Parere n. 308/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da -OMISSIS--OMISSIS-, contro U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, e nei confronti di -OMISSIS-, per l’annullamento dei provvedimenti p-ar/l/q/2023/103017; p-ar/l/q/2023/102993; p-ar/l/q/2023/103029; p-ar/l/q/2023/103011; p-ar/l/q/2023/103181; p-ar/l/q/2023/103003 del 6 dicembre 2025 di revoca del nulla osta all'ingresso per motivi di lavoro;;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dei provvedimenti prefettizi di revoca dei nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro subordinato stagionale
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti, cittadini stranieri, avevano ottenuto nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato su richiesta di una società operante nel catering per cerimonie; erano entrati regolarmente in Italia, avevano ottenuto i visti e iniziato l’attività lavorativa. La Prefettura aveva successivamente revocato i nulla osta, recependo il parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro secondo cui l’attività di catering per cerimonie non rientrava tra quelle stagionali. I ricorrenti deducevano: violazione dell’art. 7 del d.lgs. 286/1998 per mancata notificazione diretta dei provvedimenti e mancato preavviso; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e falsa rappresentazione dei fatti, sostenendo la natura stagionale del catering per cerimonie; violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990; violazione dei doveri di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990; violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998 per mancata considerazione della situazione sopravvenuta dei lavoratori già entrati e assunti; violazione del principio del legittimo affidamento.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il rigetto. L’attività di catering per cerimonie è stata qualificata come attività di ristorazione con fornitura esterna e non come attività stagionale ai sensi del DPCM 29 dicembre 2022 e del d.P.R. n. 1525 del 1963. L’elenco delle attività stagionali contenuto nel d.P.R. n. 1525 del 1963 è stato considerato tassativo e non estensibile per analogia, anche sulla base della sentenza della Corte di cassazione n. 9243 del 4 aprile 2023. Le censure relative ai vizi formali possono essere assorbite ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990, poiché il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. La notificazione alla società, effettuata mediante la PEC indicata nell’istanza telematica, è stata ritenuta conforme al regolamento di attuazione del d.lgs. n. 286/1998 e idonea a garantire la certezza del destinatario; in ogni caso, la conoscenza dell’atto e la proposizione del ricorso dimostrano il raggiungimento dello scopo. I provvedimenti sono stati ritenuti adeguatamente motivati ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Non è stato riconosciuto un affidamento meritevole di tutela su una situazione non conforme alla normativa di settore. È stata inoltre esclusa la violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, poiché il procedimento di ritiro è stato avviato entro il termine semestrale; la revoca incideva prioritariamente sull’autorizzazione della società all’utilizzo di lavoratori extracomunitari stagionali e non imponeva un bilanciamento specifico nei confronti dei lavoratori. L’interesse pubblico all’annullamento è stato ritenuto implicito nella necessità di tutela degli interessi istituzionali attribuiti all’amministrazione.
Osservazioni
Motivo I - Notificazione dei provvedimenti e preavviso di rigetto
La notificazione alla società mediante la PEC indicata nell’istanza telematica è conforme al regolamento di attuazione del d.lgs. n. 286/1998; tale recapito costituisce domicilio eletto per le notifiche del procedimento. In ogni caso, i ricorrenti hanno avuto conoscenza degli atti e li hanno impugnati, sicché l’atto ha raggiunto il proprio scopo. La censura formale è comunque assorbita dall’art. 21-octies della legge n. 241/1990.
Motivo II - Natura stagionale dell’attività di catering
La censura è infondata. Il catering per cerimonie è stato qualificato come attività di ristorazione con fornitura esterna e non rientra tra le attività stagionali previste dal DPCM 29 dicembre 2022 e dal d.P.R. n. 1525 del 1963. L’elenco del d.P.R. n. 1525 del 1963 è tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica.
Motivo III - Violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990
La censura è infondata poiché il termine semestrale per il ritiro dell’atto è stato rispettato: i nulla osta erano stati rilasciati il 17 maggio 2024 e l’avvio del procedimento di revoca era stato comunicato il 4 novembre 2024.
Motivo IV - Collaborazione e buona fede
Non è stata riconosciuta la violazione dei doveri di collaborazione e buona fede. Il parere non ha ritenuto configurabile un obbligo della Prefettura di concedere ai lavoratori un termine per reperire un diverso datore di lavoro.
Motivo V - Rilevanza delle sopravvenienze ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998
La censura è stata respinta. La posizione dei lavoratori, pur indirettamente coinvolta, non prevale sull’esigenza di ritirare un nulla osta rilasciato per un’attività non riconducibile al lavoro stagionale; la tutela della posizione dei ricorrenti non grava sull’amministrazione resistente nei termini prospettati.
Motivo VI - Legittimo affidamento
L’affidamento dei ricorrenti non è meritevole di tutela, poiché fondato su una situazione non conforme alla normativa di settore.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
presentazione diretta del ricorso straordinario
La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
art. 7 del d.lgs. n. 286/1998
Il motivo relativo alla notificazione dei provvedimenti è stato respinto alla luce delle modalità previste dal regolamento di attuazione del d.lgs. n. 286/1998.
d.P.R. n. 394/1999
La notificazione degli atti del procedimento può essere effettuata alla PEC indicata nell’istanza telematica, considerata domicilio eletto dal richiedente.
DPCM 29 dicembre 2022
La disciplina richiamata non consente di qualificare il catering per cerimonie come attività stagionale.
d.P.R. n. 1525/1963
L’elenco delle attività stagionali è tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica.
art. 21-octies della legge n. 241/1990
Le censure relative a vizi formali possono essere assorbite quando, per la natura vincolata dell’accertamento, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
art. 3 della legge n. 241/1990
I provvedimenti impugnati sono stati ritenuti adeguatamente motivati.
art. 21-nonies della legge n. 241/1990
Il termine semestrale per il ritiro dell’atto è stato rispettato; inoltre, l’interesse pubblico all’annullamento è stato ritenuto implicito nella tutela degli interessi istituzionali dell’amministrazione.
art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990
Non è stata ravvisata una violazione dei doveri di collaborazione e buona fede nei confronti dei ricorrenti.
art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998
La disposizione non è stata ritenuta ostativa alla revoca dei nulla osta nella fattispecie esaminata.
art. 42, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122
È indicata quale base normativa del rilascio dei nulla osta del 17 maggio 2024.
artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990
L’avvio del procedimento di revoca è stato comunicato il 4 novembre 2024 ai sensi delle disposizioni sulla partecipazione procedimentale.
d.P.R. n. 1199/1971
Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nell’ambito del quale il Consiglio di Stato ha reso il parere decisorio.
Massime di principio
- L’elenco delle attività stagionali contenuto nel d.P.R. n. 1525 del 1963 ha carattere tassativo e non può essere esteso mediante interpretazione analogica ad attività non espressamente contemplate.
- L’attività di catering per cerimonie, quando si concreta in ristorazione con fornitura esterna, non può essere qualificata come attività stagionale ai fini della disciplina dei nulla osta per lavoro subordinato stagionale sulla sola base della concentrazione temporale degli eventi.
- La notificazione degli atti del procedimento di ingresso e lavoro allo straniero può essere effettuata presso la PEC indicata nell’istanza telematica, considerata domicilio eletto per il procedimento; la conoscenza effettiva dell’atto e la sua tempestiva impugnazione dimostrano comunque il raggiungimento dello scopo della notificazione.
- Quando l’accertamento dell’assenza dei presupposti sostanziali rende vincolato il contenuto del provvedimento, le censure relative a vizi formali possono essere assorbite ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990.
- Non è meritevole di tutela l’affidamento del privato fondato sul mantenimento di un titolo amministrativo non conforme alla normativa di settore.
- La revoca di un nulla osta rilasciato per l’utilizzo di lavoratori stranieri deve essere adottata nel termine previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990; quando l’atto incide prioritariamente sull’autorizzazione del datore di lavoro, il bilanciamento degli interessi non deve necessariamente essere svolto in funzione autonoma della posizione indirettamente coinvolta dei lavoratori.
Revoca di nulla osta per lavoro subordinato stagionale
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da cittadini stranieri contro provvedimenti della Prefettura di revoca di nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, rilasciati su richiesta di una società operante nel catering per cerimonie. Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto.
Premesse e svolgimento della vicenda
I ricorrenti avevano ottenuto nulla osta per l’ingresso in Italia per lavoro subordinato, cui erano seguiti i visti rilasciati dall’Ambasciata italiana. Entrati regolarmente in Italia nel settembre 2024, avevano iniziato a lavorare per la società richiedente. Il 6 dicembre 2024 la Prefettura aveva revocato i nulla osta, recependo il parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro secondo cui la prestazione non rientrava nell’attività di carattere stagionale.
La Sezione aveva già respinto l’istanza cautelare con il parere n. 964/2025, ritenendo insussistente il fumus boni iuris. Successivamente aveva disposto adempimenti istruttori, ai quali l’amministrazione aveva dato tempestivo esecuzione; la parte ricorrente, cui la relazione era stata comunicata, non aveva presentato controdeduzioni.
Motivi di ricorso
I ricorrenti deducevano sei motivi:
- mancata notificazione diretta dei provvedimenti e mancato preavviso di rigetto;
- difetto di istruttoria, carenza di motivazione e falsa rappresentazione dei fatti sulla natura stagionale del catering per cerimonie;
- violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990;
- violazione dei doveri di collaborazione e buona fede;
- omessa considerazione della situazione sopravvenuta dei lavoratori già entrati e assunti, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998;
- lesione del legittimo affidamento.
Natura non stagionale del catering per cerimonie
Il Consiglio di Stato ha confermato la valutazione già espressa in sede cautelare. L’attività della società è stata qualificata come ristorazione con fornitura esterna e non come attività stagionale ai sensi del DPCM 29 dicembre 2022 e del d.P.R. n. 1525 del 1963.
La Sezione ha richiamato la sentenza della Corte di cassazione 4 aprile 2023, n. 9243, secondo cui l’elenco delle attività stagionali contenuto nel d.P.R. n. 1525 del 1963 è tassativo e non può essere esteso per analogia. La concentrazione delle cerimonie in determinati periodi dell’anno non è quindi sufficiente, di per sé, a ricondurre l’attività nell’ambito del lavoro stagionale.
Notificazione, partecipazione e motivazione
La notificazione dei provvedimenti alla società, anziché direttamente ai singoli lavoratori, è stata ritenuta conforme al regolamento di attuazione del d.lgs. n. 286/1998. La PEC indicata nell’istanza telematica costituisce il domicilio eletto dal richiedente per le notifiche degli atti del procedimento.
In ogni caso, i ricorrenti hanno avuto conoscenza dei provvedimenti e li hanno impugnati, sicché la notificazione ha raggiunto il proprio scopo. La Sezione ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione degli atti ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Le censure relative ai vizi formali sono state comunque ritenute assorbibili ai sensi dell’art. 21-octies della medesima legge, in quanto l’accertata mancanza del presupposto sostanziale avrebbe impedito un diverso contenuto del provvedimento.
Autotutela e termine per il ritiro
Non è stata ravvisata la violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. I nulla osta erano stati rilasciati il 17 maggio 2024 e l’avvio del procedimento di revoca era stato comunicato il 4 novembre 2024, entro il termine semestrale considerato applicabile dalla Sezione.
Il Consiglio di Stato ha inoltre osservato che la revoca incideva prioritariamente sull’autorizzazione della società all’utilizzo di lavoratori extracomunitari stagionali e solo indirettamente sulla posizione dei lavoratori. Per tale ragione, l’amministrazione non era tenuta a svolgere uno specifico bilanciamento di interessi nei confronti dei ricorrenti. L’interesse pubblico all’annullamento è stato ritenuto implicito nella necessità di tutelare gli interessi istituzionali attribuiti all’amministrazione.
Affidamento e situazione dei lavoratori
La Sezione ha escluso che i ricorrenti potessero invocare un affidamento meritevole di tutela, poiché la loro posizione si fondava sul mantenimento di una situazione non conforme alla normativa di settore.
Non è stata inoltre accolta la prospettazione fondata sull’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 e sulla rilevanza delle sopravvenienze. Il fatto che i lavoratori fossero già entrati regolarmente in Italia e fossero stati assunti non è stato ritenuto sufficiente a impedire il ritiro dei nulla osta illegittimamente rilasciati.
Conclusioni
Per tutte le ragioni esposte, il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati i motivi di ricorso e ha espresso parere affinché il ricorso straordinario fosse respinto.
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