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Circolare

Circolare numero 199 del 29-12-2021

Con la presente circolare si forniscono ulteriori chiarimenti, rispetto a quelli di cui alla circolare n. 107/2021, per l’applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nei confronti del personale appartenente al comparto difesa e per alcune figure ad esso equiparate, che hanno maturato un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 15 anni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce la sentenza n.12/2021 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti estendendo anche ai soggetti con anzianità contributiva al 31/12/1995 inferiore a 15 anni l'applicazione dell'aliquota di rendimento annua del 2,44% per la determinazione della quota retributiva delle pensioni liquidate con il sistema misto. L'INPS procederà al riesame d'ufficio e alla riliquidazione delle prestazioni nei limiti della prescrizione quinquennale, con riconoscimento di arretrati e rivalutazione/interessi; sono indicate le modalità di gestione del contenzioso giurisdizionale e dei ricorsi amministrativi.

Applicazione sentenza Sezioni Riunite Corte dei Conti n.12/2021 - calcolo quota retributiva pensioni militari per anzianità contributiva al 31/12/1995 inferiore a 15 anni

Punti principali

Premessa

Richiamo alle sentenze Sezioni Riunite Corte dei Conti n.1/2021 e n.12/2021; condivisione del contenuto con il Ministero del Lavoro; oggetto: applicazione dell'art.54 D.P.R. 1092/1973 e calcolo della quota retributiva per militari e soggetti equiparati.

Principio disposto dalla sentenza n.12/2021

Per i militari che al 31/12/1995 avevano un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni la quota retributiva va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni maturati a quella data, applicando l'aliquota di rendimento annua del 2,44% per ogni anno utile; la distinzione under/over 15 anni non rileva più ai fini indicati.

Modalità applicative e riliquidazione

L'Istituto procede a riesame d'ufficio e riliquidazione delle pensioni interessate applicando il 2,44% per gli anni maturati al 31/12/1995; i benefici ai sensi dell'art.4 del d.lgs.165/1997 sono rideterminati di conseguenza. Ai pensionati interessati sono riconosciute le differenze sui ratei arretrati e gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria entro la prescrizione quinquennale calcolata a ritroso dalla data di riliquidazione, salvo atti interruttivi anteriori. Non si interviene nei casi in cui sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

Gestione del contenzioso giurisdizionale

Nei giudizi pendenti (primo grado o appello) per ricalcolo della pensione con applicazione dell'art.54 D.P.R.1092/1973 i trattamenti saranno riliquidati nei limiti della prescrizione quinquennale computata a ritroso dalla notifica dell'atto introduttivo, salvo atti interruttivi. Le riliquidazioni saranno comunicate agli Uffici Legali regionali e al Coordinamento Generale Legale per i procedimenti in appello.

Gestione dei ricorsi amministrativi

I ricorsi amministrativi volti a ottenere la riliquidazione della quota retributiva con riconoscimento di un'aliquota globale del 44% non sono suscettibili di accoglimento in autotutela. Per i ricorsi in istruttoria le Strutture territoriali e le Direzioni regionali devono predisporre gli atti del caso, riportare l'eventuale riliquidazione e inserire i provvedimenti nella Procedura DICA.

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