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Sentenza

Sentenza n. 673/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento per l'annullamento 1. della nota prot. 5280 del 1/12/2025 (doc. 1), con la quale la Ischia Servizi S.p.a determinava l'aggiudicazione della Gara di Appalto per le “forniture utili alla realizzazione del progetto di miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel Comune di Ischia” - CIG B8CAD92845 - in favore della R.B. Ecologia S.r.l.; 2. della nota prot. 5277/2025 del 1/12/2005; 3. del verbale di Gara n. 2 del 20/11/2025 con il quale si è proceduto all'assegnazione del punteggio tecnico ed economico, e conseguenziale proposta di aggiudicazione; 4. di ogni altro atto, operazione o valutazione adottati o posti in essere dall'Amministrazione in dipendenza ed in relazione delle valutazioni, verifiche e determinazioni sottese all'aggiudicazione ritenuta illegittima; 5. di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente; nonché per la declaratoria 6. della inefficacia del contratto di appalto, ove medio tempore stipulato per l'appalto de quo; 7. in subordine, ove l'interesse primario all'aggiudicazione ed all'esecuzione dell'appalto controverso non dovesse trovare soddisfazione per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell'odierna ricorrente, con richiesta di condanna della S.A. intimata al risarcimento per equivalente del pregiudizio correlato alla mancata possibilità di concorrere all'aggiudicazione della gara de qua e, quindi, all'esecuzione dell'appalto.

Giustizia amministrativa202506823

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione e atti di gara relativi alla procedura per la fornitura di beni destinati al miglioramento e alla meccanizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione della gara in favore di un'altra impresa, nonché gli atti presupposti, tra cui il verbale di gara recante l'attribuzione dei punteggi tecnico ed economico e la proposta di aggiudicazione. Ha contestato, in particolare, l'assegnazione dei punteggi tecnici, ritenendo che le relative illegittimità avessero inficiato l'aggiudicazione. Ha inoltre chiesto, ove il contratto fosse stato stipulato, la declaratoria di inefficacia dello stesso e, in subordine, il risarcimento per equivalente del pregiudizio derivante dalla mancata possibilità di concorrere all'aggiudicazione e all'esecuzione dell'appalto.

La decisione

Nel corso del giudizio, prima della decisione, la stazione appaltante ha adottato un provvedimento di autotutela con il quale ha annullato gli atti impugnati, dando atto delle illegittimità dedotte dalla ricorrente. La rimozione degli atti gravati ha determinato il soddisfacimento dell'interesse azionato e ha fatto venir meno la materia del contendere. Il TAR ha quindi definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., dichiarando la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione delle peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, sentite le parti, quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    merito contemplata all’art. 34, comma 5, c.p.a.

    La rimozione dell'atto impugnato da parte dell'amministrazione, con soddisfacimento dell'interesse del ricorrente, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione annulla in autotutela tutti gli atti impugnati e tale rimozione soddisfa l'interesse azionato dal ricorrente, il giudice amministrativo deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., previa audizione delle parti, quando il sopravvenuto annullamento degli atti elimina concretamente l'utilità della decisione sulla domanda di annullamento.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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