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Sentenza

Sentenza del 06/04/2016 n. 466 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

IRPEF -accertamento sintetico - art. 38 d.P.R. 600/73 - art. 12, co. 7 l. 212/00 -contraddittorio endoprocedimentale - non è dovuto. Nonostantele indicazioni del diritto euro-unitario rese nel caso C-349/07 Sopropè, nelnostro ordinamento si esclude sussista una clausola che impongaall'Amministrazione finanziaria un generale obbligo di attivazione delcontraddittorio endoprocedimentale. In particolare, dall'assenza dellaspecifica previsione dell'obbligo del contraddittorio a pena di illegittimitàdell'accertamento sintetico nell'art. 38, co. 4 d.P.R. 600/73 (relativo alladeterminazione sintetica del reddito in relazione al contenuto induttivo deglielementi e circostanze di fatto certe) consegue la validità dello stesso anchenel caso in cui tale fase sia integralmente pretermessa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell’accertamento sintetico per la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, richiamando l’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 e i principi affermati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-349/07, Sopropè. La censura si fondava sull’asserita esistenza di un obbligo generale dell’Amministrazione di consentire al contribuente di esporre le proprie osservazioni prima dell’emissione dell’atto.

La decisione

La sentenza ha escluso l’esistenza, nell’ordinamento italiano, di un generale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per ogni procedimento tributario. In particolare, poiché l’art. 38, comma 4, d.P.R. 600/1973 non prevede espressamente che il contraddittorio sia obbligatorio a pena di illegittimità dell’accertamento sintetico, l’atto resta valido anche se tale fase è stata completamente omessa. Il ricorso è quindi stato respinto, o comunque la contestazione relativa al contraddittorio è stata ritenuta infondata.

Norme richiamate

  • Art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973

    determinazione sintetica del reddito in relazione al contenuto induttivo degli elementi e circostanze di fatto certi

    La disposizione disciplina l’accertamento sintetico, ma non stabilisce espressamente che l’Amministrazione debba instaurare il contraddittorio endoprocedimentale a pena di nullità o illegittimità dell’atto.

  • Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000

    La norma non è stata ritenuta applicabile in modo da imporre un generale obbligo di contraddittorio preventivo anche nell’accertamento sintetico, in assenza di una specifica previsione normativa.

  • Corte di giustizia dell’Unione europea, causa C-349/07, Sopropè

    La sentenza europea valorizza il diritto di essere ascoltati nei procedimenti amministrativi, ma tale principio non è stato interpretato come fonte automatica di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale in ogni accertamento tributario interno.

Massime di principio

  • Nel sistema tributario italiano il contraddittorio endoprocedimentale non è automaticamente obbligatorio in ogni procedimento: occorre verificare se una specifica disposizione lo imponga espressamente.
  • Per l’accertamento sintetico disciplinato dall’art. 38 d.P.R. 600/1973, l’assenza del contraddittorio preventivo, di per sé, non determina l’illegittimità dell’atto quando la normativa applicabile non prevede tale adempimento come necessario.
  • I principi del diritto dell’Unione europea sul diritto di essere ascoltati devono essere coordinati con la disciplina nazionale e non comportano necessariamente la nullità dell’accertamento in mancanza di una fase partecipativa formalmente prevista.
  • La validità dell’atto può comunque dipendere da ulteriori vizi, come l’insufficiente motivazione, l’erronea applicazione dei criteri dell’accertamento sintetico o la mancata valutazione delle prove fornite dal contribuente.

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