio del 7.10.2026 la causa è stata trattenuta in decisione e, previo avvertimento alle parti (che non si sono opposte), viene decisa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 C.p.a.

    La causa è stata definita con sentenza semplificata in camera di consiglio, previo avviso alle parti e in assenza di opposizione.

  • art. 2 c.p.a.

    Il Collegio, tenuto conto dell’infondatezza del ricorso nel merito, ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni pregiudiziali formulate dal Comune resistente in ossequio al canone decisorio della cd. ragione più liquida, corollario del principio di economia processuale che governa il processo amministrativo, a sua volta espressione del canone costituzionale del giusto processo ex art. 24 e 111 Cost. ed art. 2 C.p.a.

    Il giudice può decidere la controversia sulla questione di merito di più agevole soluzione e prescindere dall'esame delle eccezioni pregiudiziali, in applicazione dei principi di economia processuale e giusto processo.

Massime di principio

  • Ai fini espropriativi, il PFTE previsto dal d.lgs. 36/2023, per il suo contenuto dettagliato e per la funzione sostanziale assegnatagli dal nuovo sistema di progettazione, può equivalere al progetto definitivo contemplato dall'art. 12 d.P.R. 327/2001 e fondare la dichiarazione di pubblica utilità.
  • La valutazione di adeguatezza della quota di una strada interessata da rischio idrogeologico può ritenersi istruita e ragionevole quando il progetto riguarda l'ampliamento o la rettificazione di un tracciato esistente e la quota è condizionata dagli innesti con infrastrutture esistenti poste alla medesima altezza.
  • La motivazione dell'interesse pubblico e della funzionalità di un'opera viaria può risultare dal PFTE che esponga in modo concreto i benefici attesi per la sicurezza della circolazione, l'intermodalità, la riduzione del traffico nei centri abitati e il collegamento con una variante stradale più ampia.
  • L'espropriabilità di un immobile non dipende dalla sua conformità urbanistico-edilizia; la legittimità edilizia del bene non impedisce l'espropriazione quando l'area è destinata alla viabilità e l'opera risponde a un interesse pubblico specifico e prevalente.
  • Il giudice amministrativo può applicare il criterio della ragione più liquida e decidere nel merito senza esaminare le eccezioni pregiudiziali quando la soluzione della domanda principale risulta assorbente.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione di pubblica utilitàProcedura di garaDecisione e riti speciali
RamiEspropriazione per pubblica utilitàContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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