Sentenza del 21/03/2018 n. 1322 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Discrezionalità dell'Ufficio di convocazione nell'accertamento con adesione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava gli effetti della mancata convocazione da parte dell'Ufficio dopo la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, sostenendo che tale omissione potesse incidere sull'efficacia o sulla definitività dell'avviso di accertamento.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione non rende inefficace l'avviso, ma determina soltanto la sospensione per 90 giorni del termine per impugnarlo. Trascorso tale termine senza il perfezionamento dell'adesione e senza impugnazione dell'avviso, l'accertamento diviene definitivo. La convocazione del contribuente non costituisce un obbligo dell'Ufficio, bensì una facoltà esercitabile secondo una valutazione discrezionale.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento con adesione
La presentazione dell'istanza sospende il termine per impugnare l'avviso per 90 giorni, ma non ne elimina l'efficacia né obbliga l'Ufficio a convocare il contribuente.
Cassazione n. 28051/2009
La Corte ha affermato che la convocazione nell'accertamento con adesione è una facoltà discrezionale dell'Ufficio; in mancanza di definizione consensuale o di impugnazione, l'avviso diventa definitivo anche se il contribuente non è stato convocato.
Massime di principio
- La richiesta di accertamento con adesione non blocca né rende inefficace l'avviso di accertamento: produce soltanto la sospensione del termine per impugnarlo.
- Il contribuente deve monitorare autonomamente la scadenza del termine di impugnazione, anche se l'Ufficio non lo convoca.
- La mancata convocazione non comporta automaticamente l'illegittimità dell'accertamento, poiché l'iniziativa dell'Ufficio è discrezionale.
- Se entro il termine complessivo applicabile non viene perfezionata l'adesione e l'avviso non viene impugnato, l'accertamento può diventare definitivo.
- La procedura di adesione richiede quindi di distinguere tra il tentativo di definizione consensuale e il diritto autonomo di impugnare tempestivamente l'avviso.
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