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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06348/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da quattro avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2010: uno emesso nei confronti della società per IRAP e IVA, e tre emessi nei confronti dei soci per IRPEF, in ragione della rettifica del reddito sociale e della conseguente imputazione per trasparenza dei maggiori utili ai soci. In appello l'Ufficio aveva ottenuto una riforma quasi integrale della decisione di primo grado favorevole ai contribuenti. I ricorrenti hanno impugnato in cassazione la sentenza regionale con tre censure: 1) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 perché gli avvisi sarebbero stati sottoscritti da soggetti non nominativamente individuati nelle deleghe del capo ufficio; 2) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, per avere ritenuto legittimo un accertamento analitico-induttivo fondato, secondo i ricorrenti, su elementi privi di gravità, precisione e concordanza e su scritture contabili regolari, oltre a contestare la metodologia di calcolo dei verificatori; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, assumendo che la CTR avesse acriticamente recepito il PVC sulla presunta esistenza di acquisti di merce senza fattura e di vendite "in nero", senza confrontarsi con le difese dei contribuenti.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo e inammissibile il secondo. Sul primo ha affermato che, in tema di avvisi di accertamento, la delega di firma non richiede l'indicazione nominativa del delegato né della durata, potendo essere validamente conferita con ordini di servizio che individuino la qualifica del soggetto legittimato alla firma. Sul secondo ha dichiarato la censura inammissibile per difetto di specificità, perché i ricorrenti non avevano riportato né riassunto le parti essenziali dell'atto impositivo e del PVC, e comunque perché tendevano a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Sul terzo ha escluso la motivazione apparente, osservando che la sentenza impugnata indicava in modo sufficiente le ragioni della decisione, cioè la presenza di documentazione extracontabile, la riconciliazione tra contabilità ordinaria ed extracontabile e l'emersione della mancata emissione delle fatture. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; la delega è di firma e non di funzioni e non richiede l'indicazione nominativa del delegato né della durata, essendo sufficiente che la legittimazione sia desumibile da ordini di servizio e dalla qualifica rivestita.

  • art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Per l'IVA richiama la disciplina della sottoscrizione dell'avviso di accertamento prevista per le imposte dirette.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sulla prova degli elementi indiziari; la Corte non ravvisa violazione, rilevando soprattutto difetto di specificità della doglianza.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in relazione alle presunzioni semplici poste a base dell'accertamento; la censura è stata dichiarata inammissibile per carenza di specificità e perché diretta a sollecitare un nuovo giudizio di merito.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    In tema di accertamento analitico-induttivo, la Corte non entra nel merito della sufficienza degli indizi perché la doglianza è inammissibile e non può tradursi in rivalutazione del fatto.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La motivazione della sentenza tributaria deve consentire di percepire il fondamento della decisione; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente e non apparente.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel lamentare una decisione fondata acriticamente sul PVC; la Corte esclude il vizio di motivazione apparente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla solo se la motivazione è del tutto mancante o meramente apparente; qui la motivazione è stata ritenuta intelligibile e idonea a far comprendere la ratio decidendi.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione, ritenuto rispettato dalla CTR.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato per le censure di violazione di legge; la Corte distingue però tra violazione di legge e impropria richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ne esclude la configurabilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, applicato dalla Corte per il contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • In materia di accertamento tributario, la sottoscrizione dell'avviso da parte di un funzionario delegato è valida anche se la delega non indica nominativamente il delegato, purché sia desumibile dai documenti interni dell'ufficio che il firmatario rientrava tra i soggetti abilitati alla firma.
  • La censura che investe l'accertamento fondato su presunzioni o su valutazioni tecnico-contabili è inammissibile in cassazione se non riproduce o riassume gli atti e i passaggi essenziali rilevanti e, in sostanza, mira a ottenere una nuova valutazione del merito.
  • La motivazione è solo apparente quando non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non lo è se, anche in forma sintetica, indica gli elementi fattuali valorizzati e le ragioni della decisione.
  • La deduzione di un vizio di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una diversa ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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