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Sentenza

Sentenza n. 3818/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quarta), n.-OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202603161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza breve del TAR Lazio, Sez. IV, che aveva respinto il ricorso contro la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione, con iscrizione d’ufficio nei ruoli dei militari di truppa dell’Esercito italiano senza grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il militare impugnava la sanzione disciplinare di stato disposta dal comandante interregionale dell’Italia centrale della Guardia di finanza a seguito del rinvenimento, nell’alloggio di servizio, di hashish, della positività agli accertamenti sanitari per cannabinoidi e del rinvenimento di munizionamento e parti di arma. In primo grado aveva dedotto violazione dell’art. 1393 del d.lgs. 66/2010, eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza, contraddittorietà, travisamento e carenza dei presupposti, violazione del giusto procedimento e del diritto di difesa, difetto di istruttoria per mancato accertamento tecnico qualificato, violazione dei principi di proporzionalità e gradualità della sanzione e carenza di motivazione. In appello ha contestato la ricostruzione dei fatti e la natura della sostanza, il travisamento e il difetto di istruttoria circa una presunta contiguità con ambienti criminali, la violazione dei principi di legalità, tipicità e divieto di analogia in malam partem, il vizio genetico della contestazione degli addebiti, la violazione del giusto procedimento e del diritto di difesa, la sproporzione della sanzione rispetto alla gravità concreta dei fatti e alla documentazione personale e clinica, nonché la carenza di motivazione della sanzione e della sentenza. Ha chiesto anche la sospensione cautelare e, nel merito, l’annullamento dell’atto, la reintegrazione in servizio e la ricostruzione degli effetti giuridici ed economici.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha definito il giudizio in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha respinto l’appello, confermando la sentenza del TAR e mantenendo ferma la sanzione. Ha ritenuto incontestati il rinvenimento della sostanza stupefacente nell’alloggio di servizio e gli esiti degli accertamenti sanitari, nonché adeguata l’istruttoria svolta dall’amministrazione. La contestazione degli addebiti era sufficientemente specifica, poiché consentiva l’esatta individuazione dei fatti e il pieno esercizio della difesa; il militare aveva potuto accedere agli atti, presentare giustificazioni e documenti, chiedere indagini ed esame di persone e nominare un difensore. Non è stata ravvisata prova concreta di travisamento o sviamento in relazione al riferimento alla contiguità con ambienti criminali. Il Collegio ha ritenuto legittimo considerare anche un uso isolato di sostanze stupefacenti incompatibile con i doveri di correttezza, lealtà, esemplarità e rettitudine propri del militare e dell’appartenente a una forza di polizia, tale da poter giustificare la perdita del grado per rimozione. La valutazione della gravità dell’illecito e della sanzione è espressione di ampia discrezionalità amministrativa ed è sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, evidente sproporzione, abnormità o travisamento, vizi non dimostrati nel caso concreto. La precedente carriera positiva e l’anzianità di servizio erano state considerate dall’amministrazione, ma non imponevano una sanzione più mite. È stata esclusa anche la carenza di motivazione: l’obbligo motivazionale è attenuato quando i fatti accertati sono di particolare gravità e rendono evidente l’incompatibilità della condotta con lo status militare e con le finalità istituzionali del Corpo; la motivazione può inoltre richiamare per relationem gli atti del procedimento. Le spese sono state poste a carico dell’appellante e liquidate in euro 2.500, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per la trattazione cautelare, previo avviso alle parti.

  • artt. 3 e 88, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Sono richiamati con riguardo alla motivazione della sentenza, che può essere sintetica ma deve esaminare le doglianze dedotte.

  • art. 2149, comma 8-ter, d.lgs. 66/2010

    Per i militari del Corpo della guardia di finanza il procedimento disciplinare di stato è disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ferme restando le disposizioni contenute nel presente Codice.

    Costituisce la base normativa per la disciplina regolamentare del procedimento disciplinare di stato dei militari della Guardia di finanza.

  • art. 14, comma 1, d.m. 3 ottobre 2023, n. 157

    L'ordine dell'inchiesta formale riporta in maniera specifica i fatti dei quali l'inquisito e' chiamato a rispondere, il termine per la contestazione degli addebiti all'inquisito, i diritti relativi alla difesa e il termine entro il quale completare l'istruttoria, non superiore a cinquantacinque giorni dalla data di notifica della contestazione degli addebiti.

    Impone che l’ordine di inchiesta formale specifichi i fatti contestati, i diritti difensivi e i termini dell’istruttoria; nel caso concreto tali garanzie sono state rispettate.

  • art. 1355 d.lgs. 66/2010

    È richiamato quale parametro del principio di proporzionalità e gradualità delle sanzioni disciplinari militari; il giudice ha escluso che la sanzione applicata fosse manifestamente sproporzionata.

  • art. 1370 d.lgs. 66/2010

    È richiamato quale disciplina del giusto procedimento e delle garanzie difensive nel procedimento disciplinare militare; il Collegio ha ritenuto tali garanzie rispettate.

  • art. 75, comma 5, d.P.R. 309/1990

    È richiamato in relazione al verbale di contestazione della violazione amministrativa conseguente alla detenzione della sostanza stupefacente e alla segnalazione al prefetto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell’appellante.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato a tutela dei dati personali relativi alla salute e di altri dati particolari, giustificando l’oscuramento disposto.

Massime di principio

  • L’uso, anche isolato, di sostanze stupefacenti da parte di un militare o di un appartenente a una forza di polizia può legittimamente essere ritenuto incompatibile con i doveri di correttezza, lealtà, esemplarità e rettitudine connessi allo status e al giuramento prestato, e può giustificare l’irrogazione della sanzione espulsiva più grave, purché la valutazione amministrativa sia coerente con gli elementi istruttori e non risulti manifestamente illogica o abnorme.
  • La contestazione degli addebiti disciplinari è idonea a garantire il diritto di difesa quando individua con precisione l’azione o l’omissione contestata e indica la natura disciplinare dell’addebito, consentendo all’incolpato di conoscere i fatti e di svolgere pienamente le proprie difese.
  • La valutazione della gravità dell’illecito disciplinare e la scelta della sanzione rientrano nella discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice di legittimità soltanto in presenza di manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzione, abnormità o travisamento dei fatti, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità disciplinare.
  • Nei procedimenti disciplinari riguardanti militari e appartenenti alle forze di polizia, la motivazione della sanzione può essere assolta mediante l’indicazione dei fatti accertati e del loro contrasto con i doveri derivanti dallo status, dal giuramento e dalle finalità istituzionali del Corpo, anche mediante richiamo per relationem agli atti istruttori, quando emerga una sufficiente connessione logico-giuridica tra responsabilità accertate e sanzione applicata.
  • I precedenti positivi di carriera e l’anzianità di servizio non impongono, di per sé, l’applicazione di una sanzione disciplinare più mite quando l’amministrazione abbia valutato la condotta come incompatibile con lo status militare o con quello di appartenente a una forza di polizia.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaAppelloDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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