Cassazione Penale, Sentenza n. 32598/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello di condanna per gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006). Motivi: 1) intervenuta prescrizione del reato prima della pronuncia di appello; 2) mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p.; 3) vizio di motivazione sulla sussistenza del reato (natura non occasionale della condotta e sussistenza di una stabile organizzazione); 4) violazione dell'art. 442 c.p.p. perché, in caso di rito abbreviato per contravvenzione, la diminuzione della pena avrebbe dovuto essere della metà e non di un terzo; 5) mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 256, comma 4, d.lgs. 152/2006 per aver successivamente regolarizzato la posizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso fondato limitatamente al quarto motivo e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione. Gli altri motivi sono stati ritenuti infondati o inammissibili: la censura sulla responsabilità (terzo motivo) è manifestamente infondata perché la motivazione di merito dimostrava la raccolta e gestione non autorizzata di rifiuti; la doglianza sull'art. 131-bis è infondata perché mancavano i presupposti dell'esimente (comportamento abituale e non particolare tenuità); la questione relativa all'art. 256, comma 4, non è stata reclamata in appello e dunque non poteva essere sollevata per la prima volta in cassazione. Quanto al punto accolto, la Corte ha rilevato che la pena irrogata in primo grado con rito abbreviato per contravvenzione era stata ridotta in misura errata (1/3 anziché 1/2) e, verificata la maturazione della prescrizione (applicando i criteri giurisprudenziali recenti), ha annullato senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - art. 256, comma 1
Norma che punisce la gestione non autorizzata di rifiuti; la Corte ha ritenuto provata la condotta di raccolta e gestione non autorizzata sulla base della motivazione di merito.
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - art. 256, comma 4
le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni
Costituiva la base normativa per la circostanza attenuante speciale; la Corte ha rilevato che la questione non era stata dedotta in appello e quindi non poteva essere affrontata in cassazione.
codice penale - art. 131-bis
Esimente (causa di esclusione della punibilità) che richiede accertamenti sui presupposti soggettivi e oggettivi; la Corte di merito ha motivato che i presupposti mancavano per la reiterazione/abitudine e per la non particolare tenuità del fatto.
codice di procedura penale - art. 442, comma 2
Disciplina della riduzione di pena nel giudizio abbreviato: per le contravvenzioni la diminuzione è della metà. La Cassazione ha ritenuto fondata la censura che denunciava l'applicazione della riduzione in misura di un terzo e ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che impone l'applicazione della diminuzione di legge anche in appello.
codice penale - art. 159
Regola la sospensione del corso della prescrizione; la Corte ha applicato la disciplina interpretata dalle Sezioni Unite circa la legge applicabile in relazione ai periodi temporali ed ha calcolato la prescrizione alla data indicata.
Giurisprudenza - Sezioni Unite, sent. n. 20989 del 12/12/2024
Chiarisce che la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge (3/8/2017-31/12/2019) e non è stata abrogata con effetti retroattivi. La Corte l'ha utilizzata per determinare la decorrenza e la maturazione della prescrizione nel caso concreto.
Giurisprudenza - Sezioni Unite, sent. n. 7578 del 17/12/2020 (Acquistapace)
Principio secondo cui il giudice di appello, investito dell'impugnazione dell'imputato relativo alla diminuzione prevista dall'art. 442 per le contravvenzioni, deve applicare la diminuzione nella misura di legge anche se la pena di primo grado è già risultata favorevole (anche inferiore al minimo edittale). La Corte di cassazione lo ha richiamato per affermare l'erronea applicazione della diminuzione nel caso di specie.
Massime di principio
- In cassazione non è possibile sollevare questioni non dedotte in appello: argomenti nuovi non trattati in grado di appello risultano inammissibili.
- Per il rito abbreviato relativo alle contravvenzioni l'ulteriore diminuzione prevista dall'art. 442 c.p.p. è della metà; il giudice di appello, se investito dalla doglianza del solo imputato, deve applicare la diminuzione nella misura di legge anche se la pena di primo grado è favorevole.
- L'esimente di cui all'art. 131-bis richiede un esame complessivo e la verifica dei presupposti (es. occasionalità, assenza di abitudine, particolare tenuità): precedenti condanne e modalità della condotta possono escluderla.
- La disciplina della sospensione del corso della prescrizione va applicata secondo i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite: la legge applicabile dipende dalla data del fatto, con conseguenze decisive sul calcolo della prescrizione in fase di impugnazione.
- Gli attacchi motivazionali in cassazione devono confrontarsi specificamente con le argomentazioni di merito; la mera enunciazione di censure senza confronto puntuale con la motivazione rende il motivo manifestamente infondato o inammissibile.
- Se la prescrizione matura nel corso del giudizio di cassazione, il giudice di legittimità può annullare senza rinvio per estinzione del reato.
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