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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32616/2024 del 15/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un'intimazione di pagamento riferita a una precedente cartella di pagamento. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ma in appello la decisione è stata riformata con rigetto dell'originario ricorso. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) ha censurato, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, il rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello per asserito difetto di valida procura e di rappresentanza processuale dell'appellante, sostenendo che non fosse stata prodotta la procura notarile che abilita il direttore generale a conferire il mandato difensivo; (2) ha dedotto la violazione delle norme in tema di prova documentale e di notificazione della cartella, sostenendo che non fosse sufficiente la produzione dell'avviso di ricevimento e che avrebbe dovuto essere esibito l'originale della cartella, contestando inoltre la conformità delle copie prodotte; (3) ha lamentato la nullità dell'intimazione per difetto di motivazione, in particolare per mancata indicazione del metodo di calcolo degli interessi richiesti, assumendo che la motivazione non potesse dirsi sufficiente solo perché l'atto richiamava il precedente titolo e aggiungeva gli interessi maturati.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte in cui era formulato come vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c., perché la censura non denunciava l'omesso esame di un fatto storico decisivo ma mirava in realtà a contestare la motivazione della sentenza di merito; lo ha inoltre ritenuto inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, e comunque infondato nel merito, poiché la rappresentanza processuale dell'ente risultava sufficientemente attestata dalla procura autenticata da notaio e la qualità del rappresentante era verificabile con forme di pubblicità legale. Il secondo motivo è stato respinto perché, ai fini della prova della notificazione della cartella, non è necessaria la produzione dell'originale, essendo sufficiente la matrice o la copia con relata ovvero l'avviso di ricevimento recante il numero dell'atto; inoltre il disconoscimento della copia era stato formulato in modo generico e quindi inefficace. Il terzo motivo è stato respinto perché l'intimazione di pagamento, atto a contenuto vincolato, è sufficientemente motivata con il richiamo alla cartella presupposta e non richiede l'indicazione analitica del metodo di calcolo degli interessi, soprattutto quando questi derivano da un atto precedente già determinativo del quantum. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, per quanto emerge dal testo, è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 77 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'eccezione sulla rappresentanza processuale; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata/inammissibile.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 77 c.p.c. nella censura sulla legittimazione processuale; non è stata ravvisata una violazione utile alla cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione, non già per insufficienza o incompletezza della motivazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La motivazione solo apparente, mancante o incomprensibile integra nullità della sentenza per carenza del requisito essenziale.

  • art. 111, comma 6 Cost.

    La Corte lo richiama come parametro del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Il ricorrente che deduce omesso esame di un fatto deve indicare specificamente il fatto, il dato da cui risulta e il suo rilievo nel processo.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La specifica indicazione e produzione degli atti/documenti rilevanti è necessaria per l'ammissibilità della censura.

  • art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602/1973

    Ai fini della prova della notificazione della cartella è sufficiente la conservazione e produzione della matrice o copia con relata o avviso di ricevimento, non necessariamente l'originale.

  • art. 2719 c.c.

    Il disconoscimento della conformità della copia all'originale deve essere specifico, chiaro e univoco; in difetto è inefficace.

  • art. 2712 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni documentali; la Corte ha ritenuto infondata la censura alla luce del disconoscimento generico.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel contesto della contestazione sulla pretesa tributaria; non risulta una specifica applicazione decisiva nel testo.

  • art. 2948, n. 5 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel contesto della doglianza sugli interessi; il testo non ne sviluppa un'applicazione autonoma.

  • art. 3 L. 241/1990

    La motivazione dell'atto di riscossione è sufficiente quando richiama il precedente atto presupposto che ha già determinato il debito e gli interessi.

  • art. 7 L. 212/2000

    L'obbligo motivazionale è soddisfatto dall'indicazione dell'atto presupposto e, per gli interessi, dalla quantificazione degli accessori maturati secondo il titolo originario.

  • art. 12, comma 3, d.P.R. n. 602/1973

    La quantificazione degli interessi segue la fonte dell'atto prodromico o della sentenza che lo abbia reso definitivo, senza necessità di oneri motivazionali ulteriori nell'atto di riscossione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è più deducibile un mero difetto di sufficienza o persuasività della motivazione.
  • La censura di omesso esame deve essere costruita in modo autosufficiente, indicando con precisione il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento processuale in cui è stato discusso e la sua decisività; la mancata trascrizione essenziale degli atti rilevanti può condurre a inammissibilità.
  • In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, quando il potere rappresentativo deriva da atti soggetti a pubblicità legale, la controparte deve allegare e provare il difetto di potere; il giudice non è tenuto a svolgere indagini officiose sull'effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante.
  • Ai fini della prova della notificazione della cartella di pagamento non è necessaria la produzione dell'originale dell'atto, essendo sufficiente la matrice o copia con la relata di notifica o l'avviso di ricevimento, purché riferibili in modo univoco all'atto notificato.
  • Il disconoscimento della copia documentale ex art. 2719 c.c. deve essere specifico, chiaro e riferito al singolo documento e alle difformità rispetto all'originale; contestazioni generiche o meramente clausolate sono inefficaci.
  • L'intimazione di pagamento e, più in generale, l'atto di riscossione che segue un precedente titolo già determinativo del debito è sufficientemente motivato mediante il richiamo dell'atto presupposto e la quantificazione degli accessori, senza necessità di illustrare analiticamente il calcolo degli interessi.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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