Sentenza del 22/10/2018 n. 3121 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - Autotutela - Strumento di protezione del contribuente - Potere delle agenzie fiscali - Criteri
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari che aveva respinto il ricorso contro il diniego dell'Agenzia delle Entrate a un'istanza di autotutela. Ha dedotto, da un lato, la violazione dell'art. 2-quater del D.L. n. 564/1994 e dell'art. 2 del D.M. n. 37/1997, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto riesaminare nel merito gli atti impositivi; dall'altro, la violazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992 per insufficiente motivazione della sentenza di primo grado. L'Agenzia ha chiesto il rigetto dell'appello e, in via incidentale, la condanna della società per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello principale e confermato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che l'autotutela tributaria è un potere d'ufficio, discrezionale e non un diritto o uno strumento di protezione azionabile dal contribuente: quest'ultimo può sollecitarla, ma l'Amministrazione non è obbligata a riesaminare l'atto né a emanare un provvedimento espresso e analitico su ogni censura. Il sindacato del giudice sul diniego può riguardare solo eventuali profili di illegittimità del rifiuto e la sussistenza di un rilevante interesse generale, non la fondatezza di una pretesa tributaria ormai definitiva. È stata inoltre ritenuta adeguata la motivazione della sentenza di primo grado, anche mediante motivazione per relationem. L'appello incidentale dell'Agenzia è stato respinto: pur riconoscendo l'omessa pronuncia del primo giudice sulla lite temeraria, la Commissione ha escluso la responsabilità aggravata per mancanza di prova della mala fede o della colpa grave. La società è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 3.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 2-quater del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito dalla legge n. 656/1994
Con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati.
La norma attribuisce all'Amministrazione un potere di annullamento d'ufficio esercitabile anche per atti non più impugnabili, ma non configura un obbligo di riesame su richiesta del contribuente; l'esercizio resta discrezionale e collegato a valutazioni di interesse generale ed economicità.
Art. 2 del D.M. 11 febbraio 1997, n. 37
È richiamato quale disciplina attuativa del potere di autotutela degli uffici finanziari, senza che la sua applicazione sia stata ritenuta idonea a trasformare l'istanza del contribuente in un procedimento a istanza di parte con obbligo di provvedere.
Art. 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza di primo grado è stata ritenuta sufficientemente motivata, anche attraverso il richiamo per relationem a un atto identificabile e accessibile alle parti.
Art. 96 c.p.c.
La responsabilità aggravata per lite temeraria richiede, oltre all'infondatezza della domanda, la prova della mala fede o della colpa grave; la mera proposizione di tesi giuridiche errate o infondate non è sufficiente.
Art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 546/1992
È richiamato ai fini della liquidazione delle spese di giudizio a carico della parte integralmente soccombente.
Corte costituzionale, sentenza 13 luglio 2017, n. 181
Ha qualificato l'autotutela tributaria come facoltà dell'Amministrazione, esercitabile d'ufficio e secondo valutazioni ampiamente discrezionali, escludendo che il contribuente possa pretendere un provvedimento espresso di riesame.
Cassazione civile, sezioni unite, sentenza 9 luglio 2009, n. 16097
È richiamata tra i precedenti che escludono la configurabilità dell'autotutela tributaria come strumento di tutela direttamente azionabile dal contribuente.
Cassazione civile, sezioni unite, sentenza 27 marzo 2007, n. 7388
È richiamata a sostegno della natura discrezionale del potere di autotutela e dei limiti del sindacato giudiziario sul relativo diniego.
Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza 28 marzo 2018, n. 7616
Il giudice può verificare esclusivamente l'illegittimità del diniego di autotutela rispetto a ragioni di rilevante interesse generale, senza riesaminare nel merito una pretesa tributaria ormai definitiva.
Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55
È richiamato per i parametri utilizzati nella liquidazione delle spese legali.
Massime di principio
- L'autotutela tributaria è normalmente una facoltà discrezionale dell'Amministrazione e non un rimedio alternativo ai termini ordinari di impugnazione degli atti fiscali.
- La presentazione di un'istanza di autotutela non obbliga l'ufficio a riesaminare il merito della pretesa né a rispondere analiticamente a tutte le argomentazioni del contribuente.
- Il contribuente deve far valere i vizi dell'atto impositivo mediante impugnazione nei termini di legge; l'autotutela non consente, di regola, di riaprire controversie ormai definite.
- Il diniego di autotutela può essere contestato soltanto per profili propri del rifiuto, soprattutto quando siano dedotte ragioni concrete di rilevante interesse generale, non per ottenere una nuova decisione sulla fondatezza dell'imposta.
- La motivazione per relationem è ammissibile se l'atto richiamato è chiaramente individuato, conoscibile e idoneo a rendere comprensibile il percorso logico della decisione.
- La soccombenza processuale non comporta automaticamente lite temeraria: per ottenere la condanna ex art. 96 c.p.c. occorre dimostrare mala fede o colpa grave.
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