Sentenza n. 6457/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento in Italia del titolo abilitante per l'insegnamento di sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente specializzato estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza presentata il 28 marzo 2025 per il riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna, ai sensi del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016. Ha inoltre chiesto la condanna dell'Amministrazione all'adozione di un provvedimento espresso entro il termine fissato dal giudice e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso si fonda sul decorso del termine legale per la conclusione del procedimento senza l'adozione di alcun provvedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la competenza a concludere il procedimento spetti al Ministero dell'Istruzione, oggi denominato Ministero dell'Istruzione e del Merito. Ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa; tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso, integrando un silenzio-inadempimento. Il Ministero è stato quindi ordinato di provvedere sull'istanza entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il giudice ha precisato che l'Amministrazione deve esaminare concretamente la documentazione relativa al percorso di studi e ai titoli conseguiti nell'altro Stato membro, tenendo conto dell'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, della durata, del livello e della qualità della formazione, e valutando l'eventuale adozione di misure compensative proporzionate. Non è stato disposto il riconoscimento automatico del titolo, ma soltanto l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro ulteriori 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori, a titolo di spese di lite.
Norme richiamate
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
nella fattispecie in esame l’autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Il termine di quattro mesi per concludere il procedimento di riconoscimento del titolo professionale estero era decorso senza provvedimento, determinando il silenzio-inadempimento.
d.lgs. 15/2016
Ha modificato il d.lgs. 206/2007 recependo la direttiva 2013/55/UE; la disciplina risultante è stata applicata al termine di conclusione del procedimento.
art. 117, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice, nell'azione avverso il silenzio, di ordinare all'Amministrazione di provvedere entro un termine determinato e di prevedere gli strumenti sostitutivi in caso di ulteriore inerzia.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Impone, ove necessario, la valutazione di opportune e proporzionate misure compensative nell'ambito del riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro.
art. 6 d.l. 11 novembre 2022, n. 173, convertito in l. 16 dicembre 2022, n. 604
Rileva per la denominazione del Ministero competente, divenuto Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito in un altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorità competente deve adottare un provvedimento espresso entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa; il decorso del termine senza decisione integra silenzio-inadempimento.
- L'accertamento giudiziale del silenzio-inadempimento comporta l'ordine all'Amministrazione di concludere il procedimento entro il termine fissato dal giudice, senza attribuire automaticamente al richiedente il diritto al riconoscimento del titolo.
- Nell'esaminare una domanda di riconoscimento di una qualifica professionale estera, l'Amministrazione deve valutare l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando la durata, il livello e la qualità della formazione e comparandoli con i requisiti nazionali.
- L'Amministrazione, ove riscontri differenze rilevanti tra la formazione estera e quella richiesta nell'ordinamento nazionale, deve valutare l'eventuale imposizione di misure compensative opportune e proporzionate, anziché arrestarsi al mancato riconoscimento automatico del titolo.
- In caso di persistente inerzia successiva all'ordine giudiziale di provvedere, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine ulteriore per la conclusione del procedimento.
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