Cassazione Penale, Sentenza n. 4821/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in quattro motivi: (1) violazione di legge e travisamento della prova sulla responsabilità per bancarotta patrimoniale: si contestava l'eccessiva valorizzazione delle relazioni del curatore limitate agli ultimi esercizi e l'omessa considerazione della documentazione extracontabile e delle fatture quietanzate, nonché il fatto che la cooperativa aveva realizzato e consegnato i villini senza insinuazioni dei fornitori; (2) vizio di motivazione sulla configurabilità della bancarotta fraudolenta documentale, sostenendo che la contabilità confusa era riconducibile al regime cooperativo/semplificato e che la produzione di documenti extracontabili consentiva ricostruire il movimento degli affari; (3) motivazione apparente circa la sussistenza dell'aggravante ex art. 219, comma 1 legge fall., poiché non sarebbe provato un danno rilevante ai creditori e la maggiore spesa dei soci non sarebbe riconducibile a distrazioni dell'amministratore; (4) vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, in ragione dell'assenza di precedenti, della collaborazione processuale e del risarcimento della parte civile.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte di legittimità ha ritenuto attendibili le relazioni del curatore e la valutazione della Corte territoriale: la documentazione contabile era gravemente lacunosa e non permetteva di ricostruire destinatari e titoli dei pagamenti; molti prelievi risultavano confluiti a favore dell'imputato senza delibere o giustificazioni; le fatture prodotte erano in larga parte non intestate correttamente alla fallita o non riferibili alla costruzione dei villini; non è provata la reintegrazione del patrimonio da parte dell'imputato (bancarotta riparata) e manca ogni elemento che legittimi considerarla. È stata confermata la sussistenza della bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 1 legge fall. Conseguenza: rigetto del ricorso e conferma delle statuizioni penali impugnate (condanna per bancarotta come indicato nel dispositivo della Corte d'appello: pena complessiva di 7 anni di reclusione e pene accessorie fallimentari nella misura di 10 anni).
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare
Rilevata la configurabilità della bancarotta fraudolenta documentale quando l'amministratore tiene scritture in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; il dolo generico può essere desunto logicamente dall'occasione e dalla finalità dell'occultamento rispetto ad atti di depauperamento
art. 217 legge fallimentare
La semplice disordine o negligenza contabile non è sufficiente se il quadro probatorio prova la funzionalità delle irregolarità all'occultamento di distrazioni; la Corte ha escluso la derubricazione alla sola ipotesi colposa
art. 219, comma 1 legge fallimentare
L'aggravante può ritenersi realizzata quando ricorrono maggiori importi sottratti dal patrimonio sociale con conseguente rilevante pregiudizio per i creditori; il giudice può inferire tale pregiudizio dalla somma sottratta e dagli effetti economici (es. maggiori esborsi degli assegnatari dei villini)
art. 33 legge fallimentare (relazioni del curatore)
Le relazioni del curatore, correttamente valutate dal giudice, possono costituire base probatoria solida per la ricostruzione degli ammanchi e la dimostrazione del disordine contabile, specie se non viene fornita documentazione alternativa credibile
Massime di principio
- Gravi carenze contabili e la mancata tenuta di scritture idonee a ricostruire patrimonio e movimenti costituiscono autonomo elemento integrativo del reato di bancarotta documentale; non basta la mera produzione successiva di documenti extracontabili se questi non consentono una ricostruzione congrua
- La produzione di fatture quietanzate non esclude automaticamente la responsabilità se le fatture non sono intestate correttamente o non spiegano la modalità e la destinazione dei pagamenti
- Spese/prelievi a favore dell'amministratore senza delibere assembleari o altro titolo provato possono essere qualificati come distrazione; l'onere di provare la legittimità e la congruità delle somme è a carico dell'amministratore
- La bancarotta 'riparata' richiede la prova della reintegrazione del patrimonio antecedente alla dichiarazione di fallimento; il mero pagamento ai fornitori o la costruzione dell'attività sociale non basta se non è dimostrata la corrispondenza con le distrazioni e l'uso di fondi propri
- L'aggravante di danno ai creditori può essere desunta anche per via presuntiva dal rilevante ammontare degli ammanchi e dalle conseguenze economiche documentate; pertanto l'esistenza di maggiori esborsi richiesti ai terzi è elemento valutabile dal giudice
- Le relazioni del curatore e gli accertamenti svolti nell'ambito della procedura concorsuale sono fonti probatorie rilevanti; il giudice può fondare su di esse ragionevoli deduzioni anche in mancanza di prova documentale diretta purché vi sia un quadro logico e univoco
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