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Ordinanza

Ordinanza n. 903/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto n. Prot. 0160885 del 08.05.2026 di rigetto dell'istanza di attivazione delle misure di accoglienza per richiedenti asilo, e di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche non conosciuto;

Giustizia amministrativa202601970

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto dell'istanza di attivazione delle misure di accoglienza per richiedenti asilo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto prefettizio di rigetto dell'istanza di attivazione delle misure di accoglienza, nonché gli atti connessi, presupposti e conseguenti. Nel corso del giudizio il TAR, con una precedente ordinanza istruttoria, aveva richiesto all'amministrazione una relazione documentata sui fatti di causa e il deposito dei provvedimenti con cui la Prefettura di Milano o di Varese avesse concluso il procedimento avviato con l'istanza del ricorrente, cui era seguito il preavviso di rigetto comunicato dalla Prefettura di Milano il 16 aprile 2026. L'amministrazione ha depositato una relazione della Prefettura di Milano, ma non i provvedimenti conclusivi richiesti.

La decisione

Il TAR ha ritenuto necessario reiterare l'incombente istruttorio, ordinando al Ministero dell'Interno di depositare i provvedimenti con cui la Prefettura competente, individuata tra Milano e Varese, abbia concluso il procedimento avviato dal ricorrente. L'ordinanza non decide la domanda di annullamento né la domanda cautelare, ma dispone un'acquisizione documentale necessaria per il prosieguo del giudizio. È stata fissata la camera di consiglio del 14 ottobre 2026. L'incombente dovrà essere eseguito dall'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda cautelare incidentale; l'ordinanza non definisce la sospensione richiesta.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione non deposita la documentazione specificamente richiesta dal giudice per ricostruire l'esito del procedimento amministrativo, il giudice può reiterare l'incombente istruttorio e ordinare il deposito dei provvedimenti conclusivi necessari alla decisione.
  • In un giudizio contro il rigetto di un'istanza amministrativa, l'acquisizione del provvedimento conclusivo effettivamente adottato dall'amministrazione competente può essere ritenuta necessaria prima della decisione sul ricorso e sulla domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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