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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29101/2026 del 30/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un sequestro probatorio di denaro e di dispositivi elettronici eseguito nell'ambito di un'indagine per riciclaggio. Il Tribunale del riesame aveva annullato la convalida del sequestro della somma di euro 1.039.035,00, ma aveva dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, la richiesta di riesame relativa a un telefono cellulare e a un tablet già restituiti dopo l'estrazione di copia forense. L'indagato ha proposto ricorso per cassazione solo contro la declaratoria di inammissibilità, deducendo violazione degli artt. 324 e 325 c.p.p., dell'art. 111 Cost. e degli artt. 6 e 8 CEDU. Sosteneva che, nei sequestri di supporti informatici, l'interesse al riesame sussisterebbe sempre quando si denunciano vizi di legittimità del provvedimento, perché l'eventuale accoglimento comporterebbe la caduta del vincolo e/o l'espulsione di acquisizioni illegittime; richiamava inoltre la giurisprudenza sulle copie forensi e la tutela della riservatezza dei dati personali contenuti nei dispositivi, affermando che la mera restituzione dell'hardware non eliminerebbe il pregiudizio derivante dal trattenimento delle copie dei dati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la declaratoria di inammissibilità del riesame per difetto di interesse. Ha ritenuto che, una volta restituiti i dispositivi sequestrati dopo l'estrazione di copia forense, l'impugnazione è ammissibile solo se il ricorrente allega e dimostra un interesse concreto, attuale, specifico e oggettivamente valutabile alla esclusiva disponibilità dei dati contenuti nelle copie estratte. Nel caso concreto, l'indagato si era limitato a richiamare in modo generico la presenza di dati personali e riservati, senza indicare quali dati fossero stati estratti, quali pregiudizi specifici derivassero dalla loro indisponibilità esclusiva e perché fosse necessario rimuovere il vincolo. La Corte ha quindi aderito all'orientamento delle Sezioni Unite Andreucci e a successive pronunce conformi, ritenendo non sufficiente un interesse meramente astratto alla verifica della legittimità del sequestro. Il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1-bis, c.p.p.

    contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti

    il procedimento in cassazione si è svolto senza trattazione orale perché non richiesta dalle parti, secondo il rito previsto dalla norma

  • art. 324 c.p.p.

    è richiamato come parametro della dedotta violazione in tema di riesame del sequestro

  • art. 325 c.p.p.

    è richiamato come parametro della dedotta violazione in tema di ricorso per cassazione avverso il sequestro

  • art. 111 Cost.

    è invocato a sostegno della tutela del contraddittorio e del diritto di difesa nel riesame e nel ricorso

  • art. 6 CEDU

    è richiamato dalla difesa in relazione al diritto a un equo processo

  • art. 8 CEDU

    è richiamato dalla difesa in relazione al diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza

Massime di principio

  • In tema di sequestro probatorio di dispositivi informatici già restituiti dopo estrazione di copia forense, l'impugnazione non è ammissibile per il solo fatto che il provvedimento sia astrattamente illegittimo: occorre allegare un interesse concreto e attuale alla disponibilità esclusiva dei dati copiati.
  • La restituzione del bene sequestrato fa venir meno, di regola, l'interesse al riesame; per i supporti informatici, tuttavia, l'interesse può permanere solo se la parte dimostra che il trattenimento della copia incide in modo specifico su diritti primari, come riservatezza o segreto.
  • Non è sufficiente una generica deduzione della presenza di dati personali o riservati nei dispositivi: la difesa deve indicare quali informazioni siano state estratte, quale lesione concreta derivi dal loro mantenimento in copia e perché la verifica del vincolo sia attuale e non meramente eventuale.
  • Il riesame del sequestro probatorio non può essere utilizzato per ottenere un controllo astratto sulla legittimità della misura quando la restituzione del bene ha già eliminato l'effetto immediatamente ablativo; la tutela delle copie estratte va valutata in termini di effettiva lesione e proporzionalità.
  • In caso di contrasto giurisprudenziale, la Corte ribadisce il criterio delle Sezioni Unite quale parametro di riferimento per l'ammissibilità dell'impugnazione contro il sequestro di supporti informatici restituiti.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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