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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4821/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in quattro motivi: (1) violazione di legge e travisamento della prova sulla responsabilità per bancarotta patrimoniale: si contestava l'eccessiva valorizzazione delle relazioni del curatore limitate agli ultimi esercizi e l'omessa considerazione della documentazione extracontabile e delle fatture quietanzate, nonché il fatto che la cooperativa aveva realizzato e consegnato i villini senza insinuazioni dei fornitori; (2) vizio di motivazione sulla configurabilità della bancarotta fraudolenta documentale, sostenendo che la contabilità confusa era riconducibile al regime cooperativo/semplificato e che la produzione di documenti extracontabili consentiva ricostruire il movimento degli affari; (3) motivazione apparente circa la sussistenza dell'aggravante ex art. 219, comma 1 legge fall., poiché non sarebbe provato un danno rilevante ai creditori e la maggiore spesa dei soci non sarebbe riconducibile a distrazioni dell'amministratore; (4) vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, in ragione dell'assenza di precedenti, della collaborazione processuale e del risarcimento della parte civile.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Corte di legittimità ha ritenuto attendibili le relazioni del curatore e la valutazione della Corte territoriale: la documentazione contabile era gravemente lacunosa e non permetteva di ricostruire destinatari e titoli dei pagamenti; molti prelievi risultavano confluiti a favore dell'imputato senza delibere o giustificazioni; le fatture prodotte erano in larga parte non intestate correttamente alla fallita o non riferibili alla costruzione dei villini; non è provata la reintegrazione del patrimonio da parte dell'imputato (bancarotta riparata) e manca ogni elemento che legittimi considerarla. È stata confermata la sussistenza della bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 1 legge fall. Conseguenza: rigetto del ricorso e conferma delle statuizioni penali impugnate (condanna per bancarotta come indicato nel dispositivo della Corte d'appello: pena complessiva di 7 anni di reclusione e pene accessorie fallimentari nella misura di 10 anni).

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare

    Rilevata la configurabilità della bancarotta fraudolenta documentale quando l'amministratore tiene scritture in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; il dolo generico può essere desunto logicamente dall'occasione e dalla finalità dell'occultamento rispetto ad atti di depauperamento

  • art. 217 legge fallimentare

    La semplice disordine o negligenza contabile non è sufficiente se il quadro probatorio prova la funzionalità delle irregolarità all'occultamento di distrazioni; la Corte ha escluso la derubricazione alla sola ipotesi colposa

  • art. 219, comma 1 legge fallimentare

    L'aggravante può ritenersi realizzata quando ricorrono maggiori importi sottratti dal patrimonio sociale con conseguente rilevante pregiudizio per i creditori; il giudice può inferire tale pregiudizio dalla somma sottratta e dagli effetti economici (es. maggiori esborsi degli assegnatari dei villini)

  • art. 33 legge fallimentare (relazioni del curatore)

    Le relazioni del curatore, correttamente valutate dal giudice, possono costituire base probatoria solida per la ricostruzione degli ammanchi e la dimostrazione del disordine contabile, specie se non viene fornita documentazione alternativa credibile

Massime di principio

  • Gravi carenze contabili e la mancata tenuta di scritture idonee a ricostruire patrimonio e movimenti costituiscono autonomo elemento integrativo del reato di bancarotta documentale; non basta la mera produzione successiva di documenti extracontabili se questi non consentono una ricostruzione congrua
  • La produzione di fatture quietanzate non esclude automaticamente la responsabilità se le fatture non sono intestate correttamente o non spiegano la modalità e la destinazione dei pagamenti
  • Spese/prelievi a favore dell'amministratore senza delibere assembleari o altro titolo provato possono essere qualificati come distrazione; l'onere di provare la legittimità e la congruità delle somme è a carico dell'amministratore
  • La bancarotta 'riparata' richiede la prova della reintegrazione del patrimonio antecedente alla dichiarazione di fallimento; il mero pagamento ai fornitori o la costruzione dell'attività sociale non basta se non è dimostrata la corrispondenza con le distrazioni e l'uso di fondi propri
  • L'aggravante di danno ai creditori può essere desunta anche per via presuntiva dal rilevante ammontare degli ammanchi e dalle conseguenze economiche documentate; pertanto l'esistenza di maggiori esborsi richiesti ai terzi è elemento valutabile dal giudice
  • Le relazioni del curatore e gli accertamenti svolti nell'ambito della procedura concorsuale sono fonti probatorie rilevanti; il giudice può fondare su di esse ragionevoli deduzioni anche in mancanza di prova documentale diretta purché vi sia un quadro logico e univoco

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