Circolare numero 1 del 03-01-2022
Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni amministrative inerenti alle nuove misure disciplinate dall’articolo 1, commi 239 e 134, della legge di Bilancio 2022 in materia di tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi e in materia di congedo obbligatorio e facoltativo di paternità per i lavoratori dipendenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le novità introdotte dalla legge n.234/2021: riconoscimento di ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità per lavoratrici/lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata con reddito dichiarato nell'anno precedente inferiore a 8.145 euro, e resa strutturale del congedo obbligatorio di paternità (10 giorni) con 1 giorno facoltativo. Vengono definiti destinatari, requisiti reddituali, periodi indennizzabili, regime transitorio e modalità di presentazione della domanda, oltre a chiarimenti operativi sul congedo paterno.
Sostegno maternità per lavoratrici autonome e stabilizzazione del congedo obbligatorio di paternità (Legge di Bilancio 2022)
Punti principali
Premessa
Richiamo alle disposizioni della legge n.234/2021 che estendono l'indennità per ulteriori 3 mesi alle lavoratrici autonome con basso reddito e rendono strutturale il congedo obbligatorio di paternità.
Platea dei destinatari
Destinatari: lavoratrici iscritte alla Gestione separata, alle Gestioni autonome INPS e libere professioniste gestite da Casse; la tutela si applica anche ai padri autonomi/iscritti alla Gestione separata se ricorrono le stesse condizioni reddituali ed eventi previsti dalla normativa.
Requisiti reddituali
Per accedere agli ulteriori 3 mesi il reddito fiscalmente dichiarato nell'anno civile precedente l'inizio del periodo di maternità/paternità deve essere inferiore a 8.145 euro (importo soggetto ad adeguamento ISTAT).
Periodo indennizzabile per lavoratori autonomi
Alle/i autonome/i con regolarità contributiva può essere riconosciuta l'indennità per i 3 mesi immediatamente successivi ai 5 mesi previsti (2 pre parto e 3 post parto); la regolarità contributiva deve sussistere per tutto il periodo complessivo richiesto. Il congedo parentale per le madri autonome è fruibile solo dopo la fine dell'intero periodo indennizzabile.
Periodo indennizzabile per Gestione separata e parasubordinati
Per iscritti alla Gestione separata e parasubordinati i 3 mesi si aggiungono ai vari schemi (3, 4, 5 o 7 mesi a seconda dei casi, compresi giorni per parto prematuro). Non è richiesto nuovo accertamento contributivo trattandosi di prolungamento senza soluzione di continuità; applicabile anche adozione e affidamento.
Periodo transitorio
Gli ulteriori 3 mesi sono indennizzabili se il periodo di maternità/paternità è iniziato il 1° gennaio 2022 o successivamente, o se iniziato prima ma parzialmente ricadente nella vigenza della legge; non sono indennizzabili se il periodo è concluso prima del 1° gennaio 2022.
Domanda
La domanda va presentata esclusivamente in modalità telematica: tramite il portale INPS (accesso con SPID/CIE/CNS), il Contact center integrato o i Patronati. Saranno fornite successive istruzioni per le implementazioni procedurali.
Congedo obbligatorio e facoltativo di paternità
Il congedo obbligatorio è stabilizzato a 10 giorni e il congedo facoltativo a 1 giorno; entrambi vanno fruiti entro il quinto mese di vita del figlio (anche in caso di parto prematuro o morte perinatale). Il congedo obbligatorio è un diritto autonomo del padre e aggiuntivo a quello della madre; il facoltativo richiede accordo con la madre. Si indennizzano solo le giornate lavorative. Domanda all'INPS solo se l'INPS eroga direttamente l'indennità; se anticipata dal datore di lavoro, il lavoratore comunica la fruizione al datore.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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