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Sentenza

Sentenza n. 195/2026 - Salerno, Sezione 3

quanto al ricorso introduttivo, per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla P.A. sull’istanza presentata in data 22.4.2024, avente ad oggetto la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro; quanto al ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento del provvedimento di rigetto della suindicata istanza, emesso dal Questore della provincia di Salerno in data 8.1.2025;

Giustizia amministrativa202500276

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato adottato dal Questore di Salerno l’8 gennaio 2025, preceduto dal superamento del silenzio-inadempimento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva inizialmente chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Questura sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata dopo la positiva conclusione della procedura di emersione prevista dall’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020. Dopo l’adozione del diniego espresso, il ricorrente lo ha impugnato con motivi aggiunti. Ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell’art. 103 d.l. n. 34/2020 e dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998; eccesso di potere per sviamento, travisamento, errore manifesto e carenza di istruttoria; omessa valutazione concreta della pericolosità sociale; violazione dei principi di rieducazione della pena, imparzialità e buon andamento. In particolare, ha sostenuto che la condanna del 2009 per detenzione e cessione illecita di stupefacenti, ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, non fosse ostativa al rilascio del titolo, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023 e del decorso di oltre dieci anni, idoneo a determinare una sorta di riabilitazione di fatto. Ha inoltre lamentato l’assenza di una valutazione concreta della pericolosità sociale e la mancata considerazione della positiva conclusione della procedura di emersione e della sottoscrizione del contratto di soggiorno, ritenute idonee a fondare un diritto quesito o un legittimo affidamento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda originaria contro il silenzio-inadempimento, perché nelle more era intervenuto il provvedimento espresso di diniego. Ha respinto il ricorso per motivi aggiunti. Il Collegio ha affermato che la disciplina dell’emersione prevista dall’art. 103 d.l. n. 34/2020 costituisce un corpus autonomo, ma non esonera la Questura dalle verifiche previste dal d.lgs. n. 286/1998. L’art. 103, comma 10, lett. c), esclude l’emersione per lo straniero condannato per uno dei delitti per i quali l’art. 380 c.p.p. prevede l’arresto obbligatorio in flagranza. La condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 è stata ritenuta ostativa e, secondo il Collegio, sufficiente a fondare il diniego. La sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023 non è stata ritenuta pertinente, poiché riguardava la diversa e meno grave fattispecie dello spaccio di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Il TAR ha inoltre escluso che la positiva conclusione della procedura di emersione, il contratto di soggiorno o il rilascio del modello 209 avessero attribuito definitivamente il titolo o generato un legittimo affidamento, poiché le verifiche della Questura, anche sull’identità e sulla condotta dello straniero, precedono il rilascio del permesso. Ha ritenuto comunque che l’amministrazione avesse effettuato una valutazione concreta e non meramente automatica della pericolosità sociale, considerando, oltre alla condanna per stupefacenti, una condanna per guida in stato di ebbrezza conseguente all’uso di stupefacenti, l’assenza di occupazione e reddito, l’indisponibilità di un alloggio effettivo e l’inammissibilità dell’istanza di riabilitazione. Tali elementi sono stati ritenuti ragionevolmente sintomatici di uno scarso inserimento sociale. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla l. n. 77/2020

    al fine di (…) favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro (...) possono presentare istanza (...) per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri

    La procedura di emersione costituisce una disciplina speciale e autonoma, ma il rilascio del permesso di soggiorno resta subordinato alle verifiche della Questura previste dalla disciplina generale sull’immigrazione.

  • art. 103, comma 10, lett. c), d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla l. n. 77/2020

    Esclude l’emersione nei confronti dello straniero condannato per uno dei delitti per i quali l’art. 380 c.p.p. prevede l’arresto obbligatorio in flagranza; la condanna per il delitto di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 è stata ritenuta ostativa.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    È richiamato quale base della valutazione dei precedenti penali e delle condizioni ostative al rilascio del titolo di soggiorno.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La condanna per detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti è stata qualificata come reato ostativo al rilascio del permesso di soggiorno.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La fattispecie dello spaccio di lieve entità, oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023, è stata ritenuta distinta e non estensibile al reato più grave previsto dal comma 1.

  • art. 380 c.p.p.

    Il rinvio operato dall’art. 103, comma 10, lett. c), individua i delitti per i quali l’arresto in flagranza è obbligatorio e che impediscono l’emersione.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha fondato l’oscuramento delle generalità del ricorrente e delle altre persone menzionate nella sentenza.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate dall’oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • La procedura speciale di emersione dei rapporti di lavoro irregolari prevista dall’art. 103 d.l. n. 34/2020 non determina automaticamente il rilascio del permesso di soggiorno: anche dopo la positiva definizione dell’iter presso la Prefettura, la Questura deve effettuare le verifiche previste dalla disciplina generale sull’immigrazione.
  • La condanna per un delitto rientrante tra quelli per i quali l’art. 380 c.p.p. prevede l’arresto obbligatorio in flagranza costituisce causa ostativa all’emersione ai sensi dell’art. 103, comma 10, lett. c), d.l. n. 34/2020; in particolare, la condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 può fondare il diniego del titolo di soggiorno.
  • La positiva conclusione della procedura di emersione, la sottoscrizione del contratto di soggiorno o il rilascio del modello 209 non attribuiscono definitivamente il diritto al permesso di soggiorno e non generano, da soli, un legittimo affidamento sulla sua concessione, finché non siano completate le verifiche della Questura sull’identità e sulla condotta dell’interessato.
  • La sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023, riferita alla fattispecie dello spaccio di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, non si estende automaticamente alla diversa e più grave fattispecie prevista dall’art. 73, comma 1.
  • La valutazione della pericolosità sociale non è meramente automatica quando l’amministrazione, oltre a considerare il reato ostativo, esamina ulteriori elementi concreti relativi alla condotta, alla situazione lavorativa e abitativa e all’inserimento sociale dello straniero.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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