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Circolare

Circolare numero 3 del 04-01-2022

Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in ordine alle novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), in materia di indennità di disoccupazione DIS-COLL. Il comma 223 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022 ha infatti introdotto – attraverso l’integrazione dell’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 – novità di rilievo in ordine alla prestazione di disoccupazione DIS-COLL, prevedendo una diversa decorrenza di applicazione del meccanismo di riduzione della prestazione (c.d. décalage), l’ampliamento della durata massima della prestazione, una diversa modalità di calcolo della durata stessa e il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di fruizione della prestazione. La medesima disposizione prevede altresì che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio destinatari della DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci è dovuta un’aliquota contributiva pari a quella dovuta per la prestazione NASpI.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge di Bilancio 2022 (comma 223) ha modificato l'art.15 del d.lgs. n.22/2015 introducendo il comma 15-quinquies: sposta la decorrenza del meccanismo di riduzione (décalage) dal 4° al 6° mese per gli eventi di disoccupazione dal 1° gennaio 2022, modifica il calcolo e la durata massima della DIS-COLL (fino a 12 mesi per eventi dal 2022), riconosce contribuzione figurativa per i periodi di fruizione (entro un limite retributivo pari a 1,4 volte il massimale mensile) e impone per talune categorie l'aliquota contributiva pari a quella della NASpI. Le novità si applicano agli eventi di cessazione intervenuti dal 1° gennaio 2022; per gli eventi precedenti restano valide le regole ante modifica. La domanda va presentata telematicamente; seguiranno istruzioni operative per adempimenti contabili.

Modifiche DIS-COLL introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (comma 223, art.1) - decorrenza 1° gennaio 2022

Punti principali

Premessa e quadro normativo

Il comma 223 dell'art.1 della legge di Bilancio 2022 ha integrato l'art.15 del d.lgs. n.22/2015 con il nuovo comma 15-quinquies. Le modifiche trovano applicazione per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 (evento = cessazione dal lavoro che determina lo stato di disoccupazione).

Meccanismo di riduzione della prestazione (décalage)

Prima della modifica la DIS-COLL si riduceva del 3% ogni mese a decorrere dal 1° giorno del 4° mese di fruizione (91° giorno). Per gli eventi di disoccupazione dal 1° gennaio 2022 la riduzione del 3% mensile decorre dal 1° giorno del 6° mese di fruizione (151° giorno). Per gli eventi fino al 31/12/2021 permane la decorrenza al 4° mese.

Durata della prestazione

Prima: la durata era pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo dal 1° gennaio dell'anno precedente fino all'evento, con massimo 6 mesi. Dal 1° gennaio 2022: la durata è pari ai mesi (o frazioni) di contribuzione nello stesso periodo, con massimo aumentato a 12 mesi. Per 'mesi o frazioni' si intendono i mesi o frazioni di mese di durata dei rapporti di collaborazione/assegno/dottorato con borsa.

Riconoscimento della contribuzione figurativa

Prima non erano riconosciuti contributi figurativi per i periodi di DIS-COLL. Per gli eventi dal 1° gennaio 2022 è riconosciuta d'ufficio contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile (come per art.15, comma 4), entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile dell'indennità per l'anno. La contribuzione figurativa è computata ai fini dell'anzianità contributiva pensionistica; non si applica alle prestazioni erogate per cessazioni fino al 31/12/2021. Esempio 2022: massimale 1.335,40 €, limite 1.869,56 € (1.335,40×1,4).

Nuova aliquota contributiva

Dal 1° gennaio 2022 i collaboratori, gli assegnisti, i dottorandi con borsa (titolari del diritto alla DIS-COLL) e gli amministratori/sindaci indicati dall'art.15, comma 1 (anche se non destinatari della prestazione) devono versare un'aliquota contributiva pari a quella dovuta per la NASpI. Ulteriori istruzioni procedurali e contabili saranno fornite con successive comunicazioni.

Presentazione della domanda e canali di accesso

La domanda per la DIS-COLL va presentata esclusivamente in via telematica attraverso il portale INPS o tramite Patronati. Credenziali ammesse: SPID livello 2+, Carta d'Identità Elettronica (CIE) 3.0, Carta Nazionale dei Servizi (CNS). In alternativa è disponibile il Contact Center integrato: numero verde 803164 (rete fissa) o 06 164164 (rete mobile).

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