Sentenza n. 2987/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 59 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 07.02.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Milano che riconosceva il beneficio della Carta elettronica del docente
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 59/2024 del Tribunale ordinario di Milano, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero all'attribuzione del beneficio complessivo di euro 2.500,00. La ricorrente deduceva il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione ai fini del decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e la persistente inerzia dell'Amministrazione nell'adempimento. Le amministrazioni resistenti si sono costituite con atto formale privo di difese di merito. Successivamente la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, affermando che la sua proposizione era avvenuta per mero errore materiale e chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio. La rinuncia è stata sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, depositata presso la segreteria e notificata alle amministrazioni resistenti più di dieci giorni prima dell'udienza camerale. Le amministrazioni non hanno opposto la rinuncia né manifestato interesse alla prosecuzione del giudizio, essendosi costituite con atto di mero rito. Sussistendo quindi tutti i requisiti formali e sostanziali previsti dall'art. 84 c.p.a., il giudizio è stato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.
La rinuncia è valida se effettuata dalla parte o dal difensore munito di mandato speciale, depositata e notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza; in assenza di opposizione degli interessati, determina l'estinzione del processo.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudice dichiara estinto il giudizio quando la parte rinuncia al ricorso e ricorrono i presupposti previsti dall'art. 84 c.p.a.
art. 14 d.l. n. 669/1996
La notificazione della sentenza è stata indicata dalla ricorrente ai fini del decorso del termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; la questione non è stata esaminata nel merito per effetto della rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso amministrativo può essere effettuata in ogni stato e grado del giudizio dalla parte o dal difensore munito di mandato speciale, mediante dichiarazione depositata presso la segreteria oppure resa in udienza e verbalizzata.
- La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza; in mancanza di opposizione da parte dei soggetti interessati alla prosecuzione, il giudice dichiara l'estinzione del processo.
- La rinuncia ritualmente effettuata e non opposta comporta la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a.
Come è indicizzato
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